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21 marzo 2014 - Aggiornamenti su ddl Delrio

Il senatore Francesco Russo aggiorna sui lavori in Commissione Affari Costituzionali del Senato inerenti il ddl Delrio (adeguamento del numero di consiglieri e assessori comunali nei comuni inferiori i 10000 ab). Questo è il testo divulgato:

(testo coordinato con gli emendamenti del Relatore)

Il disegno di legge 1212 reca disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni. Si tratta di un testo impegnativo, su cui il Relatore ha presentato una serie di proposte emendative che, nel loro insieme, apportano netti miglioramenti al provvedimento nel suo complesso. Di seguito, si riporta una sintesi delle proposte.

Città metropolitane. In attesa della riforma costituzionale del Titolo V, la legge disciplina le città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, cui si aggiunge Roma) e detta norme di principio per le città metropolitane eventualmente istituite dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. Sarà preclusa la possibilità di costituire altre città metropolitane per le province aventi una popolazione superiore a 1mln di abitanti. Sarà altresì preclusa la possibilità di mantenere operativa la provincia con i comuni non aderenti alla città metropolitana. Le città metropolitane saranno costituite alla data di entrata in vigore della legge. Il sindaco del comune capoluogo indirà le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione dello statuto. Il presidente della Provincia resterà in carica fino al 31 dicembre 2014; in caso di commissariamento, questo sarà prorogato fino al 31 dicembre 2014. Entro il 30 settembre 2014 si svolgeranno le elezioni del consiglio metropolitano. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approverà lo statuto. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentreranno alle province. Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio indiretto. Lo statuto della città metropolitana, però, può prevedere anche l ’elezione diretta, con il sistema elettorale stabilito da legge statale. La stessa legge potrà prevedere anche un’indennità per il sindaco metropolitano. Le liste per l’elezione del consiglio metropolitano saranno composte in modo che ciascuno dei sessi non sia rappresentato in misura superiore al 60%. La città metropolitana potrà esercitare, d ’intesa con i comuni, funzioni di predisposizione di documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi.

Province. In attesa della riforma costituzionale del Titolo V, la legge disciplina le province. Le liste per l’elezione del consiglio provinciale saranno composte in modo che ciascuno dei sessi non sia rappresentato in misura superiore al 60%. Il consiglio potrà prevedere, a carico del proprio bilancio, un ’indennità per il Presidente della provincia, non cumulabile con quella di sindaco. La provincia potrà esercitare, d ’intesa con i comuni, funzioni di predisposizione di documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi. Le funzioni trasferite dalle province ad altri enti continueranno ad essere esercitate dalle province sino alla data di avvio effettivo da parte dell’ente subentrante. Le funzioni in materia di edilizia scolastica saranno comunque esercitate sino al 31 dicembre 2015. I prefetti, nella nomina di sub-commissari a supporto dei commissari straordinari della provincia, saranno tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo.

Unioni di comuni. Il presidente dell’unione di comuni si avvarrà di un segretario di un comune facente parte dell’unione. Qualora i comuni abbiano conferito all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spetteranno l ’approvazione e l ’aggiornamento dei piani di emergenza e le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento. In caso di fusioni di comuni, il trasferimento di beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune sarà esente da oneri fiscali. Per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, il consiglio sarà composto dal sindaco e da dieci consiglieri. Il numero massimo di assessori sarà pari a due. Ai medesimi comuni non si applicherà il divieto di rielezione del sindaco per un terzo mandato; sarà comunque consentito un massimo di tre mandati. Per i comuni con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti, il consiglio sarà composto dal sindaco e da dodici consiglieri. Il numero massimo di assessori sarà pari a quattro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Norme di attuazione. I sindaci delle città metropolitane e i presidenti delle province predisporranno un piano triennale di attuazione della legge. Il piano indicherà i risparmi e sarà trasmetto al Commissario per la revisione della spesa. Nel bilancio di città metropolitane e province sarà istituito un apposito capitolo su cui confluiranno i risparmi ottenuti; le risorse potranno essere utilizzate unicamente per la riduzione dei tributi locali e per gli investimenti.

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