Circolari 2020
C.5
dei Comuni del Veneto
Oggetto: Delibera della Corte dei Conti, sezioni riunite, n. 20 del 17 dicembre 2019 in tema di pareggio e vincoli di finanza pubblica
La recente pronuncia delle sezioni riunite della Corte dei Conti n. 20/2019 sembra vincolare gli enti territoriali al rispetto dell'equilibrio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti, fermo restando l'obbligo di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica vigenti.
In attesa di auspicabili rapidi chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia, si forniscono alcune indicazioni a cura del dott. Mauro Bellesia, Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Vicenza, collaboratore esperto di Anci Veneto.
Come evidenziato da vari articoli apparsi sulla stampa negli ultimi giorni, la delibera della Corte dei Conti, n. 20/2019, sembra, seppur in linea di principio, far rivivere i vincoli di finanza pubblica denominati negli anni scorsi "patto di stabilità interno" e, dall'anno 2016, "saldo di finanza pubblica".
La normativa di riferimento più recente (valida fino al 31/12/18) era la seguente: dall'anno 2017, l'art. 1, commi 463 e segg., della L. 11/12/16, n. 232, Legge di bilancio 2017, come modificata dall'art. 1, commi 785 e segg. della L. 27/12/17, n. 205 - Legge di bilancio 2018.
Gli anni 2017 e 2018 sono contrassegnati dalle prime sentenze della Corte Costituzionale che, in primo luogo, evidenziavano e poi dichiaravano l'illegittimità costituzionale di alcune norme e di alcune regole di calcolo del saldo finanziario permettendo l'utilizzo pieno degli avanzi di amministrazione.
Ci si riferisce in particolare a:
• Corte Costituzionale sent. n. 252 del 6/12/17, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 164 del 2016, in cui le regole sul pareggio di bilancio assegnano a un decreto del Governo il compito di disciplinare lo scambio di spazi finanziari fra le Regioni e gli Enti Locali del loro territorio e la possibilità per lo Stato di intervenire con il potere sostitutivo al posto delle Regioni troppo lente.
• Corte Costituzionale sent. n. 247 del 29/11/17 che ha evidenziato l’accentuarsi della complessità tecnica della legislazione in materia finanziaria e l'importanza che gli avanzi di amministrazione degli Enti Locali rimangano della disponibilità degli enti che li realizzano.
• Corte Costituzionale n. 101 del 17/5/18.
Le citate sentenze della Corte Costituzionale hanno avuto l'effetto di accelerare l'abrogazione del saldo di finanza pubblica (ex patto di stabilità interno) avvenuta nell'anno 2019 per effetto dell'art. 1, c.823, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019.
La recente posizione assunta dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite, con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, del 17/12/19, su istanza del 10 settembre 2019 formulata alla Sezione di controllo per il Trentino, rappresenta una vera novità, in quanto fa rivivere le condizioni di equilibrio dei bilanci ed i vincoli di indebitamento delle Regioni e degli Enti Locali, di cui agli artt. 9 e 10, comma 3, della L. 24/12/12, n. 243 che, invece, si ritenevano superati per effetto dell'abrogazione esplicita delle regole applicative (calcolo del saldo per effetto del citato art. 1, c.823, della L. 145/18).
La questione ruota attorno al quesito se, a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 821 e segg., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio statale per il 2019), ai sensi del quale i Comuni “si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo”, si possano ritenere rimossi i limiti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, non solo con riferimento all’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato ai fini dell’equilibrio di bilancio prescritto dall’art. 9, ma anche con riguardo alle operazioni di indebitamento disciplinate dal successivo art. 10, con conseguente assoggettamento delle operazioni di contrazione di debito unicamente ai limiti di cui ai commi 819 e seg. della legge n. 145 del 2018.
Dopo una disamina della recente evoluzione normativa a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, che di fatto hanno sancito la fine del patto di stabilità interno/saldo di finanza pubblica, la citata delibera n. 20 della Corte dei Conti, evidenzia, in particolare:
• che l'art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali) e l'art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali) della L. 24/12/12, n. 243 sono tuttora in vigore poiché non dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale;
• che la citata legge n. 243 del 2012 è una legge rinforzata, per cui non poteva essere modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019 priva della medesima caratteristica;
• che l'equilibrio dei bilanci, ai sensi dell'art. 9 della L. 243/12, diverge dagli equilibri di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/11 e, precisamente, dall'allegato n. 10, così come recentemente modificato dal DM 1/8/2019 (11° correttivo al D.Lgs. 118/2011).
In sintesi:
1. l'equilibrio di cui all'art. 9, commi 1 e 1bis, L. 243/12, fa riferimento alla differenza, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e spese finali (titoli 1, 2 e 3);
2. gli equilibri di cui all'all. 10 del D. Lgs. 118/11 considerano anche le c.d. "partite finanziarie", ovvero in entrata le accensioni di prestiti (tit. 6) e in spesa le quote di capitale di rimborso mutui e altri prestiti (tit.4).
3. i suddetti equilibri si ispirano a principi diversi e fanno riferimento a regole diverse e non possono essere sovrapposti;
4. rispettare l'equilibrio 1 (art. 9, commi 1 e 1bis, L. 243/12) significa dare “copertura” agli impegni di spesa finanziati dal debito con incrementi di “entrate finali” o riduzioni di “spese finali”, nell’esercizio in cui ha acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi.
Infine, pur riconoscendo la complessità e le difficoltà operative di applicazione dell'attuale quadro normativo ed auspicando l'intervento del Legislatore finalizzato ad una rivisitazione organica della materia, la Corte dei conti nella delibera n. 20/19 prescrive:
- "Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)....";
- In assenza di intese regionali o patti nazionali che permettano all’ente che intende finanziare un investimento mediante il ricorso al debito di acquisire “spazi finanziari” da altri enti della medesima regione o dallo Stato, l’onere di conseguire il “pareggio” richiesto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 ricade interamente sul singolo ente territoriale...".
Pertanto, le Amministrazioni ed in particolare il Responsabile del servizio finanziario devono prestare massima attenzione ad entrambe le fattispecie di equilibrio dei bilanci, preventivi e consuntivi, per due motivi sostanziali:
1. l'equilibrio dei bilanci inteso quale saldo non negativo tra entrate finali e spese finali (ex art. 9, comma 1 e 1 bis, L. 243/12; art. 1, comma 821 della L. 145/18) diviene "presupposto per la legittima contrazione dell'indebitamento";
2. il vincolo ricade sul singolo ente locale in caso di inerzia di regolamentazione da parte della Regione di appartenenza, che potrebbe, in alternativa, garantire il conseguimento del limite complessivamente in ambito regionale, superando di fatto l'adempimento da parte di ciascun Ente.
Che il quadro normativo sia decisamente complesso, è evidente anche nelle stesse delibere della Corte dei Conti; ad esempio, nella precedente delibera n.19/2019 “Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019-2021 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”, sembra emergere una posizione differente nel punto in cui si precisava che a seguito dell'art. 1, commi da 819 a 830, della L. 145/18 "è stato sancito il superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio basate sull’articolo 9 della legge n. 243/2012, a favore di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.".
Anci, con nota del Segretario Generale del 17 gennaio, ha già richiesto al Ministero dell’Economia un incontro urgente per un confronto teso a chiarire gli effettivi obblighi che gravano sugli enti locali in materia di gestione amministrativa e finanziaria e per individuare ulteriori interventi di natura sia interpretativa sia, eventualmente, di revisione normativa.
Anci Veneto, come effettuato in passato, promuoverà, unitamente ad Anci nazionale, azioni rivolte al superamento dell'attuale situazione che penalizza evidentemente la capacità di investimento finanziata con il ricorso al debito.
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli
Allegati: Delibera n. 20/2019 e nota ANCI del 17 gennaio 2020