Selvazzano Dentro, 13 ottobre 2022
C. 70
Ai Comuni del Veneto
Oggetto: Le indennità degli amministratori locali ai sensi della Legge 234/2021
A seguito di varie richieste di chiarimenti, si forniscono alcune indicazioni utili all’applicazione delle vigenti disposizioni.
La legge di bilancio 2022 (legge 234 del 30 dicembre 2021) ha previsto ai commi da 583 a 587 l’incremento delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale, parametrando tale indennità a quella dei Presidenti delle Regioni.
Le disposizioni sono di immediata applicazione, non necessitando di alcun decreto attuativo e sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2022, sebbene l’incremento sia previsto in progressione fino al 2024, quando andranno a regime gli aumenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, Ufficio XII – in data 30 dicembre 2012, ha fornito tempestivamente la risposta a una richiesta di parere avanzata dall’Anci.
Anche sulla base delle indicazioni del Mef, va evidenziato che i citati commi prevedono che l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario possa essere incrementata, in misura graduale negli anni 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dall’anno 2024, sulla base del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle misure massime percentuali indicate al comma 583.
Le indennità in parola, secondo il comma 584, dovranno essere adeguate come minimo per il 2022 per il 45% degli incrementi massimi e per il 2023 per il 68%, ma possono essere comunque corrisposte subito fino all’importo massimo indicato per il 2024.
Al fine di evitare dubbi applicativi, la nota del Mef ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza. Trattasi, quindi, di veri e propri incrementi delle indennità. Le risorse stanziate (con il comma 586), a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione in esame (Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 150 milioni per l’anno 2023 e Euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2024), risultano coerenti con l’applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi prima dell’anno 2024 e a regime a partire dal 2024.
Pertanto l’Ente che preveda di adeguare le indennità per il 2022 e per il 2023 nella misura minima prevista dovrebbe incrementare di pari importo sia la spesa per indennità di funzione che il trasferimento a copertura. Nel caso in cui, invece, il Comune proceda all’adeguamento delle indennità per percentuali superiori, occorre tenere conto che, fino alla copertura a regime, la maggiore spesa rispetto alla gradualità prevista dal comma 584 va finanziata temporaneamente con risorse proprie.
Per maggiore chiarezza:
1) Adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell’arco del triennio 2022-2024.
L’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto
normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante
l’adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una
disposizione di legge.
Si ritiene, infatti, applicabile quanto statuito dalla circolare 5 giugno 2000 n. 5 del Ministero dell’interno che fornisce indicazioni circa la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.
Già in tale circolare, infatti, il Ministero, argomentando l’automaticità degli adeguamenti previsti dalla norma, prevedeva, per ciò che attiene agli organi competenti alla
determinazione di tali indennità, la competenza del dirigente con proprio provvedimento.
Dunque, prevedendo il comma 584 surrichiamato, le percentuali del 45% e del 68%
rispettivamente nel 2022 e nel 2023 di adeguamento delle nuove indennità previste a
regime, è sufficiente accertare tale spesa nel bilancio di previsione e successivamente
impegnarla con una determina dirigenziale
2) Applicazione già nel 2022 e 2023 dell’indennità di funzione nella misura integrale.
L’adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione – a regime – è possibile e limitata al solo rispetto degli equilibri di bilancio.
Pertanto, nel caso in cui l’ente intenda applicare la misura - a regime nel 2024 - già negli esercizi 2022 e 2023, adeguando immediatamente le indennità di funzione, dovrà essere verificato il permanere dell’equilibrio finanziario pluriennale in sede di bilancio di
previsione 2022-2024, come previsto dalla disposizione richiamata.
La dimostrazione del rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio presuppone che l’aumento sia subordinato ad una variazione di bilancio con la quale vengono individuate le risorse idonee a dare copertura alla spesa, sulla quale acquisire il parere dell’organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario.
L’aumento può essere parziale e la decisione può anche essere differita temporalmente. Resta inteso che, se deliberato, l’aumento discrezionale non può mai avere effetto retroattivo.
Al riguardo si ravvisa l’opportunità, se non la necessità, che sia espresso un indirizzo in
tal senso nel DUP 2022-2024, da integrare mediante una delibera consiliare (in quanto
documento già approvato).
Il bilancio di previsione 2022-2024 deve prevedere previsioni di spesa conseguenti a tale indirizzo, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio nel triennio. Andrà quindi adeguato alle modifiche introdotte dalla disposizione di cui trattasi.
A seguito, dunque, dell’approvazione o variazione del bilancio di previsione, il dirigente/responsabile competente, trattandosi di dare attuazione a quanto così deliberato, provvederà ad adottare la determinazione per l’applicazione della misura integrale (indicata dalla legge) delle nuove indennità di funzione.
Determinazione dell’indennità nel periodo transitorio (2022-2023)
Mentre è fisso e predeterminato il punto di arrivo, ovvero l’indennità che sarà riconosciuta ai Sindaci a partire dal 1° gennaio 2024, qualche incertezza sorge nel calcolare le indennità spettanti nel periodo intermedio. L’aumento, infatti, si calcola sul differenziale tra l’indennità 2024 e l’indennità attribuita nel 2021, che ovviamente può essere diversa da ente a ente.
C’è chi può aver optato per una riduzione volontaria delle indennità o chi ha applicato le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D. M. n. 119/2000. A questo punto sorge il dubbio su come calcolare le indennità per il 2022 e il 2023.
Al riguardo non sono stati forniti chiarimenti ufficiali. Si ritiene, pertanto, che la soluzione migliore sia quella di calcolare l’aumento partendo dalle indennità base previste dal D. M. n. 119/2000 (rideterminate per i Comuni fino a 3.000 abitanti ai sensi del comma 8-bis dell’art. 82 del Tuel), ridotte del 10%, così da equiparare dal 2022 tutti gli amministratori, fermo restando le diverse scelte di natura discrezionale che saranno assunte da ciascun organo.
Tale impostazione risulta maggiormente coerente con la ratio della nuova norma che ha disapplicato il D. M. 119/2000, stabilendo un nuovo meccanismo di calcolo dell’indennità di funzione più semplice e disancorato dalle situazioni contabili, organizzative ed socio-economiche dei singoli enti.
Tali aumenti – sebbene graduali – rappresentano un obbligo di legge e non una mera facoltà (il comma 584 afferma che l’indennità “è adeguata”). Essi, pertanto, scattano in via automatica a partire dal 1° gennaio 2022, senza necessità di alcun atto o manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati.
Poiché adesso l’indennità di funzione dei Sindaci è fissata dalla legge di bilancio 2022, si deve ritenere che le possibili maggiorazioni già previste dall’art. 2 del D. M. n. 119/2000 siano da considerarsi superate e non più applicabili.
Gli amministratori possono decidere (sempre con una delibera) di non applicare l’aumento di legge. In tal caso, tuttavia, qualora il contributo dello Stato dovesse eccedere la maggiore spesa effettivamente sostenuta, l’ente dovrà provvedere alla restituzione.
Replicando quanto già previsto dall’art. 57-quater del d.l. 124/2019, relativo all’incremento delle indennità di funzione dei componenti dell’organo esecutivo nei Comuni fino a 3.000 abitanti, il comma 586 stanzia le risorse per concorrere all’aumento di spesa che gli enti locali dovranno sostenere per riconoscere le nuove indennità.
A tale scopo viene incrementato il medesimo fondo istituito dall’art. 57-quater sopra citato (avente una dotazione finanziaria originaria di 10 milioni di euro)9, che passa ora a 110 milioni per il 2022, 160 milioni per il 2023 e 230 milioni per il 2024.
Come già previsto dal D. M. 23 luglio 2020 (GU n. 194 del 4 agosto 2020), di riparto dei 10 milioni di euro, le risorse assegnate hanno un vincolo di destinazione.
Gli Enti saranno obbligati a riversare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le somme non utilizzate nell’anno di competenza. Ciò potrebbe accadere ad esempio nel caso in cui l’indennità sia dimezzata o nel caso in cui non risulti nominato il presidente del consiglio comunale o tutti gli assessori ammessi dalla legge.
Va posta particolare attenzione alla natura del contributo dello Stato, che è finalizzato unicamente al concorso del maggior onere posto a carico dei Comuni per adeguare le indennità di funzione corrisposte agli amministratori ai nuovi valori previsti dalla legge n.234/2021, a seguito della parametrazione di tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, non è possibile utilizzare il predetto contributo per finalità diverse da quelle previste dal legislatore e, di conseguenza, per colmare il differenziale delle citate indennità deliberate nel passato dagli enti al di sotto dei limiti tabellari di cui D. M. del 2000.
La “nota metodologica” allegata al D. M. 30 maggio 2022 con le tabelle di calcolo conferma che il contributo statale copre il differenziale tra l’indennità base stabilita dal D. M. 113/2000, ridotta del 10%, e le nuove indennità stabilite dalla legge di bilancio 2022.
In altri termini, il contributo statale non può coprire differenziali ed oneri pregressi la cui natura sarebbe stata in ogni caso a carico dei bilanci comunali.
Il Ministero dell’Interno si è recentemente espresso sulla questione, con specifico riferimento al caso dei Comuni che hanno disposto negli anni scorsi una riduzione delle indennità percepite dagli amministratori locali e intenderebbero, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2022, incrementare le indennità di funzione esclusivamente nella misura coperta dal contributo statale.
Viene ribadito che il contributo statale trova giustificazione nella necessità di dover compensare il maggiore onere che dovrà essere sostenuto dalle amministrazioni comunali nell’adeguare le indennità in precedenza erogate, rispetto ai nuovi importi fissati dalla legge 234/2021. Pertanto, sarà rimessa alla autonomia dell’ente locale la fissazione di una indennità inferiore a quella prevista dalla legge ma, in tal caso, non sostenendo alcun onere aggiuntivo, l’ente comunale dovrà restituire il contributo oggetto di riparto, che è stato assegnato pro quota al fine esclusivo di compensare i maggiori costi sostenuti dalle amministrazioni comunali.
Secondo il Ministero dell’Interno, la lettura delle disposizioni di cui commi 583 e ss. della citata legge di bilancio non autorizza una diversa soluzione che consenta una utilizzazione parziale delle somme oggetto di riparto, apparendo, invero, tale soluzione ermeneutica, un aggiramento della volontà del legislatore che permetterebbe all’ente locale di poter utilizzare risorse di provenienza statale, seppur in assenza di un maggiore onere sostenuto. Se il legislatore avesse voluto consentire un riparto parziale di somme, in funzione percentuale rispetto alla indennità ridotta, ne avrebbe fatto menzione nelle relative disposizioni.
Appare più coerente, invero, con la ratio dell’intervento normativo, applicare, con riferimento alla ipotesi di riduzione delle indennità, la disposizione di cui al comma 587 della citata legge di bilancio, che prevede la restituzione, da parte dell’ente comunale, degli importi del contributo non utilizzato. Secondo il Ministero dell’Interno, “troverà applicazione, pertanto, in caso di riduzione dell’ammontare delle indennità previste dalla legge, il comma 3, dell’articolo 1 del d. m. 30 maggio 2022, in accordo alla cui previsione normativa, i Comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1”.
Alla luce degli orientamenti ministeriali espressi dal MEF e dal Ministero dell’Interno, nel caso di Comuni che in passato abbiano disposto una riduzione delle indennità percepite dagli amministratori locali in costanza della disciplina ratione temporis vigente, per ottenere e non dover restituire, in tutto o in parte, il contributo statale, devono coprire, con risorse proprie, la quota di indennità fino alla concorrenza con quella base, ridotta del 10%, determinata ai sensi del D. M. 119/2000 e con il contributo statale per la quota eccedente fino a raggiungere quella fissata con la legge di bilancio.
Qualora gli amministratori intendano ridurre volontariamente, a favore del bilancio del Comune, l’indennità a ciascuno spettante, possono “restituire” la quota, con eventuale finalità definita, con proprio atto di liberalità a favore dell’Ente.
Si trasmette la “nota metodologica” allegata al D. M. 30 maggio 2022 “Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l’anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, per l’incremento dell’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle stesse Regioni”.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli