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Circolare n. 87 - Legittimità del sostegno economico alle attività di trasporto scolastico
Selvazzano Dentro, 16 novembre 2020
C. 87
Prot 3183 Sez. 0205 .

 

Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto

OGGETTO: Legittimità del sostegno economico alle attività di trasporto scolastico

Con nota del 5 agosto, a seguito delle numerose richieste pervenute ai Comuni dai gestori del servizio di trasporto scolastico e degli incontri con i rappresentanti delle categorie è stato proposto alle Amministrazioni Comunali un intervento omogeneo su tutto il territorio regionale che si concretizzi nel riconoscimento, per il periodo di servizio non reso a seguito della sospensione delle attività scolastiche per effetto dell’emergenza epidemiologica, di un importo pari al 40% del corrispettivo che sarebbe spettato alle aziende sulla base dei contratti in essere.

Nelle medesima nota è stato precisato che, qualora sopravvenute disposizioni normative dovessero modificare quanto vigente si sarebbe intervenuti successivamente.

Con tale indicazione, basata su precisi riferimenti normativi, si è inteso innanzitutto evitare contenziosi all’applicabilità del comma 4-bis dell’art. 92 del d.l. 17.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27 aveva stabilito: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne’ sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”, nel periodo intercorrente tra dal 29 aprile 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del Dl Cura Italia convertito in legge) al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del Dl Rilancio che ha soppresso le parole “e di trasporto scolastico”).

Le problematiche interpretative poste dalla modifica in sede di conversione suggerivano infatti di fare riferimento, in attesa di eventuali chiarimenti normativi, a quanto risulta disposto dal “decreto rilancio”.

Il Decreto Rilancio ha stanziato 20 milioni di fondi per le aziende di trasporto scolastico, con l'obiettivo di ristorarle almeno in parte dei mancati introiti dovuti al blocco del servizio, sebbene ad oggi si attende ancora il decreto attuativo con il riparto, da discutere e concordare in conferenza unificata.

Si tratta dell’art. 229, comma 2 bis, del medesimo decreto, che con specifico riferimento al trasporto, prevede che “Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto”.

Inoltre, nella nota del 5 agosto, si faceva riferimento all’art. 109 dello stesso decreto rilancio, anche sulla base di indicazioni contenute nella delibera n. 77/2020 della sezione di controllo della Corte dei Conti Abruzzo che a sua volta "ha modificato l’art. 48 del Decreto Cura Italia. La norma disciplina le situazioni di mancato sostegno per la sospensione di servizi educativi e scolastici e varie altre attività; sotto il profilo economico, la norma, tra le altre modalità, autorizza il pagamento di «un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili».

La sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto, con il parere n. 147/2020 ha fornito alcune indicazioni sulle quali è necessario soffermarsi.

1) Innanzitutto va precisato che la Corte non si è espressa sulla nota di ANCI Veneto del 4 agosto. La Corte infatti, per le ragioni esposte nella motivazione, non è entrata nel merito delle valutazioni di carattere normativo esplicitate dal ANCI. “La questione prospettata, infatti, oltre a collocarsi al di fuori del perimetro applicativo della nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva di questa Corte, è essenzialmente finalizzato a stimolare una vera e propria valutazione di merito sull’operato dell’ANCI territoriale che, per ovvie ragioni, è preclusa in questa sede”.

2) La Corte dei Conti del Veneto sostanzialmente conferma le indicazioni contenute nella nota ANCI del 4 agosto sulla non applicabilità del comma 4-bis dell’art. 92 del Decreto “Cura Italia”, che imponeva il pagamento integrale dei corrispettivi ai gestori del servizio di trasporto scolastico. Nel parere si legge: “Poiché l’art. 109, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, ha soppresso il riferimento al trasporto scolastico contenuto nell’art. 92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione 27/2020, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel menzionato comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento ivi previsto”.

3) La Corte dei Conti del Veneto conferma il richiamo della nota ANCI del 4 agosto all’art. 229, comma 2 bis, del Decreto Rilancio, di cui si attende il decreto di riparto. Afferma la Corte: “Quanto alla nuova forma di sostegno finanziario per i gestori del trasporto scolastico mediante l’istituzione del fondo di cui all’art. 229, comma 2-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 la stessa consegue alla suddivisione delle risorse del fondo di cui al decreto ministeriale ivi contemplato”.

4) Uno specifico approfondimento va effettuato sulla lettura fornita dalla Corte dei Conti del Veneto delle previsioni dell’art. 109 dello stesso Decreto Rilancio.

La Corte ritiene che il richiamo contenuto nell’art. 109 ai servizi educativi e scolastici va interpretato in senso restrittivo con esclusivo riferimento ai servizi “di cui all’art. 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, 65 e all’art. 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ossia i servizi si concretizzano esclusivamente in attività di istruzione, educazione e formazione degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado nonché degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. In detti servizi non rientra il trasporto scolastico che trova invece la sua regolamentazione nell’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63”.

Nel prendere atto di tale interpretazione, si rileva tuttavia che il richiamo all’art. 109 contenuto nella nota ANCI del 4 agosto 2020 si fonda sulla posizione espressa – con riguardo specificamente al trasporto scolastico – dalla Corte dei Conti, Sezione autonomie, nella deliberazione n. 25/2019 da cui emerge con chiarezza che il trasporto scolastico non è assimilabile al trasporto pubblico locale ed è funzionale al servizio scolastico: con tutte le conseguenze che ne derivano. In particolare la sezione autonomie, pronunciandosi sulla questione sollevata da ANCI nazionale, afferma esplicitamente: “la fruibilità del servizio di trasporto scolastico comunale è rilevante ai fini della concreta implementazione di misure che garantiscano il diritto allo studio tutelato a livello costituzionale dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e da intendersi nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico: diritto cui lo Stato deve far fronte atteso che l'art. 3 Cost. pone a suo carico l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.”

La stessa Sezione delle Autonomie, nella richiamata deliberazione 25/2019, con riferimento al trasporto scolastico, sottolinea che “l'unica qualificazione del servizio di che trattasi rispettosa del dettato normativo che ne disciplina l'erogazione, porta a ricondurre il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito. Si impone, quindi, una lettura coordinata degli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 63/2017 che, come già evidenziato, detta le disposizioni per rendere effettivo il diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché al potenziamento della carta dello studente di cui al successivo art. 10. I richiamati articolati di legge qualificano i servizi essenziali, i beneficiari degli stessi nonché le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico che deve essere erogato, in via generale, alle «alunne e alunni, studentesse e studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado» e, in particolare, assicurato alle "alunne" e agli"alunni", della sola scuola primaria statale, cioè agli studenti del1a cd. "scuola dell'obbligo", appartenenti alla fascia di età più giovane, al fine di consentire loro la possibilità di raggiungere la sede più vicina in cui possono usufruire del servizio scolastico. Ne consegue che il servizio di che trattasi, per le sue peculiari caratteristiche, assolve alle funzioni di servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino”.

E’ sulla base di tali chiarissime argomentazioni, che ANCI Veneto, nella nota del 4 agosto, ha ritenuto di richiamare a sostegno, seppure non esclusivo, della legittimità di riconoscimento di una somma a copertura delle spese incomprimibili l’art. 109 del decreto Rilancio, con il riferimento ai “servizi educativi e scolastici”, considerando il trasporto scolastico (si ribadisce: non il trasporto pubblico locale) come strettamente funzionale al servizio scolastico.

Con questa chiave di lettura, offerta dalla sezione Autonomie, il servizio rientrerebbe a pieno titolo tra i servizi scolastici essenziali.

5) A maggiore sostegno della legittimità di riconoscimento di una quota ai gestori del servizio di trasporto scolastico, va richiamata la previsione dell’art. 54 dello stesso decreto rilancio “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”.
Tale norma, non richiamata nella nota ANCI del 4 agosto per le ragioni sopra esposte, consente di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
“L’aiuto (art. 54 comma 2) può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”.
In questo caso non vi è distinzione tra attività; l’unica motivazione è il sostegno alle imprese in difficoltà per effetto dell’emergenza epidemiologica.
Su tale norma è già intervenuta l’autorizzazione della Commissione Europea (Decisione c(2020)3482 final del 21 maggio 2020) con la conseguenza che gli enti dalla stessa indicati possono concedere le misure di aiuto previste senza dover richiedere alcuna ulteriore preventiva autorizzazione.
Di seguito per completezza il link ad una circolare di chiarimento diffusa dal Dipartimento per le politiche europee (riguardante l’intero regime quadro nazionale ex artt.54-61 DL. n. 34/2020 di concessione di aiuti di stato in conformità alla disciplina comunitaria definita a livello europeo dalla Comunicazione C(2020) 1863 final): http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5459/regime-quadro_circolare_def.pdf

Sulla base di tutte le considerazioni espresse, anche alla luce del recente parere della sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 147/2020, si ritiene legittimo il riconoscimento di sostegno economico ai gestori del servizio di trasporto scolastico.

ANCI solleciterà nuovamente l’emanazione del decreto di riparto delle risorse previste dall’art. 229, comma 2 bis, del Decreto Rilancio.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Mario Conte

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