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Circolare n. 55 - Atto di orientamento sul versamento forfettario degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e liberi professionisti.
Padova 9 agosto 2024
C.55

Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto

Oggetto: Atto di orientamento sul versamento forfettario degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e liberi professionisti.

Com’è noto, l’art. 86 del TUEL stabilisce fra l’altro che “agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [d.m. 25.05.2001] sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.”

Tale disposizione, secondo l’orientamento della Corte dei Conti, (cfr ad esempio Corte Conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. n. 21/2019/PAR), troverebbe applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei Comuni, Sindaco, Assessori, se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, Presidenti dei Consigli, se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di espletamento del mandato amministrativo).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24615/2023, viceversa, interpreta l’art. 86 affermando il principio secondo il quale il “titolo” di cui parla il comma 2 non è la condizione perché l’Ente Locale versi i contributi, cioè la sospensione delle attività (che per il lavoratore dipendente discende dalla collocazione in aspettativa), ma è il versamento dell’ente che viene effettuato allo “stesso titolo”, cioè allo scopo di accollare gli oneri previdenziali in capo all’ente locale.

L’ordinanza spiega: “ove si dovesse subordinare l’obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell’attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all’art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del «posto di lavoro»”. E, ulteriormente, precisa: “la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”.

I Comuni, fino alla pronuncia della Cassazione, hanno seguito l’orientamento della magistratura contabile secondo il quale l’Ente Locale debba versare i contributi ai lavoratori autonomi soltanto nel caso in cui costoro cessino si svolgere l’attività lavorativa, creando una simmetria di trattamento coi lavoratori dipendenti collocati in aspettativa.

Preso atto dei contenuti della pronuncia della Cassazione, per avere indicazioni operative sulla corretta applicazione dell’art. 86 del d. Lgs. 26/2000, ANCI Veneto, con nota del 23 ottobre 2023, ha chiesto al Ministero dell’Interno di fornire un tempestivo parere.

In data 1° agosto 2024 è stato finalmente pubblicato dal Ministero l’ “Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell’art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86 TUEL, nella specie “liberi professionisti”, redatto dall’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali.

L’Osservatorio, all’unanimità, ha dunque pronunciato il seguente atto di orientamento circa l’applicazione della sentenza dell’art. 86, comma 2, TUEL:
“Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli

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