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Circolare n. 15 - Applicazione delle sanzioni ai Comuni inadempienti alle disposizioni obbligatorie di rilevazione e trasmissione dati all'ISTAT secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/89. Anni 2015 - 2016.
Selvazzano Dentro, 13 maggio 2017
C 15
Ai Comuni del Veneto

Oggetto: Applicazione delle sanzioni ai Comuni inadempienti alle disposizioni obbligatorie di rilevazione e trasmissione dati all’STAT secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 11 del D. Lgs. n. 322/89. Anni 2015 - 2016.

Sono pervenute, da alcuni Comuni, segnalazioni sulle sanzioni che sono state comminate da parte dall'ISTAT per aver fornito in modo incompleto i dati relativi alle rilevazioni statistiche sui permessi di costruire relativi all’anno 2015.

D’intesa con altre ANCI Regionali – ed in particolare con ANCI Piemonte che ha predisposto una nota informativa dopo un incontro con le Prefetture - e con ANCI nazionale si stanno valutando le possibili iniziative da intraprendere.

Va ricordato innanzitutto che i Comuni interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica della contestazione per presentare ricorso alle Prefetture: i Prefetti valuteranno i singoli ricorsi, tenendo conto dei motivi espressi e, se ricorreranno le condizioni, potranno archiviare le sanzioni d'intesa con l'ISTAT o, in alternativa, valutare anche l'applicazione del minimo edittale di euro 516 invece degli attuali 1032.

Ferma restando l'importanza delle rilevazioni ISTAT, ANCI sottolinea in particolare le difficoltà dei piccoli Comuni e assicura ogni sforzo possibile di coordinamento per costruire le condizioni affinché in futuro situazioni simili non abbiano a ripetersi.

Le criticità riguardanti la carenza del personale, i problemi tecnici nella comunicazione dei dati o la lentezza della connessione internet possono essere elementi fondamentali ai fini dell'auspicato accoglimento delle ragioni dei Comuni.

Vi sono poi altre ragioni di natura tecnico-giuridica, che i Comuni potranno esaminare ai fini della positiva soluzione della vicenda.

1. L’elenco previsto ex art. 2 del D.P.R. 24 settembre 2015 ( ) prescrive quali siano le rilevazioni rientranti nel P.S.N. relativo al triennio 2014-2016 che comportano uno specifico obbligo di risposta. Tra queste, non è compresa la rilevazione statistica – oggetto di contestazione da parte di ISTAT per l’annualità 2015 - denominata “IST-00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire”, come appare evidente a pag. 809 dell’Allegato 2, alla voce dei lavori di cui al “Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali”.
La rilevazione di cui trattasi è viceversa indicata dal D.P.R. del 2016 ( ): il relativo Allegato, nella parte “Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”, alla voce dei lavori di cui al “Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali” contiene la rilevazione in parola “IST-00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire”.
Pare quindi non scontato l’assunto di cui alla nota di contestazione dell’Istat ricevuta dai Comuni, secondo cui «Tale rilevazione è ricompresa negli elenchi, allegati ai predetti decreti di approvazione del PSN, contenenti 1) elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 e Aggiornamento 2016 che comportano l’obbligo di risposta di soggetti privati da parte dei soggetti privati a norma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989 (Elenco delle indagini con obbligo di risposta) e 2) [omissis]».
La rilevazione in esame “IST-00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire” – ut supra evidenziato – è presente solo nell’Elenco di cui all’Allegato del D.P.R. 30.8.2016 e non già anche nell’Elenco di cui all’Allegato del D.P.R. 24.9.2015. Di più: pare opinabile l’applicazione retroattiva (nel 2017 per le rilevazioni Annualità 2015) delle disposizioni di cui al D.P.R. 30.8.2016, che oltretutto risulta rubricato e, quindi, destinato all’“Aggiornamento 2016” (a differenza del D.P.R. 24.9.2015, espressamente rivolto ad “Aggiornamento 2015-2016”).

2. Come sopra motivato, la rilevazione statistica denominata “IST-00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire”, oggetto di contestazione per l’Annualità 2015, è presente solo nell’Elenco di cui all’Allegato del D.P.R. 30.8.2016 e non già anche nell’Elenco di cui all’Allegato del D.P.R. 24.9.2015. In realtà, questo obbligo non sembra gravare indistintamente in capo a tutti i Comuni: infatti, con l’art. 3 del D.P.R. 30 agosto 2016 ( ) è stata approvata «la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del medesimo decreto e, per l’effetto, l’elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante».
Premesso ciò, alla pag. 24, l’Allegato al D.P.R. 30.8.2016, nell’“Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta – Anno 2016”, relativamente alla contestazione in trattazione – cioè, “IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire” – prevede espressamente che “Soggetti sanzionabili” siano (solamente) i “Comuni appartenenti al campione”.
L’unico elenco di Comuni presi a campione rinvenibile sul sito dell’Istat risulta essere il seguente: https://www.istat.it/it/files/2011/02/elenco_comuni_campione.pdf.
Deve pertanto essere verificato l’assunto di cui alla nota di contestazione ricevuta dai Comuni, secondo cui «Tale rilevazione è ricompresa negli elenchi, allegati ai predetti decreti di approvazione del PSN, contenenti 1) [omissis] e 2) elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2014-2016, Aggiornamento 2015-2016 e Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta (Elenco delle indagini sanzionabili)». Per poter essere sanzionato, infatti, il Comune deve essere compreso esplicitamente nel novero dei “Comuni appartenenti al campione”.

3. Il D.P.R. 30.8.2016 elenca solo ed esclusivamente i permessi di costruire, non solo a pag. 24 dell’Allegato cit. ma anche a pag. 16 dello stesso, fra i lavori che comportano obbligo di risposta e per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta; permesso di costruire che è istituto ben diverso sia dalla D.I.A. che dalla S.C.I.A.. La rilevazione Istat è viceversa rivolta anche alle Denunce Inizio Attività e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, così estendendo il campo d’azione della rilevazione medesima.

4. Occorre infine far presente situazioni contingenti e d’urgenza, che non hanno consentito al tecnico comunale o all’addetto alle rilevazioni Istat di corrispondere nei tempi previsti all’inoltro agli organi competenti delle schede di rilevazione che riguardano, specificatamente Comuni interessati da eventi alluvionali, o da dissesto idrogeologico, anche commisurandolo con le ore settimanali a disposizione da parte del tecnico comunale.

Per quanto sopra evidenziato, la complessità del tema conduce inevitabilmente a una riflessione di carattere generale: il problema riguarda tutto il Paese e ANCI Veneto si è portavoce con ANCI nazionale al fine di proporre una norma che posticipi al mese di settembre i termini per la presentazione dei dati richiesti, dando tempo ai Comuni di far fronte in modo preciso e dettagliato alle richieste dell'ISTAT. Nel caso dell’auspicato ascolto da parte del Governo e del Parlamento, le sanzioni e i relativi ricorsi decadrebbero per cessazione della materia del contendere.

ANCI si è attivata in tal senso, come risulta dalla nota del Presidente che si allega.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli

1) Con l’art. 2 del D.P.R. 24 settembre 2015, “Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016” (G.U. n. 258 del 5.11.2015 – Suppl. Ordinario n. 62), è stato decretato di approvare «l’elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016- Aggiornamento 2015-2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante».

2) D.P.R. 30 agosto 2016, “Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 – Aggiornamento 2016” (G.U. n. 242 del 15.10.2016), id est, l’approvazione de «l’elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016- Aggiornamento 2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante»
“Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 – Aggiornamento 2016” (G.U. n. 242 del 15.10.2016).

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