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Circolare n. 35 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale

Padova 19 aprile 2024
Prot. n.1369 Sez. 0205
C. 35

Ai Comuni del Veneto

Oggetto: Disposizioni in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale

A seguito di numerose richieste di indicazioni sulle vigenti disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni e di comunicazione esterna rivolta alle collettività nel periodo elettorale, si trasmette l’estratto di un documento redatto da ANCI, il cui testo integrale è pubblicato nel sito http://www.anciveneto.org/notizie-1/16286-anci-nazionale-vademecum-elettorale.html

Ad integrazione, con specifico riferimento alla comunicazione attraverso i profili personali di titolari di cariche pubbliche, vengono di seguito indicate le più recenti indicazioni dell’AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il testo integrale delle indicazioni dell’Autorità, aggiornate in tempo reale, è pubblicato nel sito della stessa https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1

Di norma le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Secondo le indicazioni dell’AGCOM, “tuttavia, allorquando si accerti nel caso concreto una chiara correlazione tra le attività svolte uti singuli e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente (ad es. attraverso profili social, siti web, messaggistica Whatsapp, volantini e depliant elettorali) si rivela una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Es. Comunicazioni e video pubblicati sul profilo Twitter del Sindaco relativi a conferenza stampa di presentazione di candidati visionabili dal sito web del Comune - Delibera 92/18/CONS;
Affissione di manifesti nelle bacheche comunali relativi alla rendicontazione di attività svolte dal Comune - Delibera 80/18/CONS;
Volantino di Lista elettorale contenente estrapolazione di parti della Relazione di fine mandato della pubblica Amministrazione - Delibera 245/19/CONS.

Ne discende l'imputabilità all'Ente delle attività e il contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibilità di deroga.
Es. Messaggistica Whatsapp con un'utenza mobile indicata nella pagina istituzionale del Comune e predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto la trasmissione di immagini relative ad incontri e la condivisione di video per orientare una posizione - Delibera 524/18/CONS.

Sebbene l'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale riguardi le iniziative poste in essere da una "pubblica Amministrazione" ovvero dagli organi rappresentativi degli Enti e non dai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, in alcuni casi l'Autorità ha ritenuto imputabile ad un Ente pubblico l'attività di comunicazione veicolata attraverso profili social privati di cui sono titolari soggetti istituzionali.
Es. profilo Facebook del Sindaco riconducibile all'amministrazione comunale - Delibera n. 511/20/CONS.

Vengono considerati indicativi della riferibilità di un profilo privato di un soggetto istituzionale all'Ente pubblico elementi quali l'indicazione, tra le pagine correlate, della pagina istituzionale dell'ente e altre indicazioni che consentono di accedere dal profilo privato del titolare di carica pubblica alle pagine e al sito istituzionali dell'ente medesimo.
Es. - Delibera 466/20/CONS.

In particolare, le comunicazioni dei titolari di cariche pubbliche pubblicate su profili Facebook personali che recano la condivisione di attività e contenuti propri dell'Ente sono stati ritenuti riconducibili all'Ente in quanto inducono i cittadini elettori destinatari ad attribuire all'Ente la provenienza della comunicazione. Es. - Delibera 340/21/CONS.

Il divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l'attività di comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: "impersonalità" e "indispensabilità".

La presenza di entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità rende quindi legittima l'attività di comunicazione dell'Ente.

Il requisito di indispensabilità è connesso all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative.

Durante il periodo elettorale sono consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all'esposizione delle attività amministrative vere e proprie, quelle attività cioè riconducibili alla gestione amministrativa, ovvero quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale.

Il requisito di indispensabilità dell'attività di comunicazione è quindi associato a quello di indifferibilità.

In particolare, sussistono i requisiti dell'indispensabilità e dell'indifferibilità delle iniziative di comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente quando vi sono esigenze di urgenza o improcrastinabilità e le comunicazioni medesime non possono quindi essere diffuse al di fuori del periodo elettorale.

La comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, allorquando sia indispensabile e indifferibile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, deve essere effettuata in forma impersonale recando esclusivamente gli eventuali strumenti di comunicazione informativa (sito internet, numero verde ecc.) necessari a veicolare l'iniziativa.

L'impersonalità richiede che la comunicazione non sia riconducibile ad un soggetto determinato o determinabile ma sia percepita come proveniente dall'attività istituzionale dell'Amministrazione al fine di evitare che possa sovrapporsi e interagire con l'attività di comunicazione svolta dai soggetti politici.

Invero con riferimento all'impersonalità, il divieto persegue lo scopo di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale "personalizzata" che consenta alla Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico.

Sotto il profilo dell'impersonalità della comunicazione non è consentita l'apposizione del logo dell'Ente.

La comunicazione istituzionale è priva di presidio sanzionatorio proprio e per questo motivo, in caso di violazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, oltre ai provvedimenti di urgenza di cui all'art.10, comma 9, finalizzati a "ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica", l'Autorità adotta sanzioni di natura accessoria, ex art. 10, comma 8, lett. a), ordinando "la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa", entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla segnalazione.
Es. Pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella home page, e per la durata indicata, del messaggio di avvenuta violazione con espresso riferimento all'ordine dell'Autorità - Delibera 117/18/CONS”.

Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli

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