Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2016 la Legge 106/2016 di conversione del D. L. 24 giugno 2016 n. 113 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (*) . La Legge contiene alcune misure in materia di personale e di finanza pubblica.
PERSONALE
SPESE DI PERSONALE
Gli obblighi di riduzione delle spese di personale, previste dal comma 557 della Legge 296/2006 non comprendono più la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, così superando le questioni poste recentemente dalla deliberazione n. 16/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75 per cento (anziché al 25 per cento come oggi previsto dall’art. 1, comma 228, della legge di stabilità 2016) di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Restano ferme le disposizioni di maggior favore per i Comuni che nel 2015 non erano soggetti al Patto di stabilità (sostituzioni in base al numero dei cessati nell’anno precedente), per le Unioni e per i Comuni istituiti a seguito di fusione (turn over al 100% della spesa per il personale cessato nell’anno precedente)
Vengono estese a tutti i Comuni istituiti a seguito di fusione (e non sono quindi più limitate a quelli che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento) le deroghe alle limitazioni assunzionali per i primi cinque anni dalla fusione introdotte dalla legge di stabilità 2015. Di conseguenza ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i Comuni e le Città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità; tale norma si aggiunge a quanto già disposto con nota n.37870 del 18 luglio 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha dato attuazione all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, stabilendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle 4 regioni, tra le quali il Veneto, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province.
La Legge prevede infine che sono in ogni caso escluse dalle limitazioni di spesa previste per le assunzioni a tempo determinato dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO
E’ consentito ai Comuni di definire un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016.
Il piano straordinario può essere attuato negli anni 2016, 2017 e 2018, e non deve pregiudicare il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
Con riferimento al triennio scolastico 2016-2019, è possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1,
comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007, nonché del personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.
Qualora le amministrazioni interessate possano sostenere a regime la spesa di personale riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale da stabilizzare, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, sono utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione del corrispondente valore di spesa dal tetto di spesa per il lavoro flessibile, come definito ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.
I Comuni possono altresì avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. In tal caso, le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.
Si prevede la possibilità per gli enti locali e le istituzioni locali di esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. A tal fine è possibile prevedere la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1, comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007.
FINANZA PUBBLICA
RIDETERMINAZIONE SANZIONI PATTO DI STABILITÀ
Per le Province e le Città metropolitane che non hanno rispetto i vincoli del Patto di stabilità 2015 viene meno la sanzione di natura finanziaria che avrebbe previsto la riduzione delle risorse in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo assegnato (realizzata tramite riduzione del fondo perequativo sperimentale di riequilibrio ovvero tramite versamento al bilancio dello Stato del relativo importo).
Per i Comuni, la sanzione di natura finanziaria si applica non per l’intero importo previsto dalla norma, ma solo per il 30% dello sforamento. Restano ferme tutte le altre sanzioni, ossia:
a) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dell’ultimo triennio;
b) il divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
c) il blocco delle assunzioni del personale;
d) la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.
Per i Comuni che hanno sforato il Patto 2015 per interventi di edilizia scolastica, la sanzione finanziaria si riduce ulteriormente per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel 2015, purché tale importo non sia già stato escluso dal saldo ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. Pertanto, i comuni che non hanno rispettato il Patto e vogliono beneficiare di tale previsione devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web della RGS all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, le spese sostenute nel 2015 per interventi di edilizia scolastica. Il termine per tale comunicazione è fissato in 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (20 settembre 2016).
La sanzione finanziaria non si applica neppure ai Comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che, dando origine a fusione con altri Comuni, risultano estinti. In sostanza, la sanzione finanziaria di un comune “fuso” non viene estesa al nuovo comune risultante da fusione.
RIPARTO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI PROVINCE CITTÀ METROPOLITANE
La riduzione delle risorse per l’anno 2016, prevista dalla Legge 190/2016, consistente nel versamento al bilancio dello Stato di 900 milioni di euro a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario è ripartito, per 650 milioni di euro, a carico degli Enti di area vasta e delle Province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle Città metropolitane, che si aggiunge ai 900 milioni già previsti per il 2015.
Negli allegati alla Legge sono indicati per l’anno 2016:
a) l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per complessivi 1.800 milioni di euro;
b) l’ammontare del contributo di cui al comma 754 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna Provincia, per complessivi 245 milioni di euro finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni
relative alla viabilità e all’edilizia scolastica;
c) l’ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna Provincia, per complessivi 39,6 milioni di euro, destinato alle Province che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016.
NORME SUGLI ADEMPIMENTI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI – MODIFICHE AL TUEL
Viene modificato l’art. 174 TUEL, prevedendo che la presentazione dei documenti di programmazione (bilancio di previsione, finanziario e DUP, corredati dei rispettivi allegati) da parte della Giunta al Consiglio comunale sia disciplinata dal regolamento di contabilità e non necessiti del parere Organo di revisione dei conti.
Tale parere potrà essere presentato dall’organo di revisione prima dell’avvio dell'iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Viene modificato l’art. 174 TUEL specificando che le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione sono di competenza della Giunta.
Inoltre, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, sono di competenza dirigenziale, fatto salvo l’obbligo di comunicazione trimestrale alla Giunta:
- le variazioni degli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate;
- le variazioni relative ai contributi a rendicontazione escluse quelle afferenti al Fondo Pluriennale Vincolato.
La flessibilità del bilancio così introdotta equipara le variazioni di FPV contenenti risorse da indebitamento alle variazioni relative agli stanziamenti correlati a mutui di tipo flessibile, cosi come agli stanziamenti correlati a trasferimenti "a rendicontazione", che prevedono l’erogazione in funzione della spesa. In sostanza, una volta finanziata un'opera e avviato l'iter realizzativo, le variazioni di cronoprogramma, che rappresentano eventi di natura meramente gestionale, hanno il medesimo trattamento e la medesima flessibilità, a prescindere dalle caratteristiche delle fonti di finanziamento.
ADEMPIMENTI
Gli enti territoriali e non territoriali non devono comunicare alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le informazioni inerenti le variazioni di bilancio. Per gli enti che non rispettano i termini previsti per l’approvazione e il relativo invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando la procedura di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali prevista dall’art. 141 del TUEL prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti nei termini, viene introdotto anche il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale.
Tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all’approvazione e all’invio dei documenti contabili indicati nel comma.
ESTINZIONE ANTICIPATI DEI MUTUI
L’articolo 9-ter introduce una norma volta a favorire l’estinzione anticipata, totale o anche parziale, dei mutui e dei prestiti obbligazionari, a carico dei Comuni, attraversi l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l’anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Il termine per l’invio, tramite il sito web del Ministero dell’interno, delle domande è fissato al 31 ottobre per l’anno in corso e dal 31 marzo per il biennio 2017-2018. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Sta città ed autonomie locali, dovranno essere determinati criteri e modalità per l’invio delle domande. Tale decreto dovrà essere emanato entro il 30 settembre 2016.
Non viene specificato alcun termine entro il quale il contributo debba essere assegnato agli enti.
SERVIZIO DI RISCOSSIONE
L’art. 18 proroga di ulteriori sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016, il termine di operatività del sistema di gestione della riscossione locale. A far data dal 1° gennaio 2017, Equitalia e le società da essa partecipate cesseranno di effettuare l’accertamento e la riscossione delle entrate comunali e gli enti dovranno necessariamente ricorrere a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di tali attività.
Il Direttore Anci Veneto
Avv. Carlo Rapicavoli