Selvazzano Dentro, 19 aprile 2019
C. 23
Alle Signore Sindache e ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni del Veneto
Oggetto: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL’ART. 27 DELLA L. 448/1998 (CD. BUONO LIBRI) E APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2018 – PRECISAZIONI
Con riferimento a quanto in oggetto e richiamata la corrispondenza intercorsa sul tema si forniscono le seguenti precisazioni.
La legge regionale 7 febbraio 2018 n. 2 recante “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa” ha inteso ribadire, con riferimento all’ordinamento regionale e quindi con riferimento alle diverse prestazioni previste dall’ordinamento regionale, quanto già stabilito dalla vigente normativa statale in materia di rapporti con la pubblica amministrazione operando espresso rinvio alla disciplina di cui agli artt. 3 del D.P.R. n. 445/2000, n. 445 e all’art. 2 del D.P.R. 394/1999.
Il contributo “Buono Libri e Contenuti Didattici Alternativi” è disciplinato dall’art. 27 della L. 23/12/1998 n. 448 e prevede la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti. Per l’individuazione delle categorie aventi diritto al beneficio la norma opera rinvio alla disciplina dell’ISEE (Indicatore Sintetico della Situazione Economica Equivalente) e prevede che le risorse per l’erogazione del contributo siano poste a carico del bilancio dello Stato. Alle regioni, nel quadro dei principi posti dalla norma statale, è attribuita la competenza di disciplinare le modalità di ripartizione dei finanziamenti statali ai comuni.
In tale contesto con la DGR n. 1035 del 17 luglio 2018 è stato approvato il bando per la concessione del contributo regionale “Buono Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’Anno scolastico-formativo 2018-2019 a favore delle famiglie degli studenti residenti nella Regione del Veneto che frequentano le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e secondo grado.
In considerazione dell’incerto quadro interpretativo, sia dottrinale che giurisprudenziale, in ordine all’esatta qualificazione della “situazione personale familiare” indicata dalla legge regionale 2/2018 ed al rapporto della disciplina complessiva della norma regionale con la norma nazionale in materia di ISEE, si è ritenuto - in via cautelativa - di richiamare nelle istruzioni per la compilazione della richiesta di accesso al beneficio del Buono Libri quanto richiamato dalla legge regionale e previsto dalla disciplina nazionale in materia autocertificazione di documentazione amministrativa.
Le richiamate istruzioni non prevedevano comunque alcuna ipotesi di inammissibilità delle richieste non corredate dalla richiesta documentazione integrativa.
A seguito di intervenute pronunce giurisprudenziali, di quanto oggetto di intervento da parte del legislatore nazionale (conversione dell’art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4) e dei necessari approfondimenti, si forniscono le seguenti indicazioni applicative della normativa regionale in parola:
a) la legge regionale n. 2/2018 si applica ai contributi finanziari e sussidi prestazionali direttamente a carico del bilancio e delle risorse regionali;
b) nell’ipotesi in cui, per l’accesso al contributo o al sussidio regionale sia richiesta l’attestazione ISEE, la Regione e gli enti delegati dovranno richiedere l’attestato ISEE, finalizzato all’accertamento sia della situazione reddituale e patrimoniale che della “situazione personale familiare”, ai sensi del DPCM 159/2013 e della legge regionale n. 2/2018.
Si ricordano comunque gli obblighi di controllo posti a carico delle amministrazioni procedenti previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del citato DPR da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione.
Cordialmente
Avv. Carlo Rapicavoli