Circolari 2019
C. 65
Alle Signore SINDACHE e ai Signori SINDACI
dei Comuni del Veneto
Oggetto: Legge di bilancio e Decreto fiscale 2020 – Principali disposizioni di interesse per i Comuni
Si segnalano le principali disposizioni contenute nella Legge di bilancio e nel decreto fiscale, in attesa della pubblicazione del decreto “milleproroghe”, che dovrebbe contenere ulteriori disposizioni.
Si rinviano a successivi approfondimenti l’esame e le indicazioni su specifiche disposizioni.
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LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157 “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”.
Il decreto fiscale, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, è entrato in vigore il 25 dicembre 2019.
SEMPLIFICAZIONI E ABROGAZIONE DI TETTI DI SPESA
L’articolo 57 “Disposizioni in materia di enti locali” elimina una serie di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali.
A decorrere dall’anno 2020, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi (sono riportate tra parentesi le norme abrogate):
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
(Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni)
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
(7. (…) la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.).
8. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
9. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
12. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
13. La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009).
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
(2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi).
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67;
(4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare Comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico).
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
(594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali).
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;
(1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese).
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
L’art. 57-ter stabilisce che i revisori dei conti degli enti locali vengano estratti a sorte da un elenco provinciale anziché su base regionale. Viene inoltre stabilito che, in caso di organo collegiale, il presidente del collegio dei revisori venga direttamente eletto dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti.
CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI.
Il comma 2-ter dell’art. 57 sancisce definitivamente la facoltatività della contabilità economico-patrimoniale pei i piccoli Comuni
INDENNITÀ DI FUNZIONE MINIMA PER L’ESERCIZIO DELLA CARICA DI SINDACO E PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA
L’art. 57-quater stabilisce che l’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% dell’indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti.
Tale aumento è sostenuto con un contribuito statale pari a 10 milioni annui, a decorrere dal 2020, da ripartirsi mediante decreto del ministero dell’Interno.
E’ riconosciuta ai Presidenti delle Province un’indennità di funzione, in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo.
RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (ART. 4)
A decorrere dal 2020, i soggetti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l’esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti.
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di trasmissione della documentazione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone Comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere
autonomamente al versamento delle ritenute.
La deroga riguarda le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie che
- risultino in attività da almeno tre anni,
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi
- abbiano effettuato nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi,
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro; sono esclusi dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.
NORME IN MATERIA DI GIOCO – ART. 30
Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
FUSIONI E ASSOCIAZIONI DI COMUNI –ART. 42
Il comma 1 aumenta di 30 milioni di euro per il 2019 le risorse destinate ad incentivare le fusioni di Comuni, a seguito dell’insufficienza registrata nei mesi scorsi per effetto delle ulteriori 27 fusioni intervenute.
Il comma 1-bis prevede la possibilità di affidare direttamente la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane spa, anche da parte delle unioni di Comuni o di gruppi di Comuni in convenzione.
La norma interviene sulla lettera b, comma 3, dell’art. 9 della legge 158 del 2017, finora riguardante i soli Comuni fino a 5mila abitanti e appare applicabile dalle aggregazioni comunali formate esclusivamente da Comuni delle medesime dimensioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO – ART. 50
Il comma 2 anticipa al 31 gennaio il termine fissato al 30 aprile dall’art. 7, comma 4-bis del DL 35/2013. Si tratta del termine per la comunicazione annuale alla PCC dell’elenco completo dei debiti
certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.
Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura.
L’obbligo dell’adempimento è previsto entro il 1° gennaio 2021. In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere da tale data è abolito l’obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.
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LEGGE DI BILANCIO 2020
La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 1° gennaio 2020.
CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI (COMMI 29 – 37)
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
I contributi sono attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno, come di seguito indicato:
POPOLAZIONE CONTRIBUTO
Fino a 5.000 abitanti Euro 50.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti Euro 70.000
Da 10.001 a 20.000 abitanti Euro 90.000
Da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 130.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 170.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti Euro 210.000
Superiore a 250.000 abitanti Euro 250.000
Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun Comune dell’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti.
L’esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.
Il monitoraggio delle opere è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».
I Comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Opere pubbliche». Il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (COMMI 38 – 39)
Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034.
Le richieste di contributo al Ministero dell'interno vanno presentate entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.
Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun Comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
d) I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici ed efficientamento energetico, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.
L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di finanziamento:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
Non possono presentare la richiesta di contributo i Comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.
CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA (COMMI 42 – 43)
Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto.
COFINANZIAMENTO INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLISTICA (COMMI 47 – 50)
Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed unioni di Comuni.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni, sono definitele modalità di erogazione ai Comuni e alle unioni di Comuni delle risorse
I Comuni e le unioni di Comuni, all’atto della richiesta di accesso al Fondo devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
FONDO PROGETTAZIONE (COMMI 51 – 58)
Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (COMMI 258 – 260)
Al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici sono affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi.
I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
CONTRIBUTI AI COMUNI PER ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA (COMMI 59 – 61)
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo «Asili Nido e Scuole dell’infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Il fondo è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
Per la realizzazione degli interventi, i Comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei Comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (COMMI 79 - 80)
Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, anziché quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione.
VALIDITÀ GRADUATORIE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE (COMMI 147 - 149)
La novità principale risiede nell’abrogazione del comma 361 della Legge 145/2018 ovvero della norma che prevedeva che le graduatorie fossero utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.
Le graduatorie avranno una durata di solo due anni e non più di tre come in precedenza.
Per le graduatorie degli anni precedenti, le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (COMMI 848-851)
Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.
RISCOSSIONE (COMMI 784-815)
Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza.
Si rinvia ad un successivo specifico approfondimento.
UNIFICAZIONE IMU/TASI (COMMI 738-783)
Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni che l’hanno applicata.
RIDUZIONE VEICOLI INQUINANTI (COMMI 107 – 110)
E’ introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o ad idrogeno. Tale disposizione si applica in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (COMMA 163)
Vengono introdotte alcune modifiche in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.
STRUMENTI CENTRALIZZATI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE (COMMI 581 – 587)
Viene esteso l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.
Gli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip possono essere utilizzati anche con riferimento ai lavori pubblici e alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMMI 816 – 836)
Viene istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.
FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (COMMI 854 – 855)
È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Cordiali saluti,