C. 55 prot. 2919
Ai Comuni del Veneto
Oggetto: Le assunzioni degli assistenti sociali (art. 1 c. 797 e ss. legge Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734-735 legge di Bilancio n. 234/2021)
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si ribadisce che la legge di Bilancio per il 2021 (Legge 178/2020), all’art. 1, commi 797 e seguenti, ha accolto parzialmente una richiesta dell’ANCI, volta al potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte.
Il contributo, di natura strutturale, ammonta:
- a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
- a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Di conseguenza, per beneficiare del contributo statale, gli ambiti devono garantire con risorse proprie il rapporto di 1 assistente sociale per 6.500 residenti.
Il comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente, il numero medio di assistenti sociali in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ed equivalente a tempo pieno) e la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali per area di attività.
Il contributo è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi sono determinate, sulla base dei prospetti riassuntivi inviati dagli ambiti territoriali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno.
Il comma 801 contiene l’espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall’art. 57, comma 3- septies, del D. L. n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero- finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.
Il successivo comma 803 prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di indire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno.
Tutte le informazioni, aggiornamento e FAQ su queste misure sono consultabili sul sito del Ministero del lavoro, al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus- on/Potenziamento-servizi/Pagine/default.aspx
Si fa presente inoltre che la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734- 735 dell’art. 1, ha ulteriormente potenziato questa misura.
La norma modifica l’art. 1, c. 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232/2016 specificando che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, definito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 797), affinché venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.
La norma estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021.
Cordiali saluti,
Il Direttore
avv. Carlo Rapicavoli