C.63
Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto
Oggetto: Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il rilevamento automatico della velocità dei veicoli e delle correlate violazioni ai limiti
Dopo anni di continua decrescita degli incidenti stradali con esito mortale si sta registrando, dopo il periodo emergenziale, un’inversione di tendenza, con un rilevante aumento del numero delle vittime, che desta forte preoccupazione. Tale allarmante fenomeno, che caratterizza anche altri Paesi dell’Unione Europea, impone una più attenta riflessione sulle cause e sulle dinamiche dei sinistri ma, soprattutto, una rivisitazione delle strategie e dei modelli operativi che disciplinano l’attività di prevenzione e contrasto delle Forze di Polizia.
La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, oltre a guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, uso di telefoni cellulari alla guida.
Nello specifico, anche su sollecitazione ed a seguito di un incontro con il Dirigente Superiore del Compartimento Polizia Stradale Veneto, si vuole con la presente richiamare le Amministrazioni Locali ad un corretto impiego dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità (autovelox, telelaser, tutor).
Al riguardo, tutti i riferimenti normativi e amministrativi sono contenuti nella “Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” n. 300 del 21 luglio 2017 emanata dal Ministro dell’Interno alla quale si rinvia.
Modalità di rilevazione
Com’è noto le violazioni dei limiti di velocità su strada possono essere rilevate in due modi diversi e alternativi:
- Immediatamente: in questo caso il guidatore viene prontamente fermato al momento della violazione del Codice della strada e viene multato;
- In via differita: quando ricorrono i presupposti dell’art. 201 del C.d.S. ove per una serie di circostanze non è stato possibile multare sul momento il trasgressore. In questa fattispecie rientra anche il rilevamento della velocità a mezzo di dispositivi di cui l’art, 4 della L. 168/2002.
L'eccesso di velocità può essere oggetto di accertamento attraverso sistemi di rilevamento fissi, temporanei o mobili.
Tipologia dei dispositivi
I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo delle violazioni, infatti, possono essere sia di tipo temporaneo - per consentire un'utilizzazione più flessibile sul territorio - sia di tipo fisso - installati permanentemente in postazioni appositamente allestite per garantire un controllo sistematico di tratti di strada caratterizzati da criticità particolari o da elevata sinistrosità - sia, infine, mobili, vale a dire installati a bordo di veicoli, e che permettono il rilevamento anche in movimento.
Le modalità di accertamento sono ugualmente valide ed efficaci. Tuttavia, in base alla vigente normativa, l'impiego di postazioni fisse di rilevamento senza la presenza degli operatori di polizia non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.
In tutti gli altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi di rilevamento della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia.
Approvazione dei dispositivi
Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del C.d.S, degli artt. 192 e 345 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel seguito Reg.), e del decreto ministeriale 29 ottobre 1997, relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego".
Controllo degli strumenti
Con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'articolo 45, comma 6, del C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Pertanto ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocità media, deve essere sottoposto a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, per accertare che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano a quelle del prototipo approvato.
Le verifiche periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti delle norme UNI come laboratori di taratura accreditati.
Segnalazione delle postazioni di controllo
L'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:
a) preventivamente segnalate;
b) ben visibili.
Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali stradali o di dispositivi di segnalazione luminosa.
Le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2007.
L'art. 25, comma 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010, prevede che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzate o installate postazioni di rilevamento a distanza, senza la presenza dell'operatore, ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Autorizzazione del Prefetto
L’art. 4 del D.L. 20.6.2002, n.121, come convertito e modificato con L. 01.8.2002, n. 168, e successivamente modificato con D.L. 27.06.2003, n. 151, convertito con L. 01.08.2003, n. 214, stabilisce che:
“Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni sopra richiamate, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, c.1, C.d.S., e su conforme parere degli enti proprietari delle strade. La norma intende riferirsi sia all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l’impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell’operatore di polizia, registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte”.
Dunque, sulle strade secondarie ed urbane, la rilevazione dell’eccesso di velocità in via differita ed in assenza della pattuglia di polizia, deve essere autorizzata da un Decreto del Prefetto.
Relativamente alle strade classificate dall'art. 2, comma 2, C.d.S. di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali) i dispositivi di controllo a distanza possono essere sempre utilizzati, ragion per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del Prefetto.
Per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento) spetta al Prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile l'attività di controllo remoto del traffico finalizzata all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, C.d.S. e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.
La valutazione preventiva compiuta dal Prefetto, viene effettuata sulla base di alcuni criteri quali un elevato livello di incidentalità o la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
La norma intende favorire infatti un impiego diffuso della tecnologia non esclusivamente a fini sanzionatori, ma in modo funzionale e coerente con l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali.
Pertanto per ciascun tratto di strada da sottoporre a controllo, si sottolinea l'esigenza, di un'accurata analisi del numero, della tipologia e - soprattutto - delle cause degli incidenti stradali ivi avvenuti nel quinquennio precedente, conformemente alla previsione normativa, per la quale l'impiego delle tecnologie di controllo del traffico è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico registrato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti rilevabili dai citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo.
Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 168/2002 prevede altresì che ai fini della individuazione dei tratti da sottoporre a controllo si debbano esprimere gli enti proprietari degli stessi (per le strade in concessione, il parere è espresso dal concessionario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, C.d.S.). Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante, ed ha per oggetto la compatibilità tecnica dell'installazione o dell'utilizzazione dei dispositivi con la conservazione delle infrastrutture stradali, la tutela della fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione.
E’ importante dunque per le Amministrazioni fare scrupolosa attenzione alle vigenti disposizioni per evitare l’abuso di tali strumenti o un utilizzo non conforme che potrebbe dare luogo a contestazioni e ricorsi sulle eventuali sanzioni comminate, oltre a profili di responsabilità amministrativa e/o contabile sia sulle mancate entrate sia sui costi di gestione non adeguatamente finalizzati.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli