Selvazzano Dentro, 18 marzo 2020
C.18
Ai Comuni del Veneto
Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Di seguito le prime indicazioni per l’applicazione delle norme di interesse per gli Enti Locali, rinviando a successivi chiarimenti l’approfondimento delle varie misure.
LAVORO AGILE (ART. 87)
Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni per la durata dell’emergenza.
Le amministrazioni:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
ACQUISTI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER LA DIFFUSIONE DEL LAVORO AGILE (ART. 75)
Il decreto introduce fino al 31 dicembre 2020 un processo facilitato per tutte le pubbliche amministrazioni per acquisire beni e servizi digitali, con particolare riferimento a servizi che operano in cloud (Software-as-a-Service, come ad esempio servizi di hosting, ma anche applicazioni, servizi che permettono il telelavoro, o servizi diretti al cittadino e alle imprese).
Gli enti potranno acquistare questi beni e servizi con una procedura negoziata ma senza bando di gara e in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia.
Le principali condizioni sono che:
• il fornitore dei servizi venga selezionato tra almeno quattro operatori economici, di cui una startup innovativa o una piccola e media impresa innovativa;
• gli acquisti di beni e servizi riguardino progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e debbano essere integrati (quando possibile) con le piattaforme abilitanti come Spid, pagoPA o Anpr.
Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
CONCORSI PUBBLICI (ART. 87)
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese fino al 16 maggio 2020.
Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica, ivi incluse le procedure relative alle progressioni.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI (ART. 73)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti l’assistenza del segretario nonché adeguata pubblicità delle sedute.
Per lo stesso periodo di emergenza è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 103)
Per tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, è sospeso, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
La sospensione dei termini non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (ART. 107)
Il termine di adozione dei rendiconti 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 è differito al 31 maggio 2020.
Per l’esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 maggio 2020.
Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è differito al 30 giugno 2020.
I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’articolo 170 del TUEL è differito al 30 settembre 2020.
UTILIZZO AVANZI PER SPESE CORRENTI DI URGENZA A FRONTE DELL’EMERGENZA (ART. 109)
In deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, del TUEL, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI ENTI LOCALI (ART. 112)
Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente al 17 marzo, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.
FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E COMUNI (ART. 114)
E’ istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane ed è ripartito con decreto del Ministero dell’interno entro 30 giorni, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE (ART. 115)
Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’emergenza, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno entro 30 giorni, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
RINVIO QUESTIONARI SOSE (ART. 110)
Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.
PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (ART. 104)
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 (ART. 24)
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ART. 25)
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il congedo e l’indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
PERMESSI PEI I SINDACI (ART. 25)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI (ART. 16)
Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART. 77)
Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche.
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA (ART. 83-84)
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 91)
L’erogazione dell’anticipazione del prezzo pari al 20% è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del codice dei contratti.
SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 108)
Il pagamento in misura ridotta del 30%, fino al 31 maggio, in via del tutto eccezionale e transitoria, è consentito se viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione 8anzichè gli ordinari cinque giorni).
RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI (ART. 113)
Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
PROROGA DEI TERMINI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DEI PICCOLI COMUNI (ART. 125)
Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l’avvio degli interventi sono prorogati di sei mesi.
Cordiali saluti,
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli