C. 42
Ai Comuni del Veneto
Oggetto: D. M. 11 aprile 2024 contenente le “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D. M. 11 aprile 2024 contenente le “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”.
Il Decreto, in vigore dal 12 giugno 2024, si applica ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti.
I dispositivi già installati alla data del 12 giugno, non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, dovranno essere adeguati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Decorso il termine, vanno disinstallati sino all'adeguamento alle disposizioni del decreto stesso, per cui dal 13 giugno 2025.
Le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni sono disciplinate nell’allegato A del decreto.
Le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, nel rispetto delle condizioni indicate nell’allegato ed esclusivamente per l’ambito extraurbano, nel rispetto delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali.
Ai fini dell’individuazione dei tratti di strada su cui collocare postazioni di controllo devono verificarsi le seguenti condizioni: a) elevato livello di incidentalità, documentato da un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici; b) documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico; c) presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.
Per gli aspetti relativi all’autorizzazione/omologazione, il D. M. non ha carattere innovativo rispetto alla vigente normativa rinviando “per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi e dei sistemi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, alle pertinenti previsioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282”, che ha disposto che “nelle more dell’emanazione di specifiche norme per l’omologazione dei dispositivi ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 2, del D.P.R. 495/1992, si procede all’approvazione”.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli