C. 41
Ai Sig.ri SINDACI
dei Comuni del Veneto
Oggetto: Bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’Anno scolastico-formativo 2018-2019. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27.
A seguito di numerose richieste di chiarimento in merito alle verifiche sulle autodichiarazioni degli stranieri non comunitari, si precisa quanto segue.
Con la consueta stretta collaborazione con gli Uffici della Regione Veneto, si sta cercando di trovare una soluzione nell’immediato, che consenta ai Comuni di ottemperare alle verifiche richieste entro il 31 ottobre e che sia compatibile con la vigente normativa.
Poiché la problematica attiene non solo al contributo “buono-libri”, ma a tutti i sussidi di carattere economico, si cercherà di predisporre note operative che facilitino le funzioni di verifica dei Comuni e diano certezze ai soggetti legittimamente beneficiari.
In modo particolare, si cercherà di fornire indicazioni sulle modalità applicative delle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.
Riferimenti normativi
Si ritiene opportuno, al momento, precisare che la problematica dell’ammissibilità delle autodichiarazioni è risalente nel tempo e si ripropone periodicamente, soprattutto allorquando emerge l’esigenza di verificarne i contenuti.
Com’è noto, infatti, il tema non è nuovo, ma trova le sue origini nella normativa statale di riferimento risalente alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed ora contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Con il D.P.R. n. 445/2000, l'ambito di applicazione della normativa in materia di documentazione amministrativa è stato ampliato sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, sono stati estesi i casi in cui è possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed è stato esteso in modo generalizzato a tutte le pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi il divieto di richiedere al cittadino la presentazione di certificati, ogniqualvolta sia possibile l'acquisizione d'ufficio delle relative informazioni.
Le dichiarazioni sostitutive sono distinte, dallo stesso legislatore, in due diverse categorie:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, con cui si intende, come precisa l'art. 1, lettera g), «il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato» ossia del «documento rilasciato da una amministrazione pubblica, avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche»;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui ci si riferisce, invece, al documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal testo unico.
La possibilità di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, la cui validità temporale è pari a quella degli atti che sostituiscono (art. 48), è prevista per gli stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46, con le eccezioni previste dall'art. 49.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, gli stati, qualità personali e fatti non elencati nell'art. 46 (ad esclusione sempre delle eccezioni di legge), possono essere comprovati mediante l'utilizzo residuale della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, terzo comma, D.P.R. n. 445/2000), nel rispetto del formalismo prescritto dall'art. 38.
Quest'ultima dichiarazione sostituisce, inoltre, l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, od anche, se resa nell'interesse proprio del dichiarante, stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui tuttavia egli abbia diretta conoscenza (art. 47, secondo e terzo comma).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare, inoltre, la conformità all'originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, della copia di una pubblicazione ovvero della copia di titoli di studio o di servizio o anche dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati (art. 19 D.P.R. n. 445/2000).
Nel caso degli stranieri:
1. - Le dichiarazioni sostitutive redatte e sottoscritte in Italia dal cittadino comunitario, sia esso italiano o meno, in virtù dell'equiparazione nascente dall'art. 3, primo comma, sono interamente regolamentate dal D.P.R. n. 445/2000 ed utilizzabili per attestare stati, qualità personali e fatti nei limiti indicati dagli artt. 46 e 47.
La ratio della normativa è certamente in linea con le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.
La sottoscrizione può pertanto essere fatta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure la dichiarazione può essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o ancora la sottoscrizione può essere autenticata a norma del secondo comma dell'art. 21, laddove ne ricorrano i presupposti.
L'equiparazione del cittadino comunitario al cittadino italiano, sotto il profilo di applicazione del D.P.R. n. 445/2000, lascia intendere che anche per il cittadino comunitario siano già ritenuti dal legislatore, a priori, possibili i controlli da parte del soggetto destinatario della sua dichiarazione sostitutiva, nel senso che l'eventuale attestazione richiesta alla pubblica amministrazione straniera è parificata a quella italiana.
2. - Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea può utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 ed avvalersi quindi della semplificazione amministrativa disciplinata dal testo unico in esame, alle seguenti condizioni e limitazioni previste espressamente dall'art. 3, secondo comma:
- condizione soggettiva: deve trattarsi di soggetto regolarmente soggiornante in Italia;
- condizione oggettiva: la dichiarazione sostitutiva deve riferirsi esclusivamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Sono fatte salve comunque le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3, comma 2), nonché i casi in cui la produzione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante (art. 3, comma 3).
Al di fuori di questi casi tassativi, i cittadini extracomunitari non possono avvalersi delle modalità semplificate di produzione di documenti previsti dagli artt. 46 e 47 del testo unico, ma sono tenuti a documentare in Italia fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione dell'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (art. 3, quarto comma).
L’art. 2 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche dispone che:
a) I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
b) Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati al punto 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana
c) Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.
Non è pertanto consentito, in linea generale, al cittadino extracomunitario di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, qualora non sia regolarmente soggiornante in Italia, e qualora gli stati, qualità personali e fatti non siano certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, con le sole eccezioni sopra indicate.
Se manca infatti il presupposto del controllo, non solo non troverebbe ragion d'essere la semplificazione, ma si consentirebbero abusi potenzialmente devastanti per l'attendibilità dei dati in possesso della P.A. e comunque fonte di possibili illegittime erogazione di benefici non dovuti.
Normativa regionale
Recentemente, la Legge Regionale 7 febbraio 2018 n. 2 ha disposto che:
a) Nel caso di interventi che consistano nell’erogazione di contributi regionali e degli enti locali, i richiedenti degli interventi stessi devono presentare, congiuntamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 2 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
b) L’osservanza di tali disposizioni costituisce condizione di regolarità dei contributi.
c) I soggetti erogatori dei contributi devono disporre, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio, controlli periodici, anche a campione, sulla regolarità di erogazione delle provvidenze medesime, dando autonoma evidenza delle relative risultanze nel proprio sito internet e, in caso di irregolarità, disporre la decadenza dai benefici relativi alle provvidenze stesse.
Bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi”
Il bando regionale fa naturalmente riferimento alla normativa vigente prima sintetizzata.
Sulla base delle indicazioni contenute nella DGRV 1035/2018, “ciascun Comune, dal 14/09/2018 al 31/10/2018, deve svolgere l’istruttoria informatica delle domande di contributo ricevute e le invierà alla Regione del Veneto. A seguito di tale istruttoria sarà verificata la spesa complessiva sostenuta dai richiedenti il contributo, o che gli stessi prevedono di sostenere, per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi e dotazioni tecnologiche, per l’Anno scolastico-formativo 2018-2019”.
Si suggerisce di attendere qualche giorno prima di istruire le richieste provenienti da stranieri non comunitari in attesa delle indicazioni regionali.
Appena definita con la Regione una soluzione compatibile che consenta di evitare disagi ai richiedenti, nel rispetto della norma, si provvederà a dare tempestiva informazione ai Comuni e a fornire le necessarie istruzioni per provvedere a confermare o non confermare le istanze pervenute da soggetti stranieri non comunitari, secondo le diverse tipologie.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE LA PRESIDENTE
Carlo Rapicavoli Maria Rosa Pavanello