A- A A+
Circolare n. 15 - Applicazione delle sanzioni ai Comuni inadempienti alle disposizioni obbligatorie di rilevazione e trasmissione dati all'ISTAT secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/89. Anni 2015 - 2016.
Selvazzano Dentro, 13 maggio 2017
C 15
Ai Comuni del Veneto

Oggetto: Applicazione delle sanzioni ai Comuni inadempienti alle disposizioni obbligatorie di rilevazione e trasmissione dati all’STAT secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 11 del D. Lgs. n. 322/89. Anni 2015 - 2016.

Sono pervenute, da alcuni Comuni, segnalazioni sulle sanzioni che sono state comminate da parte dall'ISTAT per aver fornito in modo incompleto i dati relativi alle rilevazioni statistiche sui permessi di costruire relativi all’anno 2015.

D’intesa con altre ANCI Regionali – ed in particolare con ANCI Piemonte che ha predisposto una nota informativa dopo un incontro con le Prefetture - e con ANCI nazionale si stanno valutando le possibili iniziative da intraprendere.

Va ricordato innanzitutto che i Comuni interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica della contestazione per presentare ricorso alle Prefetture: i Prefetti valuteranno i singoli ricorsi, tenendo conto dei motivi espressi e, se ricorreranno le condizioni, potranno archiviare le sanzioni d'intesa con l'ISTAT o, in alternativa, valutare anche l'applicazione del minimo edittale di euro 516 invece degli attuali 1032.

Ferma restando l'importanza delle rilevazioni ISTAT, ANCI sottolinea in particolare le difficoltà dei piccoli Comuni e assicura ogni sforzo possibile di coordinamento per costruire le condizioni affinché in futuro situazioni simili non abbiano a ripetersi.

Le criticità riguardanti la carenza del personale, i problemi tecnici nella comunicazione dei dati o la lentezza della connessione internet possono essere elementi fondamentali ai fini dell'auspicato accoglimento delle ragioni dei Comuni.

Vi sono poi altre ragioni di natura tecnico-giuridica, che i Comuni potranno esaminare ai fini della positiva soluzione della vicenda.

1. L’elenco previsto ex art. 2 del D.P.R. 24 settembre 2015 ( ) prescrive quali siano le rilevazioni rientranti nel P.S.N. relativo al triennio 2014-2016 che comportano uno specifico obbligo di risposta. Tra queste, non è compresa la rilevazione statistica – oggetto di contestazione da parte di ISTAT per l’annualità 2015 - denominata “IST-00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire”, come appare evidente a pag. 809 dell’Allegato 2, alla voce dei lavori di cui al “Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali”.
La rilevazione di cui trattasi è viceversa indicata dal D.P.R. del 2016 ( ): il relativo Allegato, nella parte “Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”, alla voce dei lavori di cui al “Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali” contiene la rilevazione in parola “IST-00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire”.
Pare quindi non scontato l’assunto di cui alla nota di contestazione dell’Istat ricevuta dai Comuni, secondo cui «Tale rilevazione è ricompresa negli elenchi, allegati ai predetti decreti di approvazione del PSN, contenenti 1) elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 e Aggiornamento 2016 che comportano l’obbligo di risposta di soggetti privati da parte dei soggetti privati a norma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989 (Elenco delle indagini con obbligo di risposta) e 2) [omissis]».
La rilevazione in esame “IST-00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire” – ut supra evidenziato – è presente solo nell’Elenco di cui all’Allegato del D.P.R. 30.8.2016 e non già anche nell’Elenco di cui all’Allegato del D.P.R. 24.9.2015. Di più: pare opinabile l’applicazione retroattiva (nel 2017 per le rilevazioni Annualità 2015) delle disposizioni di cui al D.P.R. 30.8.2016, che oltretutto risulta rubricato e, quindi, destinato all’“Aggiornamento 2016” (a differenza del D.P.R. 24.9.2015, espressamente rivolto ad “Aggiornamento 2015-2016”).

2. Come sopra motivato, la rilevazione statistica denominata “IST-00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire”, oggetto di contestazione per l’Annualità 2015, è presente solo nell’Elenco di cui all’Allegato del D.P.R. 30.8.2016 e non già anche nell’Elenco di cui all’Allegato del D.P.R. 24.9.2015. In realtà, questo obbligo non sembra gravare indistintamente in capo a tutti i Comuni: infatti, con l’art. 3 del D.P.R. 30 agosto 2016 ( ) è stata approvata «la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del medesimo decreto e, per l’effetto, l’elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante».
Premesso ciò, alla pag. 24, l’Allegato al D.P.R. 30.8.2016, nell’“Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta – Anno 2016”, relativamente alla contestazione in trattazione – cioè, “IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire” – prevede espressamente che “Soggetti sanzionabili” siano (solamente) i “Comuni appartenenti al campione”.
L’unico elenco di Comuni presi a campione rinvenibile sul sito dell’Istat risulta essere il seguente: https://www.istat.it/it/files/2011/02/elenco_comuni_campione.pdf.
Deve pertanto essere verificato l’assunto di cui alla nota di contestazione ricevuta dai Comuni, secondo cui «Tale rilevazione è ricompresa negli elenchi, allegati ai predetti decreti di approvazione del PSN, contenenti 1) [omissis] e 2) elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2014-2016, Aggiornamento 2015-2016 e Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta (Elenco delle indagini sanzionabili)». Per poter essere sanzionato, infatti, il Comune deve essere compreso esplicitamente nel novero dei “Comuni appartenenti al campione”.

3. Il D.P.R. 30.8.2016 elenca solo ed esclusivamente i permessi di costruire, non solo a pag. 24 dell’Allegato cit. ma anche a pag. 16 dello stesso, fra i lavori che comportano obbligo di risposta e per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta; permesso di costruire che è istituto ben diverso sia dalla D.I.A. che dalla S.C.I.A.. La rilevazione Istat è viceversa rivolta anche alle Denunce Inizio Attività e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, così estendendo il campo d’azione della rilevazione medesima.

4. Occorre infine far presente situazioni contingenti e d’urgenza, che non hanno consentito al tecnico comunale o all’addetto alle rilevazioni Istat di corrispondere nei tempi previsti all’inoltro agli organi competenti delle schede di rilevazione che riguardano, specificatamente Comuni interessati da eventi alluvionali, o da dissesto idrogeologico, anche commisurandolo con le ore settimanali a disposizione da parte del tecnico comunale.

Per quanto sopra evidenziato, la complessità del tema conduce inevitabilmente a una riflessione di carattere generale: il problema riguarda tutto il Paese e ANCI Veneto si è portavoce con ANCI nazionale al fine di proporre una norma che posticipi al mese di settembre i termini per la presentazione dei dati richiesti, dando tempo ai Comuni di far fronte in modo preciso e dettagliato alle richieste dell'ISTAT. Nel caso dell’auspicato ascolto da parte del Governo e del Parlamento, le sanzioni e i relativi ricorsi decadrebbero per cessazione della materia del contendere.

ANCI si è attivata in tal senso, come risulta dalla nota del Presidente che si allega.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli

1) Con l’art. 2 del D.P.R. 24 settembre 2015, “Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016” (G.U. n. 258 del 5.11.2015 – Suppl. Ordinario n. 62), è stato decretato di approvare «l’elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016- Aggiornamento 2015-2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante».

2) D.P.R. 30 agosto 2016, “Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 – Aggiornamento 2016” (G.U. n. 242 del 15.10.2016), id est, l’approvazione de «l’elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016- Aggiornamento 2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante»
“Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 – Aggiornamento 2016” (G.U. n. 242 del 15.10.2016).

Attachments:
FileFile size
Download this file (1065.pdf)Circolare n. 15969 kB

ANCI VENETO

Presidente: Mario Conte
Direttore: Carlo Rapicavoli
Piazzetta V. Bardella 2, Padova (PD)
(4° Piano, sede Provincia di Padova)

Tel. 0498979029
email: anciveneto@anciveneto.org 
pec: anciveneto@pec.it
CF: 80012110245
 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informa di quale sia lo politica dei cookie del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della navigazione.

 

A tale proposito se  hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai domande sulla politica della privacy di questo sito ti preghiamo di contattarci via email attraverso l'apposito form nella pagina dei contatti

 

In questa pagina sono descritte le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute e raccolte e come sono utilizzate da www.anciveneto.org

A questo scopo si usano i cookie vale a dire dei file testuali per agevolare la navigazione dell'utente.
 

COOKIE LAW

   1) Che cosa sono i cookie?

I cookie sono dei file di testo che i siti visitati inviano al browser dell'utente e che vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva.
 

   2) A cosa servono i cookie? 

I cookie possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze.

 

   3) Cosa sono i cookie tecnici?

I cookie cosiddetti tecnici servono per la navigazione e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente. I cookie tecnici sono essenziali per esempio per accedere a Google o a Facebook senza doversi loggare a tutte le sessioni. Lo sono anche in operazioni molto delicate quali quelle della home banking o del pagamento tramite carta di credito o per mezzo di altri sistemi.
 

   4) I cookie Analytics sono cookie tecnici? 

In altri termini i cookie che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante Google Analytics o tramite il servizio Statistiche di Blogger o similari sono cookie tecnici?. Il Garante ha affermato che questi cookie possono essere ritenuti tecnici solo se "utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici." 
 

   5) Che cosa sono i cookie di profilazione?

Sono cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente per creare profili sui suoi gusti, sulle sue preferenze, sui suoi interessi e anche sulle sue ricerche. Vi sarà certamente capitato di vedere dei banner pubblicitari relativi a un prodotto che poco prima avete cercato su internet. La ragione sta proprio nella profilazione dei vostri interessi e i server indirizzati opportunamente dai cookie vi hanno mostrato gli annunci ritenuti più pertinenti.
 

   6) È necessario il consenso dell'utente per l'installazione dei cookie sul suo terminale?

Per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto alcun consenso mentre i cookie di profilazione possono essere installati nel terminale dell'utente solo dopo che quest'ultimo abbia dato il consenso e dopo essere stato informato in modo semplificato.
 

   7) In che modo gli webmaster possono richiedere il consenso?

Il Garante per la Privacy ha stabilito che  nel momento in cui l'utente accede a un sito web deve comparire un banner contenente una informativa breve, la richiesta del consenso e un link per l'informativa più estesa come quella visibile in questa pagina su che cosa siano i cookie di profilazione e sull'uso che ne viene fatto nel sito in oggetto.
 

   8) In che modo deve essere realizzato il banner?

Il banner deve essere concepito da nascondere una parte del contenuto della pagina e specificare che il sito utilizza cookie di profilazione anche di terze parti. Il banner deve poter essere eliminato solo con una azione attiva da parte dell'utente come potrebbe essere un click.
 

   9) Che indicazioni deve contenere il banner? 

Il banner deve contenere l'informativa breve, il link alla informativa estesa e il bottone per dare il consenso all'utilizzo dei cookie di profilazione.
 

   10) Come tenere documentazione del consenso all'uso dei cookie?

È consentito che venga usato un cookie tecnico che tenga conto del consenso dell'utente in modo che questi non abbia a dover nuovamente esprimere il consenso in una visita successiva al sito.
 

   11) Il consenso all'uso dei cookie si può avere solo con il banner?

No. Si possono usare altri sistemi purché il sistema individuato abbia gli stessi requisiti. L'uso del banner non è necessario per i siti che utilizzano solo cookie tecnici.

 

   12) Che cosa si deve inserire nella pagina informativa più estesa?

Si devono illustrare le caratteristiche dei cookie installati anche da terze parti. Si devono altresì indicare all'utente le modalità con cui navigare nel sito senza che vengano tracciate le sue preferenze con la possibilità di navigazione in incognito e con la cancellazione di singoli cookie.
 

   13) Chi è tenuto a informare il Garante che usa cookie di profilazione?

Il titolare del sito ha tale onere. Se nel suo sito utilizza solo cokie di profilazione di terze parti non occorre che informi il Garante ma è tenuto a indicare quali siano questi cookie di terze parti e a indicare i link alle informative in merito.
 

   14) Quando entrerà in vigore questa normativa?

Il Garante ha dato un anno di tempo per mettersi in regola e la scadenza è il 2 Giugno 2015.
 

COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO

File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra cioè la cronologia delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di browserInternet Service Provider (ISP)data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente e sono cookie tecnici.
 

COOKIE DI TERZE PARTI PRESENTI NEL SITO 

.....

Amministrazione Trasparente

Vuoi ricevere anche tu la newsletter di ANCI VENETO Formazione?

Iscriviti

Non saranno inviate e-mail di spam, e potrai disdire in ogni momento.

Search