Circolari 2019
C. 25
Ai Comuni del Veneto
Oggetto: Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 – Misure urgenti di crescita economica
CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Crescita” che prevede, fra l’altro, la concessione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Tali contributi sono assegnati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
Tali contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Comune può finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.
L'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31 ottobre 2019.
L'erogazione del contributi avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione del Comune dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre.
Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 190/2014 classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita», in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
I Comuni che non rispettano il termine di avvio dei lavori decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo
Va data pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente»
ASSUNZIONE DI PERSONALE NEI COMUNI IN BASE ALLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
I Comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Sarà un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, ad individuare le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.
I Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia fissato dal DM adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
Il limite al trattamento accessorio del personale è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Fino all’emanazione del Decreto Ministeriale restano in vigore le attuali disposizioni sui limiti alle assunzioni.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Il D. L. 34/2019 ha posto rimedio alla norma della legge Spazzacorrotti, che, come era stato segnalato con la precedente circolare in data 1 aprile 2019, in tema di obblighi anticorruzione equiparava il volontariato e l’associazionismo ai partiti politici nel caso in cui la governance di quell’ente comprendesse anche solo un rappresentante che nei precedenti 10 anni avesse ricoperto incarichi politici o amministrativi, a qualsiasi livello (art. 5 comma 4 legge Spazzacorrotti n. 3 del 2019). Una norma che avrebbe colpito molte realtà, gravandole di obblighi aggiuntivi, onerosi e dispendiosi.
L'art. 43 del D. L. 34/2019 adesso prevede che l'equiparazione ai partiti politici in materia di obblighi di trasparenza (redazione di bilanci dalle società di revisione, deposito presso la Commissione di Garanzia dei Partiti presso la Camera dei Deputati, comunicazione alla Camera dei deputati di ogni donazione superiore a 500 euro) riguarda i seguenti casi:
a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di governo.
Cordiali saluti,