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La Ragioneria Generale dello Stato conferma gli equilibri “ordinari” di bilancio per gli enti locali dopo il pronunciamento della Corte dei Conti (Sezioni Riunite, n. 20/2019)

anci ifelÈ stata pubblicata in data 9 marzo 2020, sul sito del MEF-Ragioneria  Generale dello Stato, la Circolare n. 5 “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”. Il documento era particolarmente atteso dagli enti territoriali, al fine di ricevere urgenti e indispensabili chiarimenti di carattere operativo in merito al pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 20 del 2019.
Si ricorda che la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nell’affermare che il comma 821 della legge n. 145 del 2018 non abroga l’articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, ha generato forti preoccupazioni circa l’obbligo, da parte del singolo ente territoriale, di rispettare il pareggio di bilancio indicato dalla legge 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato ad investimenti (articolo 10, comma 3 della stessa legge n. 243 del 2012).
Appare opportuno contestualmente precisare che lo stesso pronunciamento delle Sezioni Riunite ha espressamente richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che hanno sancito per gli enti territoriali la piena libertà di utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili, compresa la quota confluita nel Fondo pluriennale vincolato, senza differenziazione alcuna tra risorse proprie e debito per quanto concerne la fonte di finanziamento.
Nella Circolare n. 5 del 2020 l’orientamento della Ragioneria generale dello Stato – peraltro anticipato nelle scorse settimane, anche in occasioni pubbliche1 – va nell’auspicata direzione di valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali, evidenziando, altresì, che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2020-2021, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP. Ne deriva, in definitiva, che sul piano della programmazione  e  gestione  delle  risorse,  con  particolare  riguardo  al tema dell’indebitamento, il singolo ente non ha l’obbligo di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri ex articolo 9 della legge n. 243 del 2012, dovendo invece esclusivamente conseguire un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l’utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito, come indicato dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018. Tale nozione di equilibrio è stata, come è noto, da ultimo declinata alla voce W1 del prospetto “Verifica equilibri” allegato al Decreto 1° agosto 2019 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019.
Va da sé che, nell’ipotesi che si dovesse in futuro fronteggiare l’eventualità di squilibri rispetto ai programmati saldi di finanza pubblica, la manovra di rientro si configurerebbe come misura finanziaria a carico del comparto territoriale di riferimento e non quale attribuzione di maggiori aggravi specificamente rivolti agli enti “inadempienti”. Secondo la Circolare, infatti, rimane in capo all’ente un obbligo di “tendere” al rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui alla voce W2 del richiamato prospetto, ferma restando – come anche ribadito nei mesi scorsi in sede Arconet – l’assenza di sanzioni nel caso di mancato rispetto di tale parametro.
L’obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo si affianca, ovviamente, alle altre prescrizioni recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal TUEL, nonché dal richiamato articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 e dalle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

 

Fonte: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10062-rgs-conferma-gli-equilibri-ordinari-di-bilancio-per-gli-enti-locali

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