A- A A+
Circolare n. 5 - Delibera della Corte dei Conti, sezioni riunite, n. 20 del 17 dicembre 2019 in tema di pareggio e vincoli di finanza pubblica
Selvazzano Dentro, 20 gennaio 2020
C.5
 
Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto

Oggetto: Delibera della Corte dei Conti, sezioni riunite, n. 20 del 17 dicembre 2019 in tema di pareggio e vincoli di finanza pubblica

La recente pronuncia delle sezioni riunite della Corte dei Conti n. 20/2019 sembra vincolare gli enti territoriali al rispetto dell'equilibrio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti, fermo restando l'obbligo di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica vigenti.

In attesa di auspicabili rapidi chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia, si forniscono alcune indicazioni a cura del dott. Mauro Bellesia, Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Vicenza, collaboratore esperto di Anci Veneto.

Come evidenziato da vari articoli apparsi sulla stampa negli ultimi giorni, la delibera della Corte dei Conti, n. 20/2019, sembra, seppur in linea di principio, far rivivere i vincoli di finanza pubblica denominati negli anni scorsi "patto di stabilità interno" e, dall'anno 2016, "saldo di finanza pubblica".

La normativa di riferimento più recente (valida fino al 31/12/18) era la seguente: dall'anno 2017, l'art. 1, commi 463 e segg., della L. 11/12/16, n. 232, Legge di bilancio 2017, come modificata dall'art. 1, commi 785 e segg. della L. 27/12/17, n. 205 - Legge di bilancio 2018.

Gli anni 2017 e 2018 sono contrassegnati dalle prime sentenze della Corte Costituzionale che, in primo luogo, evidenziavano e poi dichiaravano l'illegittimità costituzionale di alcune norme e di alcune regole di calcolo del saldo finanziario permettendo l'utilizzo pieno degli avanzi di amministrazione.

Ci si riferisce in particolare a:

• Corte Costituzionale sent. n. 252 del 6/12/17, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 164 del 2016, in cui le regole sul pareggio di bilancio assegnano a un decreto del Governo il compito di disciplinare lo scambio di spazi finanziari fra le Regioni e gli Enti Locali del loro territorio e la possibilità per lo Stato di intervenire con il potere sostitutivo al posto delle Regioni troppo lente.

• Corte Costituzionale sent. n. 247 del 29/11/17 che ha evidenziato l’accentuarsi della complessità tecnica della legislazione in materia finanziaria e l'importanza che gli avanzi di amministrazione degli Enti Locali rimangano della disponibilità degli enti che li realizzano.

• Corte Costituzionale n. 101 del 17/5/18.

Le citate sentenze della Corte Costituzionale hanno avuto l'effetto di accelerare l'abrogazione del saldo di finanza pubblica (ex patto di stabilità interno) avvenuta nell'anno 2019 per effetto dell'art. 1, c.823, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019.

La recente posizione assunta dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite, con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, del 17/12/19, su istanza del 10 settembre 2019 formulata alla Sezione di controllo per il Trentino, rappresenta una vera novità, in quanto fa rivivere le condizioni di equilibrio dei bilanci ed i vincoli di indebitamento delle Regioni e degli Enti Locali, di cui agli artt. 9 e 10, comma 3, della L. 24/12/12, n. 243 che, invece, si ritenevano superati per effetto dell'abrogazione esplicita delle regole applicative (calcolo del saldo per effetto del citato art. 1, c.823, della L. 145/18).

La questione ruota attorno al quesito se, a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 821 e segg., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio statale per il 2019), ai sensi del quale i Comuni “si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo”, si possano ritenere rimossi i limiti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, non solo con riferimento all’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato ai fini dell’equilibrio di bilancio prescritto dall’art. 9, ma anche con riguardo alle operazioni di indebitamento disciplinate dal successivo art. 10, con conseguente assoggettamento delle operazioni di contrazione di debito unicamente ai limiti di cui ai commi 819 e seg. della legge n. 145 del 2018.

Dopo una disamina della recente evoluzione normativa a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, che di fatto hanno sancito la fine del patto di stabilità interno/saldo di finanza pubblica, la citata delibera n. 20 della Corte dei Conti, evidenzia, in particolare:

• che l'art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali) e l'art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali) della L. 24/12/12, n. 243 sono tuttora in vigore poiché non dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale;
• che la citata legge n. 243 del 2012 è una legge rinforzata, per cui non poteva essere modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019 priva della medesima caratteristica;
• che l'equilibrio dei bilanci, ai sensi dell'art. 9 della L. 243/12, diverge dagli equilibri di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/11 e, precisamente, dall'allegato n. 10, così come recentemente modificato dal DM 1/8/2019 (11° correttivo al D.Lgs. 118/2011).

In sintesi:

1. l'equilibrio di cui all'art. 9, commi 1 e 1bis, L. 243/12, fa riferimento alla differenza, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e spese finali (titoli 1, 2 e 3);

2. gli equilibri di cui all'all. 10 del D. Lgs. 118/11 considerano anche le c.d. "partite finanziarie", ovvero in entrata le accensioni di prestiti (tit. 6) e in spesa le quote di capitale di rimborso mutui e altri prestiti (tit.4).

3. i suddetti equilibri si ispirano a principi diversi e fanno riferimento a regole diverse e non possono essere sovrapposti;

4. rispettare l'equilibrio 1 (art. 9, commi 1 e 1bis, L. 243/12) significa dare “copertura” agli impegni di spesa finanziati dal debito con incrementi di “entrate finali” o riduzioni di “spese finali”, nell’esercizio in cui ha acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi.

Infine, pur riconoscendo la complessità e le difficoltà operative di applicazione dell'attuale quadro normativo ed auspicando l'intervento del Legislatore finalizzato ad una rivisitazione organica della materia, la Corte dei conti nella delibera n. 20/19 prescrive:

- "Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)....";

- In assenza di intese regionali o patti nazionali che permettano all’ente che intende finanziare un investimento mediante il ricorso al debito di acquisire “spazi finanziari” da altri enti della medesima regione o dallo Stato, l’onere di conseguire il “pareggio” richiesto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 ricade interamente sul singolo ente territoriale...".

Pertanto, le Amministrazioni ed in particolare il Responsabile del servizio finanziario devono prestare massima attenzione ad entrambe le fattispecie di equilibrio dei bilanci, preventivi e consuntivi, per due motivi sostanziali:

1. l'equilibrio dei bilanci inteso quale saldo non negativo tra entrate finali e spese finali (ex art. 9, comma 1 e 1 bis, L. 243/12; art. 1, comma 821 della L. 145/18) diviene "presupposto per la legittima contrazione dell'indebitamento";

2. il vincolo ricade sul singolo ente locale in caso di inerzia di regolamentazione da parte della Regione di appartenenza, che potrebbe, in alternativa, garantire il conseguimento del limite complessivamente in ambito regionale, superando di fatto l'adempimento da parte di ciascun Ente.

Che il quadro normativo sia decisamente complesso, è evidente anche nelle stesse delibere della Corte dei Conti; ad esempio, nella precedente delibera n.19/2019 “Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019-2021 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”, sembra emergere una posizione differente nel punto in cui si precisava che a seguito dell'art. 1, commi da 819 a 830, della L. 145/18 "è stato sancito il superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio basate sull’articolo 9 della legge n. 243/2012, a favore di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.".

Anci, con nota del Segretario Generale del 17 gennaio, ha già richiesto al Ministero dell’Economia un incontro urgente per un confronto teso a chiarire gli effettivi obblighi che gravano sugli enti locali in materia di gestione amministrativa e finanziaria e per individuare ulteriori interventi di natura sia interpretativa sia, eventualmente, di revisione normativa.

Anci Veneto, come effettuato in passato, promuoverà, unitamente ad Anci nazionale, azioni rivolte al superamento dell'attuale situazione che penalizza evidentemente la capacità di investimento finanziata con il ricorso al debito.

Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli

Allegati: Delibera n. 20/2019 e nota ANCI del 17 gennaio 2020

Attachments:
FileFile size
Download this file (231.pdf)Circolare n. 5 1585 kB
Download this file (231 ALL1.pdf)Circolare n. 5 Allegato 1 510 kB
Download this file (231 ALL2.pdf)Circolare n. 5 Allegato 2182 kB

ANCI VENETO

Presidente: Mario Conte
Direttore: Carlo Rapicavoli
Piazzetta V. Bardella 2, Padova (PD)
(4° Piano, sede Provincia di Padova)

Tel. 0498979029
email: anciveneto@anciveneto.org 
pec: anciveneto@pec.it
CF: 80012110245
 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informa di quale sia lo politica dei cookie del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della navigazione.

 

A tale proposito se  hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai domande sulla politica della privacy di questo sito ti preghiamo di contattarci via email attraverso l'apposito form nella pagina dei contatti

 

In questa pagina sono descritte le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute e raccolte e come sono utilizzate da www.anciveneto.org

A questo scopo si usano i cookie vale a dire dei file testuali per agevolare la navigazione dell'utente.
 

COOKIE LAW

   1) Che cosa sono i cookie?

I cookie sono dei file di testo che i siti visitati inviano al browser dell'utente e che vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva.
 

   2) A cosa servono i cookie? 

I cookie possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze.

 

   3) Cosa sono i cookie tecnici?

I cookie cosiddetti tecnici servono per la navigazione e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente. I cookie tecnici sono essenziali per esempio per accedere a Google o a Facebook senza doversi loggare a tutte le sessioni. Lo sono anche in operazioni molto delicate quali quelle della home banking o del pagamento tramite carta di credito o per mezzo di altri sistemi.
 

   4) I cookie Analytics sono cookie tecnici? 

In altri termini i cookie che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante Google Analytics o tramite il servizio Statistiche di Blogger o similari sono cookie tecnici?. Il Garante ha affermato che questi cookie possono essere ritenuti tecnici solo se "utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici." 
 

   5) Che cosa sono i cookie di profilazione?

Sono cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente per creare profili sui suoi gusti, sulle sue preferenze, sui suoi interessi e anche sulle sue ricerche. Vi sarà certamente capitato di vedere dei banner pubblicitari relativi a un prodotto che poco prima avete cercato su internet. La ragione sta proprio nella profilazione dei vostri interessi e i server indirizzati opportunamente dai cookie vi hanno mostrato gli annunci ritenuti più pertinenti.
 

   6) È necessario il consenso dell'utente per l'installazione dei cookie sul suo terminale?

Per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto alcun consenso mentre i cookie di profilazione possono essere installati nel terminale dell'utente solo dopo che quest'ultimo abbia dato il consenso e dopo essere stato informato in modo semplificato.
 

   7) In che modo gli webmaster possono richiedere il consenso?

Il Garante per la Privacy ha stabilito che  nel momento in cui l'utente accede a un sito web deve comparire un banner contenente una informativa breve, la richiesta del consenso e un link per l'informativa più estesa come quella visibile in questa pagina su che cosa siano i cookie di profilazione e sull'uso che ne viene fatto nel sito in oggetto.
 

   8) In che modo deve essere realizzato il banner?

Il banner deve essere concepito da nascondere una parte del contenuto della pagina e specificare che il sito utilizza cookie di profilazione anche di terze parti. Il banner deve poter essere eliminato solo con una azione attiva da parte dell'utente come potrebbe essere un click.
 

   9) Che indicazioni deve contenere il banner? 

Il banner deve contenere l'informativa breve, il link alla informativa estesa e il bottone per dare il consenso all'utilizzo dei cookie di profilazione.
 

   10) Come tenere documentazione del consenso all'uso dei cookie?

È consentito che venga usato un cookie tecnico che tenga conto del consenso dell'utente in modo che questi non abbia a dover nuovamente esprimere il consenso in una visita successiva al sito.
 

   11) Il consenso all'uso dei cookie si può avere solo con il banner?

No. Si possono usare altri sistemi purché il sistema individuato abbia gli stessi requisiti. L'uso del banner non è necessario per i siti che utilizzano solo cookie tecnici.

 

   12) Che cosa si deve inserire nella pagina informativa più estesa?

Si devono illustrare le caratteristiche dei cookie installati anche da terze parti. Si devono altresì indicare all'utente le modalità con cui navigare nel sito senza che vengano tracciate le sue preferenze con la possibilità di navigazione in incognito e con la cancellazione di singoli cookie.
 

   13) Chi è tenuto a informare il Garante che usa cookie di profilazione?

Il titolare del sito ha tale onere. Se nel suo sito utilizza solo cokie di profilazione di terze parti non occorre che informi il Garante ma è tenuto a indicare quali siano questi cookie di terze parti e a indicare i link alle informative in merito.
 

   14) Quando entrerà in vigore questa normativa?

Il Garante ha dato un anno di tempo per mettersi in regola e la scadenza è il 2 Giugno 2015.
 

COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO

File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra cioè la cronologia delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di browserInternet Service Provider (ISP)data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente e sono cookie tecnici.
 

COOKIE DI TERZE PARTI PRESENTI NEL SITO 

.....

Amministrazione Trasparente

Vuoi ricevere anche tu la newsletter di ANCI VENETO Formazione?

Iscriviti

Non saranno inviate e-mail di spam, e potrai disdire in ogni momento.

Search