Selvazzano Dentro, 30 dicembre 2019
C. 66
Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto
Oggetto: Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 49 - Proroga termine per l’adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo e al Regolamento Edilizio Tipo (RET) - e Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 50 “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità”
Si informa che la Legge Regionale 49/2019, in vigore dal 28 dicembre, ha prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 il termine per l’adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e al Regolamento Edilizio Tipo (RET).
La modifica normativa si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni, da parte dei Comuni, di criticità relative principalmente, per quanto riguarda il contenimento del consumo di suolo, alla corretta identificazione e perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e, per quanto concerne il RET, alle ricadute delle definizioni uniformi sugli strumenti della pianificazione urbanistica con riferimento all’invarianza delle previsioni dimensionali degli stessi.
Si informa inoltre che la Legge Regionale 50/2019, in vigore dal 25 febbraio 2020, prevede la possibile regolarizzazione di opere edilizie, provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità od agibilità, eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli" che:
a) comportino un aumento fino a un quinto del volume dell'edificio e comunque in misura non superiore a 90 metri cubi;
b) comportino un aumento fino a un quinto della superficie dell'edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati;
c) comportino un diverso utilizzo dei vani, ferma restando la destinazione d'uso consentita per l'edificio;
d) comportino modifiche non sostanziali della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, rispetto a quella indicata nel progetto approvato, purché non in violazione delle normative in tema di distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade;
e) non rilevino in termini di superfici o volume e non siano modificative della struttura e dell'aspetto complessivo dell'edificio.
Fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito e fermo restando il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto, le difformità edilizie possono essere regolarizzate mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e previo pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
a) 70 euro al metro cubo per aumento di volumi di cui alla lettera a);
b) 210 euro al metro quadrato per aumento delle superfici di cui alla lettera b);
c) 500 euro a vano nel caso di cui alla lettera c);
d) 1.000 euro per le modifiche di cui alla lettera d);
e) 750 euro per le opere di cui alla lettera e).
Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, idraulica, idrogeologica, dì sicurezza, igienico-sanitaria e quella di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 del 2004".
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli