Per rispondere alle esigenze dovute all’adozione delle norme sul Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (Siuss), per la precisione l'art.24 del decreto legislativo n.147 del 15 settembre 2017 o che riguardano prestazioni sociali che devono alimentarlo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto nuove categorie di prestazioni sociali rispetto a quelle già elencate nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento del Casellario dell’assistenza).
Due in particolare:
Si tratta, nello specifico, delle categorie seguenti:
a. A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza;
b. A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza (art. 13, co. 2, D.L. 4/2019).
a. Contributi affitto
La categoria A1.05.01 – contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza - accoglierà i contributi per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale indicato, per consentire di dare adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 6, del decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in base al quale: “I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.
In merito a tale adempimento, l’Istituto ha previsto di gestire i dati afferenti ai descritti contributi affitto erogati dai Comuni a decorrere dal 2021, rendendoli disponibili, così come inviati dagli stessi Comuni al SIUSS - Casellario assistenza alla procedura Reddito di Cittadinanza (RdC), attuando in modalità automatizzata le dovute compensazioni.
In ordine a tale aspetto si rappresenta che i Comuni dovranno inviare, nella categoria indicata, i dati relativi ai contributi affitto erogati a partire dal 2021, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le locazioni. I contributi affitto diversamente finanziati o riguardanti altre annualità dovranno essere trasmessi nella categoria preesistente A1.05 - contributi economici per alloggi (considerati cumulabili con il Reddito di cittadinanza).
Quindi:
• A1.05 – Contributi Economici per Alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare -già prevista dal DM 206/2014- per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze. Tale contributo si ritiene cumulabile con la quota b del Reddito di cittadinanza;
• A1.05.01 - Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza.
I dati relativi ai contributi affitto in questione dovranno essere trasmessi al SIUSS come “prestazioni periodiche” indicando obbligatoriamente:
- la data inizio dell’erogazione;
- la data fine dell’erogazione;
- l’importo mensile erogato.
I dati relativi alle nuove prestazioni saranno trasmessi al SIUSS utilizzando le consuete modalità di trasmissione.
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.
b. Misure delle Province autonome
La categoria A1.04.03: Misure delle Provincie autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza - accoglierà le misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di cittadinanza erogate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali misure sono adottate e finanziate dalle stesse Province autonome secondo i propri ordinamenti e “comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc” ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Le Province autonome trasmetteranno pertanto al SIUSS le informazioni relative a tali misure a partire dall’annualità 2022.
Seguiranno altre comunicazione nel sito internet dell’Istituto dedicato al SIUSS, raggiungibile al seguente percorso: “Dati, ricerche e bilanci” > “SIUSS (già Casellario assistenza)” e all’interno della procedura “SIUSS – Casellario assistenza” per la trasmissione dei dati via web.