Sul portale internet del Ministero della Salute, nella sezione dedicata alla Banca Dati Nazionale accessibile dal seguente link https://www.salute.gov.it/new/it/tema/prevenzione-e-controllo-malattie-degli-animali/come-funziona/?paragraph=3, è disponibile il nuovo Regolamento per la consultazione della BDN, che dal 21 luglio 2025 sostituisce integralmente le precedenti disposizioni in materia.
Pertanto, i soggetti/Enti aventi diritto alla consultazione dei dati di propria competenza, qualora interessati ad avere accesso alla BDN, possono procedere autonomamente a richiedere al CSN di Teramo l'account, con le modalità indicate nella nuova procedura.
La BDN del Ministero della Salute è il sistema informativo nazionale che, tramite il collegamento in rete, permette il flusso informatizzato di dati tra gli operatori (allevatori, fornitori dei mezzi di identificazione animale e macellatori) e gli organi di controllo. L’operatore e il responsabile del macello devono registrare in BDN tutte le informazioni di loro competenza, quali le informazioni su stabilimenti, operatori, attività, animali e loro eventi.
La BDN è accessibile tramite il portale internet www.vetinfo.it, e la sua gestione tecnica è affidata al Centro Servizi Nazionale (CSN) istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.
Per l’alimentazione della BDN, gli utenti devono possedere un certificato di autenticazione digitale secondo la normativa vigente in materia. Ad ogni soggetto e/o ente autorizzato ad alimentare direttamente la BDN è associato uno specifico ruolo a cui corrisponde un apposito profilo operativo e di visibilità dei dati. Il funzionamento della BDN è affidato alle diverse figure responsabili del funzionamento del sistema I&R, ognuna con compiti propri. L’accesso alle informazioni contenute nei sistemi informativi del sistema I&R è regolamentato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e delle norme per la tutela del trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e regolamento (UE) 2016/679.
La consultazione BDN da parte delle Pubbliche Amministrazioni non prevede nulla osta Ministeriale, e i referenti delle P.A. chiedono l’accesso direttamente al Centro Servizi Nazionale con le procedure indicate nel Regolamento e con il modulo specifico per l’Amministrazione richiedente.
Per gli Enti diversi dalle P.A., quali Associazioni di categoria, filiere produttive e consorzi, è invece prevista la richiesta di nulla osta ministeriale alle condizioni di cui al Regolamento e con le modalità indicate nel modulo dedicato agli “ENTI”.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi del D.Lvo 134/2022 (in materia di Sistema di Identificazione & Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, ex "anagrafe zootecnica") e del relativo Manuale Operativo I&R (di cui al DM 7/03/2023, modificato dal DM 27/01/25 https://www.resolveveneto.it/anagrafe-manuale-sinaaf/), le Amministrazioni comunali il cui territorio sia (o in futuro possa essere) interessato al PASCOLO VAGANTE degli animali sono tenute ad acquisire quanto prima un account in BDN: infatti, il citato Manuale Operativo, al paragrafo 5.1, prevede specifici adempimenti a carico delle suddette Autorità comunali.