Circolari 2024
Ai Comuni del Veneto
e, p.c. Alle Province del Veneto
Alla Città Metropolitana di Venezia
Al Direttore Generale ARPAV
Oggetto: Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
L'art.10 della Legge n.214 del 30/12/2023 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici ha disposto tra l’altro che:
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m (attualmente fissato a 6 V/m), per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H (attualmente 0,016 A/m), e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D (attualmente 0,10 W/m²).
È stato altresì pubblicato in gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.87 del 13-04-2024), il Decreto Legislativo, “recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche" che contiene modifiche rilevanti alla disposizioni che regolano i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, su cui saranno fornite ulteriori indicazioni.
L’immediata efficacia della Legge 214/2023 comporta che a decorrere dal 1° maggio (120 giorni dall’entrata in vigore) sono modificati e incrementati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
I Comuni potrebbero dunque essere destinatari di numerose istanze di adeguamento delle autorizzazioni in essere.
La Direzione Generale di ARPAV, come sempre garanzia di costante e proficua collaborazione, ha dato la disponibilità a dare assistenza tecnica ai Comuni. Al riguardo saranno fornite ulteriori indicazioni.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli