Selvazzano Dentro, 20 gennaio 2020
C. 4
Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto
Oggetto: CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Con decreto del 14 gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stati assegnati ai Comuni, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
I contributi sono stati attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, come di seguito indicato:
POPOLAZIONE CONTRIBUTO
Fino a 5.000 abitanti Euro 50.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti Euro 70.000
Da 10.001 a 20.000 abitanti Euro 90.000
Da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 130.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 170.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti Euro 210.000
Superiore a 250.000 abitanti Euro 250.000
Ciascun Comune beneficiarlo del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020.
I contributi sono erogati ai comuni:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2020, dell'esecuzione del lavori attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”;
- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore del lavori, al sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2020.
Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti.
I Comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Opere pubbliche». Il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile
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Con decreto ministeriale del 14 gennaio 2020, è stato altresì assegnato, per l'anno 2020, un contributo dell'importo di 11.597,90 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2020.
I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2020, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”;
- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione è revocata, in tutto 0 in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 15 giugno 2020.
Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
I Comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Opere pubbliche». Il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile
Cordiali saluti,
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli
Si allegano i decreti del 14 gennaio e l’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi