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Circolare n. 40 - Indennita' di funzione Amministratori Locali
Selvazzano Dentro, 29 luglio 2019
C. 40

Gentr.me Signore Sindache
Egregi Signori Sindaci
dei Comuni del Veneto

Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI

PREMESSA

A seguito di numerose richieste, si forniscono alcune indicazioni sulla normativa vigente sulle indennità di funzione degli amministratori.

Come ha rilevato in più occasioni la Corte dei Conti, la materia dei compensi degli amministratori locali, disciplinata dall’art. 82 del T.U.E.L. è stata oggetto di una serie di interventi normativi, in vista di un significativo contenimento dei c.d. costi della politica.

Il quadro normativo di riferimento che ne è risultato è alquanto disorganico ed ha perciò generato non pochi problemi di interpretazione, sui quali si sono pronunciate più volte le Sezioni Riunite in sede di controllo, la Sezione delle Autonomie e le varie Sezioni Regionali di controllo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina di riferimento è dettata, innanzitutto, dall’art. 82 TUEL, in quale stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale siano determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto dei parametri ivi indicati (quali, ad esempio, la dimensione demografica degli enti).

Il regolamento attualmente vigente è stato adottato con D.M. del 4 aprile 2000, n. 119 (approvato ai sensi dell’art. 23, comma 9, L. 265/1999, norma successivamente trasfusa nell’art. 82 del TUEL).

Su tale base normativa è intervenuto l’art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per “esigenze di coordinamento della finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” (tra l’altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lett. a).

Successivamente l’art. 1, commi 135 e 136, della Legge 56/2014 ha fissato il principio della invarianza della spesa pubblica a legislazione vigente nel disporre modifiche al numero dei consiglieri comunali e al numero massimo di assessori.

LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ

Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, nella tabella A allo stesso allegata, stabilisce gli importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità di funzione dei Sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali.

Le misure stabilite dalla tabella A del decreto interministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, convertite in euro, sono le seguenti:

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE DEI SINDACI
Comuni fino a 1.000 abitanti € 1.291,14
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti € 1.446,08
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti € 2.169,12
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti € 2.788,87
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti € 3.098,74
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti € 3.460,26
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti € 4.131,66
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti € 5.009,63
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti € 5.784,32
Comuni oltre 500.000 abitanti € 7.798,50

Ai sindaci di Comuni capoluogo di Provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i Sindaci di Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.
Ai Sindaci di Comuni capoluogo di Provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.
Ai Sindaci di Comuni capoluogo di Provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI
Comuni fino a 1.000 abitanti € 17,04
Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti € 18,08
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti € 22,21
Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti € 36,15
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti € 59,39
Comuni oltre 500.000 abitanti € 103,29

Ai Presidenti dei Consigli di Comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di Comuni della stessa classe demografica

Le misure indicate nelle tabelle sopra riportate devono essere ridotte del 10% per effetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 54, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La Corte dei Conti, Sezioni riunite, nella delibera n.1/CONTR/12, in riferimento al citato taglio del 10%, ha affermato che “l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006”. Nella stessa delibera si rappresenta infine che “emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del DL 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data”.

Va altresì ricordato quanto dispone l’art. 82, comma 1, ultimo periodo, che, con riferimento all’indennità precisa: “Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”.

Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni, tuttavia, quello vigente è tuttora il d.m. 4 aprile 2000, n. 119, che rappresenta ancora oggi la fonte che disciplina la misura dell’indennità in quanto, non solo non è stato aggiornato ai sensi del comma 10 dell’art. 82, ma neppure è stato sostituito da un nuovo decreto del Ministro dell’interno, previsto dal comma 7 dell’art. 5 del d.l. 78/2010.

Successivamente, la medesima Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG, ha affermato il principio di diritto per il quale “Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2014QMIG), gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall’art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000”.

Si ricorda che la facoltà di maggiorazione di cui al sopra menzionato regolamento, fatta salva da tale pronuncia, attiene, esclusivamente, alle seguenti ipotesi, tra loro cumulabili:
a) incremento, verificato anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili e attestato dall’ente interessato, del 5% per i Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;

b) incremento del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate al decreto medesimo;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al decreto medesimo.

La base di tali incrementi sono gli importi di cui alla tabella A del decreto in analisi, a loro volta parametrati sulla popolazione dell’ente.

Non rilevano, nella determinazione dell’indennità, eventuali riduzioni volontarie disposte nel tempo.

In tal senso varie pronunce della Corte dei Conti che ha precisato che in caso “di una riduzione facoltativa, non imposta normativamente (come quella del 10%), non possa essere ricompresa nel summenzionato “effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza” e che, per la medesima ragione, non costituisca un parametro al quale rapportare la rideterminazione degli oneri finanziari collegati allo status degli amministratori al fine di assicurare “invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente”, di cui al comma 136, dell’art. 1 della Legge finanziaria per il 2015” (Sez. controllo Veneto n. 171/2015/PAR).

Conformi a tale impostazione si pongono anche successive pronunce delle Sezioni regionali di controllo nella misura in cui affermano “di aderire all’ormai consolidato orientamento secondo il quale, essendo stata abolita dal 2008 la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo dell’indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissate dalla legge, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi” (Sez. controllo Piemonte deliberazione n. 278/2012/PAR), con la conclusione che “le indennità degli amministratori che siano state volontariamente ridotte al di sotto della soglia normativamente stabilita possano essere rideterminate in aumento fino alla misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000 in ragione della dimensione demografica dell’ente, fermo restando l’abbattimento percentuale previsto dall’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da applicarsi all'ammontare dell’indennità risultante alla data del 30 settembre 2005, secondo gli orientamenti più volte ribaditi dalla giurisprudenza contabile.” (Sez. controllo Lombardia n. 382/2017/PAR).

Indennità assessori

L’ammontare dell’indennità degli assessori è proporzionale a quella dei Sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell’ente locale:

INDENNITÀ DEGLI ASSESSORI - PERCENTUALE PER IL CALCOLO
Comuni fino a 1.000 abitanti 10%
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti 15%
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti 15%
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 45%
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti 45%
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti 45%
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti 60%
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti 60%
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti 65%
Comuni oltre 500.000 abitanti 65%

Limite invarianza della spesa ai sensi dell’art. 1 comma 136 della Legge 56/2014 (Comuni fino a 10.000 abitanti)

La Legge 56/2014, art. 1 comma 135, è nuovamente intervenuta modificando l’art. 16 comma 17 prevedendo che:
a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.

Il comma 136 ha quindi precisato che “I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”.

La questione interpretativa è dunque di determinare la “invarianza della spesa”.

La deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 35/2016, depositata il 12 dicembre, ha chiarito le modalità di applicazione dell’art. 1, comma 136, della Legge 56/2014.

Vengono fissati i seguenti principi:

a) la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel comma 136 è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;
b) il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;
c) non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

d) non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005 (10%).

POPOLAZIONE RESIDENTE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI COMUNALI

La Corte dei conti-Basilicata, con la delibera n. 16/2019, si è espressa sulla corretta determinazione delle norme da applicare per individuare la dimensione demografica del Comune, al fine di allineare al suo andamento le indennità di funzione spettanti agli amministratori, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D. M. 119/2000.

Ai fini dell’individuazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, va ancorata la classificazione demografica dell’Ente al criterio “dinamico” indicato dall’art. 156, comma 2, TUEL, dovendosi tener conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT.

Tanto più se si considera la volontà legislativa, ispiratrice della norma richiamata, diretta ad attualizzare il più possibile il parametro indennitario da corrispondere per l’assolvimento delle relative funzioni degli amministratori locali al volume della popolazione residente in un dato momento storico, comportante l’incremento delle indennità a seguito di un aumento di popolazione, con il coevo passaggio dell’Ente ad una classe demografica superiore, e la diminuzione delle indennità per effetto di una riduzione della popolazione con il declassamento demografico dell’Ente locale.

Così, in conclusione, il criterio della "..popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente..", di cui alliart. 156, comma 2, D. Lgs. 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D. M. 119/2000, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori locali.

I RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE E VIAGGIO

L’art. 84, Tuel, stabilisce quanto segue:

«1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione nel caso di componenti di organi esecutivi, ovvero del presidente del Consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie.»

FRUIZIONE PERMESSI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 79, D.L.GS. 267/2000

Si rinvia alla circolare ANCI Veneto del 20 novembre 2015.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli

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ANCI VENETO

Presidente: Mario Conte
Direttore: Carlo Rapicavoli
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(4° Piano, sede Provincia di Padova)

Tel. 0498979029
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