Prot. 3403 C. 67.
Ai Comuni del Veneto
Oggetto: D. M. 383 del 6 ottobre 2022: nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e riduzione dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il D. M. 383 del 6 ottobre 2022 che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Le limitazioni non si applicano:
1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
3. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
4. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
5. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe generali del punto precedente, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili che siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale oltre il periodo consentito, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1°C rispetto a quelli già in essere e pertanto non devono superare:
a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Tale riduzione di 1°C non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite;
d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.
ENEA provvederà a pubblicare un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento. La documentazione oggi disponibile è pubblicata nel sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/ vi-segnaliamo/le-indicazioni-enea-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale.html
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli