C. 37
Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto
Oggetto: Servizio scuolabus
Com’è noto, ANCI Veneto ha richiesto al Ministro dell’Interno e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, con nota del 4 luglio, di provvedere all’integrazione dell’elenco approvato con il D. M. 31 dicembre 1983, con l’inserimento del trasporto scolastico, o ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per dare soluzione alla problematica emersa a seguito del recente parere della sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019.
Molti Comuni richiedono indicazioni su come procedere.
In attesa dell’auspicato intervento normativo, soltanto a titolo di possibile orientamento e fermo restando che si intende offrire solo un’ipotesi interpretativa, fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte del Governo, si evidenzia quanto segue.
Il recente parere della sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019 ha enunciato il principio che “il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio”.
L’applicazione rigorosa di tale principio renderebbe impossibile per i Comuni contribuire, come generalmente avvenuto, alle spese sostenute dalle famiglie, con varie modalità, collegate in particolare al reddito o alla composizione del nucleo familiare.
Secondo il citato parere della Corte dei Conti, il servizio di trasporto scolastico va infatti inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale, così che la quota di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l’erogazione del servizio.
In altri pareri, però, la Corte dei Conti si è espressa in modo diverso.
La sez. Campania n. 222/2017, dopo aver chiarito che “si deve ritenere che il servizio di trasporto scolastico, sia pleno iure un servizio pubblico di trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale”, conclude affermando il principio che “nell’erogazione del servizio, gli enti:
- dovranno motivare, a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico, tanto più se il servizio assume carattere generalizzato;
- saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art. 117 TUEL, in particolare il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall’ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537)”.
La Corte dei Conti, sez. Sicilia n. 178/2018, ha affermato che né il D. L. n. 55/1984 né il decreto del 31 dicembre 1983 del Ministero dell’Interno, ricomprendono il trasporto scolastico tra i servizi pubblici locali a domanda individuale. Nemmeno le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 63/2017, che integra quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (articolo 112), hanno mutato la natura del succitato servizio. Il trasporto scolastico, pertanto, è un servizio pubblico, ma non a domanda individuale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 117 del TUEL, per tale servizio vanno definite apposite e adeguate tariffe a copertura dei costi. Il decreto legislativo 63/2017 (articolo 5), infine, predispone che il servizio sia posto in essere dietro il pagamento di una quota di partecipazione.
La Corte conclude quindi che:
“Ne discende che, ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’ente locale, la disposizione non consente l’erogazione gratuita del servizio de quo, che andrebbe debitamente motivata e dovrebbe avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria, ma che va comunque ricondotta nei limiti fissati dai parametri normativi sopra riportati, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti”.
L’interpretazione, pertanto, non è univoca ed è auspicabile un rapido chiarimento da parte del Governo.
Proprio per le diverse posizioni in merito, e in attesa di chiarimenti normativi, si ritiene legittimo proseguire l’erogazione del servizio come negli anni precedenti.
Al momento, potrebbe farsi riferimento al principio legislativo più recente, contenuto nell’art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 63 “…senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”, intendendo nel senso che il Comune non deve porre, a carico del bilancio, per il prossimo anno scolastico, maggiori oneri rispetto all’anno trascorso.
L’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 63/2017, prevede che “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”.
Tale previsione, va letta anche in relazione con quanto previsto dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (…)”.
L’obbligo di assicurare il trasporto è dunque definito per le “scuole primarie statali, per consentire il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico” anche se in territorio comunale diverso, ed è attenuato tenendo conto dei “limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali…”.
Va tenuto conto altresì di quanto previsto dalla Legge Regionale 2 aprile 1985 n. 31:
- art. 5: “Per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo, verrà dato particolare sviluppo agli interventi per il trasporto e/o l'erogazione di facilitazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio”;
- art. 12: Il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, sempre che sussistano o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi pubblici di trasporto o per particolari e accertate condizioni di svantaggio fisico o psichico, obiettive difficoltà di accesso alla scuola. Possono essere concessi contributi a favore di istituti scolastici per concorrere nei costi di trasporto sostenuti direttamente dagli istituti medesimi per agevolare, con mezzi di trasporto propri, gli studenti disagiati a raggiungere la sede. A tal fine i soggetti interessati possono presentare domanda entro il 30 giugno di ogni anno e la Giunta regionale formula, entro il 30 settembre successivo, il piano di riparto dei contributi sulla base dei criteri stabiliti con proprio provvedimento. (Capitolo n. 71230). Il servizio di cui al primo comma si attua, di norma, da parte dei comuni, direttamente o attraverso convenzioni anche con i singoli istituti scolastici. I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso degli studi, ove permangano le situazioni di disagio economico, familiare o fisico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad alunni che, per particolari condizioni di svantaggio fisico, psichico o sensoriale, siano costretti a servirsi di automezzi privati per raggiungere la sede scolastica. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche che siano svolte fuori del territorio comunale ovvero per attività educative e ricreative programmate dai comuni o dalle scuole o dalle strutture di formazione, in tempo non scolastico sia nel periodo invernale che estivo, al fine di potenziare le opportunità formative o per rispondere a esigenze di carattere sociale”.
In alternativa, si potrebbe anche fare riferimento, per legittimare l’eventuale copertura dei costi del servizio di trasporto scolastico, all’art. 12 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» della Legge n. 241/1990, attraverso una norma regolamentare per l’erogazione di contributi a copertura dei costi del servizio, a favore di coloro che si trovano in una situazione di disagio economico.
In questo modo, potrebbe essere garantita la copertura totale dei costi del servizio di trasporto scolastico, e/o, in base a criteri prestabiliti, prevedere tariffe agevolate (ridotte) per tutti coloro che si trovano in determinate condizioni economiche.
Si segnala infine che ANCI nazionale ha richiesto, con nota dell’11 luglio, un urgente intervento del MIT e del MIUR, affinché prima dell'avvio del prossimo anno scolastico, si individui una idonea soluzione attraverso un intervento normativo oppure una circolare esplicativa che definisca, nell'ambito dell'autonomia dell'Amministrazione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, le modalità per assicurare alle famiglie un servizio fondamentale.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli