130 milioni ai Comuni a sostegno del caro bollette, facilitazione dei rapporti con fornitori diversi da quelli indicati dalla Consip, riparto del fondo nazionale dei trasporti. Alcune delle misure contenute nel decreto Aiuti quater che sono state recentemente approvate dal Senato. Di seguito e in allegato.
Il decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica - cd dl AIUTI quater- è stato approvato il 16 dicembre dalla commissione bilancio del Senato e poi dall’Aula con voto di fiducia il 21 dicembre u.s.
Il provvedimento deve andare in seconda lettura alla Camera dei deputati. Di seguito una breve nota con le norme di rilievo per gli enti locali.
Misure per il caro bollette (Art. 3-bis, comma 1)
Con emendamento del Governo è stato trasfuso in questo provvedimento il contenuto del d.l. 179 (cd d.l. accise) che incrementa di 150 milioni di euro, di cui 130 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province il contributo straordinario previsto dal d.l. energia (d.l. 17/2022) per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali a causa del caro bollette. Si segnala altresì che nella Conferenza Stato Città del 13 dicembre scorso c’è stata l’Intesa per la ripartizione di tale fondo.
Misure per il trasporto pubblico locale e regionale (Art. 3-bis, commi 2 e 3)
Con emendamento del Governo è stato trasfuso in questo provvedimento il contenuto del d.l. 179 (cd d.l. accise) con il quale vengono assegnati ulteriori 320 milioni di euro per l’anno in corso al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.
Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (Art. 3 ter)
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, la norma consente di non applicare agli enti locali strutturalmente deficitari e quindi soggetti ai controlli centrali le sanzioni di cui all’art. 243 comma 5 del TUEL nel caso in cui non riescano a garantire i livelli minimi dei costi di gestione di alcuni servizi.
Disposizioni a sostegno degli enti locali per l’acquisto di beni e servizi (Art. 3 quinquies)
La norma facilita il ricorso a fornitori diversi da quelli stabiliti con le convenzioni Consip o da centrali di committenza regionali, riducendo la soglia di ribasso (ex dl 95/2012, art. 12, co. 7) in corrispondenza della quale gli enti locali possono agire autonomamente con riferimento ai servizi di telefonia (dal 10 al 5%) e agli acquisti di carburanti, energia elettrica e gas (dal 5 al 2%).
Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale (Art. 7 bis)
La norma interviene su diversi aspetti del riparto del Fondo nazionale trasporti. Si indica, in primo luogo, la data di riparto del fondo al 31 ottobre di ogni anno, stabilendo inoltre che il riparto viene effettuato per il 50% in base ai costi standard ex co. 84 della legge 147/2013 e per il 50% tenendo conto dei “livelli adeguati” dei servizi TPL, da definirsi con successivo provvedimento attuativo. Si stabilisce inoltre una riduzione di risorse se i servizi regionali o locali non sono affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, nella misura del 15% del valore dei servizi affidati direttamente. Sono inoltre stabiliti criteri di trasferimento minimo non riducibile, al fine di assicurare maggior certezza nelle assegnazioni annuali, nelle more della definitiva determinazione delle somme spettanti a ciascuna regione.
Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all’accelerazione dei tempi di pagamento. Limiti anticipazione di tesoreria (Art. 8 bis)
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento la norma stabilisce che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria elevato da tre a cinque dodicesimi sia prorogato di un ulteriore anno quindi fino al 2023.
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (Art. 9-bis)
Viene chiarito che gli enti locali, come definiti dall’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di TUEL, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.
Norme in materia di procedure di affidamento di lavori (Art.10, co. 1 e 2)
La norma in commento viene incontro alle difficoltà segnalate dall’ANCI rispetto alla delicata questione degli affidamenti diretti per i Comuni per opere PNRR ed interviene sull’accesso ai contributi di cui al fondo opere indifferibili per gli enti rimasti esclusi dall’applicazione del DPCM del 28/7/2022.
Il primo comma riguarda i Comuni non Capoluogo per gli interventi PNRR e PNC e dispone che – come richiesto dall’ANCI - tali enti possono compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti, dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro.
Il secondo comma, invece, consente alle stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC (articolo 26, c. 7 del dl 50/2022), l’accesso ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, regolato dal DPCM del 28/7/2022. La norma prevede che i contributi residuali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, saranno destinati a finanziare le amministrazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti dal DPCM stesso e che hanno provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Molti comuni infatti avevano bandito le procedure di affidamento per interventi PNRR e PNC prima del 18/5/2022 (anche in adesione ad Accordi Quadro con Invitalia) - data a decorrere dalla quale, come previsto dal DPCM, potevano essere effettuate le richieste di accesso al fondo avvio opere indifferibili - nonché non risultano neppure beneficiari delle preassegnazioni previste dal dl 144/2021 che richiama interventi specifici del PNC.
La disposizione apre quindi la possibilità di accedere al fondo in questione, ma rimanda le modalità operative ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Appalti autonomi per i piccoli comuni e proroga realizzazione opere medie (Art. 10 commi 2 bis e 2 ter)
Su proposta dell’ANCI viene prorogata al 31 marzo p.v. la possibilità di realizzare le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal PNRR (cd “Medie opere”), evitando quindi che importanti risorse PNRR vadano perdute o siano oggetto di revoca a causa di ritardi di modesta entità nell’affidamento dei lavori.
Vengono altresì considerate pienamente legittime tutte quelle procedure di gara avviate autonomamente dai Comuni non capoluogo, prevalentemente piccoli Comuni, senza passare per aggregazioni, centrali di committenza, soggetti aggregatori, etc.
Esenzione IMU cinema/teatri (Art. 12, co. 1 e 2)
Con una norma interpretativa l’esenzione della seconda rata IMU 2022 per gli immobili adibiti a cinema e teatri, di cui all’art. 78, co. 3 del dl n. 104/2020, viene confermata, ma subordinata al rispetto dei limiti dettati dal regolamento europeo sugli aiuti di Stato “de minimis”. Il ristoro ai comuni dell’esenzione relativa alla prima rata dell’esenzione in questione è stato approvato dalla Conferenza Stato-Città del 21 dicembre scorso e i relativi dati saranno pubblicati dal Ministero dell’interno nei prossimi giorni.
Esenzione bollo su domande contributi a seguito di eventi calamitosi (Art. 12, co. 3)
La norma esenta dall’imposta di bollo tutte le richieste di contributi, comunque denominati, a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi oggetto di dichiarazione di stato di emergenza.
Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre2022 (Art. 12 bis)
Sono stanziati 200 milioni di euro per gli interventi relativi ali territori delle Marche colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022.
Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Art. 14-quinquies)
Viene istituito un fondo presso il Ministero dell’interno per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo. Il decreto disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale (Art. 14 sexies)
Viene prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire incarichi di vice segretario comunale per una durata massima di 24 mesi (prevista dall’ art. 16-ter, commi 9 e 10, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8). I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza. Resta da chiarire cosa intenda il legislatore per naturale scadenza.