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Circolare n. 38 - OGGETTO: Chiarimenti operativi in merito alla costituzione di Polo Infanzia 0-6 – Delibera di Giunta Regionale n. 1306/2024.
Padova 18 giugno 2025
C. 38

Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto

OGGETTO: Chiarimenti operativi in merito alla costituzione di Polo Infanzia 0-6 – Delibera di Giunta Regionale n. 1306/2024.

In vista dell’approssimarsi del termine per la presentazione delle istanze di iscrizione al Registro Regionale dei Poli per l’Infanzia, fissato al 30 giugno 2025, con la presente, viste le richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono alcune indicazioni operative in merito agli adempimenti da evadere, previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1306/2024.

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È utile premettere che i Poli per l’Infanzia sono stati istituiti dal D. Lgs. n. 65/2017, attuativo della L. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” la quale, in particolare ai commi 180, 181 lettera e), ha previsto l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

I Poli per l’Infanzia intendono potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso scolastico dei bambini fino ai sei anni di età e si caratterizzano per riunire in un unico plesso, o in edifici vicini, più strutture di educazione ed istruzione, quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

Il decreto citato attribuisce alle Regioni il compito di programmare la costituzione dei Poli per l’infanzia, senza dar luogo a organismi dotati di autonomia scolastica, e prevede per la loro costituzione e funzionamento il coinvolgimento di molte parti, tra le quali gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale, regolato nell’art. 7 del D.Lgs. 65/2017.

Tale disposizione prevede in primo luogo a carico degli enti locali la funzione di gestire, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l’infanzia e proprie scuole dell’infanzia, nonché di autorizzare, accreditare e vigilare sui soggetti privati per l’istituzione e la gestione dei servizi educativi per l’infanzia.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1306/2024 sono state approvate le linee di indirizzo per la costituzione ed il funzionamento dei Poli per l’Infanzia, che prevedono a carico dei Comuni i compiti di promozione e sostegno del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, e di accoglimento delle istanze presentate valutazione della completezza della domanda.

Sotto il profilo operativo, il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa famiglia, minori, giovani e servizio civile n. 23 del 18 marzo 2025 ha approvato la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze relative all’iscrizione nel Registro Regionale dei Poli per l’infanzia.

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Viene innanzitutto richiesto da molti Comuni quale debba essere il proprio ruolo nelle attività propedeutiche alla costituzione dei Poli per l’Infanzia.

In particolare vi è il dubbio se sia preliminarmente necessario adottare una delibera di istituzione del Polo, ed in tal caso se sia debba pronunciare il Consiglio o la Giunta.

In base alla normativa di riferimento, il coordinamento pedagogico del sistema integrato di educazione, ed in particolare, in base all’art. 7 del D.Lgs. 65/2017, l’istituzione del Polo per l’Infanzia, rientra nelle competenze di gestione e organizzazione dei servizi comunali.

Si ritiene pertanto opportuno che nel caso di costituzione di un Polo infanzia 0-6 ai sensi della DGR Veneto n. 1306/2024, il Comune, anche se non sarà direttamente e operativamente attivo nell’erogazione servizio educativo, adotti comunque preliminarmente un atto formale di istituzione del Polo, in considerazione del proprio coinvolgimento nel ruolo di coordinamento e vigilanza del servizio, tanto più se proprietario di edifici e spazi interessati.

La valutazione dell’organo competente ad adottare la delibera di costituzione del Polo dipenderà dal tenore e contenuto della delibera medesima.

Qualora, come generalmente avverrà, la delibera avrà la finalità preminente di approvare l’istituzione del progetto di Polo 0-6 e lo schema di accordo di gestione tra i soggetti coinvolti, individuando eventualmente le risorse comunali da destinare ed incaricando i responsabili dei servizi di dare esecuzione, la competenza spetterà alla Giunta comunale, rientrando le funzioni elencate nei suoi compiti di governo, a mente dell’art. 48 del TUEL (D. Lgs. 267/2000).

La Giunta potrebbe poi eventualmente portare al Consiglio una propria informativa in materia.

Nei diversi casi in cui il Comune, oltre che approvare l’istituzione del Polo, intenda anche, ad esempio, approvare uno schema di regolamento del sistema integrato di educazione e istruzione nella prima infanzia, o magari approvare lo schema di accordo che preveda a carico dell’ente locale modifiche rilevanti alla propria programmazione triennale dei servizi, o nuove spese non in bilancio per finanziare il servizio, sarà invece necessaria la previa delibera di Consiglio, rientrando tali atti nelle attribuzioni del Consiglio comunale ex art. 42 del TUEL.

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Compito precipuo del Comune sarà quello di ricevere e verificare le domande iscrizione al Registro Regionale dei Poli per l’Infanzia, che dovrà poi trasmettere alla Regione.

L’Allegato A al Decreto n. 23/2025 richiede che la domanda di iscrizione sia sottoscritta dai legali rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia paritaria e dai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi interessati alla costituzione del polo stesso.

In risposta ad una richiesta pervenuta, si specifica che l’espressione “legali rappresentanti dei servizi educativi” si riferisce al legale rappresentante dell’ente gestore del servizio educativo (ad esempio, una cooperativa che gestisce l’asilo nido) – non al responsabile del servizio sociale di educazione all’infanzia del Comune, o Unione di Comuni ove si intende costituire il Polo.

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Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato l’accordo di gestione, sottoscritto dai soggetti proponenti.

Anche il Comune, pure nel caso in cui non gestisca direttamente e operativamente il servizio educativo, dovrà sottoscrivere l’accordo di gestione unitamente a tutti gli altri attori coinvolti: ovvero l’Istituto comprensivo del quale fa parte la scuola dell’infanzia statale, l’ente o la persona giuridica che gestisce la scuola d’infanzia parificata o il nido.

Come sopra visto, infatti, compete al Comune la gestione, in via diretta o indiretta, tramite concessionario, dei servizi educativi per l’infanzia e delle proprie scuole dell’infanzia; rientra inoltre nei compiti del comune autorizzare, accreditare e vigilare sui soggetti privati che direttamente gestiscono il servizio, nonché verificare il funzionamento dei servizi educativi; anche le linee guida di cui alla DGR n. 1306/2024 prevedono espressamente il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione, gestione e realizzazione dei Poli per l’infanzia, a maggior ragione nei casi in cui detti enti siano anche proprietari degli spazi ove vengono erogati i servizi educativi, le cui modalità di manutenzione e gestione dovranno essere opportunamente regolate nell’accordo.

L'accordo di gestione dovrà definire ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, tra cui necessariamente anche il Comune, che resta titolare di funzioni pubbliche fondamentali, come la pianificazione dell’offerta educativa sul territorio.

Pertanto il Comune resta attore essenziale nell’accordo, non solo come titolare delle politiche educative territoriali, ma anche per garantire la regia pubblica del Polo, il raccordo funzionale tra i servizi, l’eventuale co-finanziamento o supporto logistico e per assicurare il coordinamento istituzionale e pedagogico previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Analoga conclusione vale anche nel caso in cui il servizio educativo sia in capo ad un’Unione di Comuni, alla quale i Comuni afferenti hanno trasferito la funzione di erogazione dei servizi sociali ed educativi: in tale ipotesi anche l’Unione di Comuni sottoscriverà l’accordo di gestione.

Cordiali saluti
Il Direttore
Avv. Carlo Rapicavoli

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