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La nuova disciplina europea degli appalti pubblici
L’iter legislativo destinato a dare all’Unione Europea una nuova disciplina nel settore degli appalti pubblici si è concluso nei giorni scorsi con l’approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del testo licenziato dal Comitato di Conciliazione. I provvedimenti formali delle due istituzioni portano la data del 29 gennaio e del 2 febbraio 2004. Il testo ufficiale delle due nuove direttive sarà quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, pubblicazione che avverrà nelle prossime settimane e che darà quindi la possibilità di conoscere tanto il numero identificativo delle direttive stesse quanto il loro esatto termine di trasposizione negli ordinamenti nazionali. Allo stato comunque è già possibile fornire alcuni brevi cenni sulla nuova disciplina degli appalti pubblici in ambito comunitario. Va innanzitutto segnalato che sino ad oggi essa era costituita, a livello sostanziale, da quattro direttive: la 92/50/CEE sugli appalti di servizi; la 93/36/CEE sugli appalti di forniture; la 93/37/CEE sugli appalti di di lavori; la 93/38/CEE sugli appalti nei settori cosiddetti “speciali” cioè relativi ai settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Lo sforzo del legislatore europeo è stato diretto innanzitutto a semplificare la normativa esistente approntando solo due testi, uno destinato a regolare gli appalti di servizi, lavori e forniture e l’altro invece gli appalti nei settori speciali e quindi acqua, energia e trasporti, essendo stato nel frattempo liberalizzato il settore delle telecomunicazioni come disposto dalla direttiva 90/388/CEE. Giova ricordare che il dibattito tra le istituzioni comunitarie è stato avviato da due proposte della Commissione europea che nell’anno 2000 aveva presentato i seguenti testi: COM(2000)0275, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori COM(2000)0276, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto L’iter legislativo non è stato privo di aspetti problematici in quanto le divergenze tra Parlamento europeo e Consiglio hanno fatto sì che si rendesse necessaria la procedura di conciliazione tra le due istituzioni, prevista dall’art. 251 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. In breve dunque le novità più rilevanti della nuova disciplina. Innalzamento delle soglie Le soglie di valore degli appalti oltre le quali trovano applicazione le direttive comunitarie vengono portate ai seguenti valori. Appalti di servizi: 249.000 € (le direttive sino ad oggi in vigore prevedevano, secondo l’attualizzazione di valori valida fino al 31.12.2005 la soglia di 236.945 €) Appalti di forniture: 162.000 € (in questo caso le soglie ad oggi applicabili prevedono un valore di 154.014 €) Appalti di lavori: 6.242.000 € (la soglia applicabile ad oggi è di 5.923.624 €) Dialogo competitivo Si tratta di una nuova procedura che può essere utilizzata da una stazione appaltante quando si trovi nella necessità di bandire un appalto per ricevere una determinata prestazione ma, vista la complessità dell’appalto stesso, abbia difficoltà nell’individuare la soluzione tecnica che più è idonea a risolvere le sue esigenze. In questo caso essa può avviare un dialogo con differenti candidati nel corso del quale ciascuno di essi formula una proposta. Alla conclusione di questo confronto l’autorità aggiudicatrice determina le specifiche tecniche che più sono idonee a fornirle la soluzione che cerca. Naturalmente tanto la selezione dei candidati quanto l’aggiudicazione finale dell’appalto devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione come interpretati negli anni passati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Questa procedura può essere utilizzata solo in caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e non a quella al prezzo più basso ed è prevista solo per la direttiva disciplinante i settori cosiddetti tradizionali e non per quella relativa ai settori speciali. Appalti per via elettronica Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando, è stata prevista la possibilità di ricorrere a un’asta elettronica che abbia ad oggetto unicamente i prezzi, quando l’appalto venga attribuito al prezzo più basso, oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell’offerta indicati nel capitolato d’oneri quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’utilizzo di un simile tipo di procedura sarà possibile solo quando le specifiche tecniche dell’appalto possano essere fissate in modo preciso. Accordi quadro Con questo sistema le stazioni appaltanti potranno stipulare dei contratti quadro con una o più parti individuate in base ai criteri propri dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente, sulla base delle condizioni indicate nel contratto quadro stesso, potranno essere conclusi i contratti per le singole prestazioni o commesse e ciò potrà avvenire con o senza rilancio del confronto competitivo. Criteri di aggiudicazione di ispirazione sociale o ambientale Il dibattito sulla legittimità o meno dell’utilizzo, nella fase di aggiudicazione degli appalti, di criteri di attribuzione ispirati a temi sociali o ambientali ha trovato naturalmente eco nella fase di elaborazione delle direttive. Il confronto ha conosciuto un importante momento di svolta quando la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza nella causa C-513/99 Concordia bus nella quale appunto si è ammesso l’utilizzo di detti criteri solo quando essi siano strettamente legati all’oggetto dell’appalto. La nuova disciplina degli appalti pubblici, riallacciandosi a quanto affermato dalla Corte, ripropone proprio il legame tra criterio di attribuzione e oggetto dell’appalto quale condizione per la sua legittimità, anche quando esso sia ad esempio strumento diretto alla protezione dell’ambiente o alla lotta contro la disoccupazione.

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