C. 27
Ai Comuni del Veneto
Oggetto: Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina
Si trasmette l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022 che disciplina l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina in Italia e regola le modalità di attuazione dell’accoglienza diffusa, tramite gli avvisi di manifestazioni di interesse rivolti a enti del Terzo Settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea.
Secondo quanto disposto dall’ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede alla pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea.
Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse prevedono forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza sostanzialmente omogenei a quelli assicurati nell’ambito delle strutture di accoglienza attivabili nel limite massimo di 15.000 unità nonché il coinvolgimento dei Comuni alle attività di accoglienza diffusa e sono definite individuando costi unitari, a persona e al giorno. La manifestazione di interesse contiene esplicita dichiarazione da parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei Comuni previa stipula di un accordo di partenariato.
Spetta ai Commissari delegati coordinare l’attivazione dei posti necessari sulla base del fabbisogno territoriale.
All’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse, con successive convenzioni, da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia e ciascun soggetto proponente assistenza interessato, sono definite le modalità organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa. Le convenzioni prevedono la corresponsione di anticipazioni finalizzate ad assicurare il necessario supporto all’immediata attivazione della capacità operativa dei soggetti gestori, e, a tal fine, sono sottoscritte previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. Tale contributo è alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.
Le persone destinatarie della protezione temporanea sono equiparate, ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani. Al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale; oltre ai dati anagrafici è trasmessa all’Agenzia delle entrate anche una informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria. L’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema Tessera Sanitaria il codice fiscale e l’informazione atta a identificare il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria. Per ciascun soggetto individuato, viene riconosciuto alla rispettiva Regione un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di euro 1.520,00, comprensivo.
Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori dall’Ucraina, le comunità per minori autorizzate o accreditate all’accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle Regioni o degli Enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli