Il direttore di Anci Veneto, Carlo Rapicavoli: è una questione burocratica, serve una soluzione di buon senso. Siamo già al lavoro con la Regione per individuarla
Il 15 ottobre l’Anci Veneto ha inviato una circolare ai sindaci in merito alla concessione del contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’anno scolastico-formativo 2018-2019 (con riferimento alle legge n.488 del 23 dicembre 1998). Nella comunicazione l’Anci Veneto informa i Comuni che “con la consueta stretta collaborazione con gli Uffici della Regione Veneto, si sta cercando una soluzione nell’immediato, che consenta alle stesse municipalità di ottemperare alle verifiche richieste entro il 31 ottobre e che sia compatibile con la vigente normativa”.
L’Anci Veneto con il Direttore Carlo Rapicavoli chiarisce che “non vi è nessun contrasto con la Regione, ma stiamo lavorando insieme con l’obiettivo di trovare una soluzione di buon senso ad una questione burocratica che rischia di mettere in estrema difficoltà le strutture delle amministrazioni nel controllo e nella validazioni delle concessioni del bando”.
Sempre nella missiva l’Anci regionale specifica che “la problematica attiene non solo al contributo “buono-libri”, ma a tutti i sussidi di carattere economico” per questo “si cercherà di predisporre note operative che facilitino le funzioni di verifica dei Comuni e diano certezze ai soggetti legittimamente beneficiari. In modo particolare, si cercherà di fornire indicazioni sulle modalità applicative delle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese”.
La circolare ribadisce che “la problematica dell’ammissibilità delle autodichiarazioni è risalente nel tempo e si ripropone periodicamente, soprattutto quando emerge l’esigenza di verificarne i contenuti” e ne ricorda, quindi, la normativa di riferimento: “Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea può utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 ed avvalersi quindi della semplificazione amministrativa disciplinata dal testo unico in esame, alle seguenti condizioni e limitazioni previste espressamente dall'art. 3, secondo comma:
- condizione soggettiva: deve trattarsi di soggetto regolarmente soggiornante in Italia;
- condizione oggettiva: la dichiarazione sostitutiva deve riferirsi esclusivamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”.
In linea generale la normativa dice che “non è pertanto consentito, in linea generale, al cittadino extracomunitario di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, qualora non sia regolarmente soggiornante in Italia, e qualora gli stati, qualità personali e fatti non siano certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, con le sole eccezioni sopra indicate. Se manca infatti il presupposto del controllo, non solo non troverebbe ragion d'essere la semplificazione, ma si consentirebbero abusi potenzialmente devastanti per l'attendibilità dei dati in possesso della P.A. e comunque fonte di possibili illegittime erogazione di benefici non dovuti”.
In conclusione, quindi, la circolare consiglia ai sindaci: “di attendere qualche giorno prima di istruire le richieste provenienti da stranieri non comunitari in attesa delle indicazioni regionali. Appena definita con la Regione una soluzione compatibile che consenta di evitare disagi ai richiedenti, nel rispetto della norma, si provvederà a dare tempestiva informazione ai Comuni e a fornire le necessarie istruzioni per provvedere a confermare o non confermare le istanze pervenute da soggetti stranieri non comunitari, secondo le diverse tipologie”.
“Con la Regione e, in particolare, con l’assessore Donazzan –conclude Rapicavoli- stiamo mettendo sul tavolo diverse soluzioni per non penalizzare nessuno nel pieno rispetto della legge. Siamo certi che a breve individueremo una soluzione anche grazie all’ottimo rapporto che abbiamo con la Regione e che permetterà di sbloccare la situazione e facilitare il lavoro delle amministrazioni comunali senza creare false emergenze”.