Nella Conferenza Unificata del 30 novembre si sono discussi molti temi di interesse dei Comuni. L'Anci li ha discussi e li presenta con note esplicative.
TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - Proroga per l'anno 2022 dei criteri di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1886 del 16 maggio 2020 recante i suddetti criteri per il triennio 2019-2021
CONTENUTO L’art. 37 del d.lgs. 1/18, codice della PC prevede che il Dipartimento della protezione civile possa concedere al volontariato organizzato, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità sulla base di criteri da stabilirsi su base triennale. Il 15% delle risorse disponibili (500.000 euro annui circa) è fino ad oggi stato destinato alla QUOTA LOCALE per l’acquisizione da parte delle organizzazioni di volontariato di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in loro possesso. È in corso con il dipartimento della PC e le regioni il confronto per la definizione dei nuovi criteri 2022-2024, a livello tecnico non è stato possibile ad oggi condividere il testo base essendo presenti numerosi punti innovativi nei nuovi criteri che potrebbero comportare oneri per le attività poste a carico dell’Anci, oltre a presentare elementi che richiedono una attenta valutazione. Pertanto, in analogia con quanto occorso per il precedente triennio, il DPC sottopone all’intesa la proroga dei criteri triennali 2019-2021, così da consentire alle OdV di presentare le proposte di finanziamento entro l’anno corrente. Per i nuovi criteri vi è una questione da affrontare, segnalata al DPC e alle Regioni, circa il montante complessivo di finanziamento destinato al volontariato (3,5 milioni di euro) rimasto invariato da oltre un decennio e la necessità di rivedere la ponderazione delle attuali quote: il 50% a livello nazionale, il 35% a livello regionale e solo il 15% alla quota locale. Nel 2021 è stato possibile assegnare risorse ai progetti presentati dalle OdV locali per un importo pari a poco più del 7% delle somme complessivamente richieste dal territorio locale.
NOTE
L'ANCI ha espresso intesa raccomandando che parallelamente alla stesura dei criteri per il prossimo triennio sia aggiornato il montante complessivo di finanziamento destinato al volontariato (3,5 milioni di euro), rimasto invariato da oltre un decennio e modificate le attuali quote (50% a livello nazionale, 35% a livello regionale e solo il 15% alla quota locale), considerato che nel 2021 è stato possibile assegnare risorse ai progetti presentati dalle OdV locali per un importo pari a poco più del 7% delle somme complessivamente richieste dal territorio locale; ricordando, inoltre, che la materia della protezione civile è una funzione fondamentale dei Comuni che non ha alcun finanziamento, in violazione delle disposizioni costituzionali.
TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. PNRR
CONTENUTO Lo schema di DPR aggiorna in modo significativo il Regolamento sui concorsi pubblici (DPR 487/1994). In sede di confronto tecnico l’ANCI ha proposto alcune modifiche testuali, le più importanti delle quali sono state accolte. Permangono alcune criticità, rispetto alle quali il Dipartimento della Funzione pubblica si è impegnato a collaborare per individuare soluzioni di carattere legislativo, in particolare rispetto alla possibilità di ripristinare i concorsi per soli titoli.
NOTE
L’ANCI ha espresso intesa apprezzando la disponibilità mostrata dal Dipartimento della Funzione pubblica nel migliorare il provvedimento sulla base delle esigenze manifestate dai Comuni. In particolare, apprezzando l’accoglimento della proposta ANCI di inserire tra le modalità di svolgimento delle prove preselettive e scritte anche la modalità da remoto, utile sia in termini di speditezza delle procedure concorsuale che di contenimento dei costi.
TITOLO Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. PNRR
CONTENUTO Lo schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è attuazione della delega contenuta nella legge n. 118 del 5 agosto 2022 (legge per la promozione e la tutela della concorrenza) ed è una riforma prevista da una milestone del Pnrr.
NOTE
L’ANCI ha consegnato un documento in cui, pur apprezzando la disponibilità del Governo e le modifiche già accolte nel testo, si ritiene assolutamente necessario per le connessioni con la materia delle gestioni in house e con le specifiche discipline di settore, chiarire quali siano gli ambiti ed il perimetro delineato dalla riforma in merito alla riorganizzazione degli ambiti e bacini di riferimento dei servizi pubblici (articolo 5 comma 2), al Trasporto Pubblico Locale (artt. 4 e 32) e alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a società in house (articolo 17), su cui in particolare gravano oneri amministrativi ingiustificati alla luce del diritto comunitario.
Per questi motivi, nello spirito di leale collaborazione ed al fine di non ostacolare l’iter del provvedimento, peraltro attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa con la condizione di avviare immediatamente un Tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di correttivi sulle disposizioni surrichiamate, richiedendo che il Tavolo si riunisca in tempo utile per l’espressione finale del parere delle Commissioni parlamentari. (vedi Documento ANCI consegnato nel corso della seduta https://www.statoregioni.it/media/5377/p-4-cu-doc-anci-30nov2022.pdf)
TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 112, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2022
CONTENUTO Il decreto opera il riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cd. Fondo “Dopo di Noi”, ex Legge 112/2016) per l’anno 2022, pari a 76,1 mln (ripartiti secondo gli stessi criteri degli anni passati: pop. 18-64 anni). Di questi, 15 mln sono destinati al rafforzamento dell’assistenza delle persone con disabilità grave (valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e interventi/sostegni in esso previsti), in vista della graduale definizione di specifici livelli essenziali delle prestazioni (al finanziamento di tali progettualità possono contribuire anche risorse di diversa provenienza). Le Regioni adottano gli indirizzi di programmazione regionale degli interventi (che si inseriscono nella più generale programmazione del Fondo Politiche Sociali e del Fondo Non Autosufficienze) “nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma”.Una volta valutata la coerenza della programmazione regionale con le finalità del Fondo, le risorse sono ripartite alle Regioni per il successivo trasferimento, entro 60 gg, ai Comuni/Ambiti. L’erogazione è comunque condizionata alla rendicontazione di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale. In linea con gli altri grandi fondi nazionali sociali, si dispone che siano direttamente gli Ambiti stessi, e non più le Regioni, a rendicontare sul sistema informativo SIUSS, e che tali informazioni siano validate dalle Regioni.
TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al riparto delle risorse stanziate per fronteggiare l’incremento del costo dei carburanti, registrato nel secondo e terzo quadrimestre 2022, utilizzati per l’alimentazione dei mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
CONTENUTO Il provvedimento riguarda il riparto alle Regioni del contributo per i maggiori costi di carburante per il trasporto pubblico locale e regionale (su strada, mare, lago, ferro) sostenuti nel secondo e terzo quadrimestre del 2022 e di cui al Fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, con la dotazione di 40 milioni di euro e successivamente incrementato di ulteriori 100 milioni dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022. Il decreto in particolare ripartisce il totale dei 40 Mil e l’80% (80 Mil) dei successivi 100 Mil. secondo il criterio di incremento dei costi rispetto alle voci 2021 inserite nella banca dati Osservatorio TPL. IL saldo del 20% verrà riconosciuto a seguito della rendicontazione da parte degli enti sui dati delle aziende, comunicati sulla piattaforma Osservatorio entro il 15 settembre 2023.
TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2022
CONTENUTO Il provvedimento riguarda il riparto delle risorse per il concorso dello Stato ai servizi TPL annualità 2022, comprensiva dello stanziamento aggiuntivo di 100 Milioni (di cui 75 Mil per i servizi TPL standard e 14.9 Mil per la sharing mobility) previsto dalla legge di bilancio 2022, per un totale di 4.954.430.338,00 di Euro. In particolare, la quota di euro 4.879.079.381,00 è ripartita secondo i criteri di cui al DPCM 11 marzo 2013 senza applicazione di penalità come stabilito a seguito dell’emergenza Covid, e dei canoni del PIR, ma la quota aggiuntiva deve essere ripartita (secondo la previsione della norma) secondo i costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ancora non individuati. Pertanto per la quota residua, al fine di non perdere le risorse, si è ipotizzato di utilizzare indicatori di carattere generale, di facile applicazione, come popolazione/superficie, presenze turistiche, aree interne. In premessa il Decreto chiarisce che l’attuale riparto è sperimentale e che occorre avviare il lavoro sui LAS (Livelli Adeguati di Servizio).
NOTE
L’ANCI ha espresso intesa con raccomandazione, chiedendo al Ministero competente l’impegno di avviare nel minor tempo possibile il lavoro di approfondimento sui LAS, urgente anche in relazione ad un ulteriore confronto sui costi standard.