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Appalti per via elettronica: nuove direttive della Commissione Europea
Nota sul workshop organizzato dalla Commissione Europea l’11 maggio 2004 sul quadro legale degli appalti per via elettronica come definito dalle nuove direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Lo scorso 11 maggio 2004 si è svolto a Bruxelles un workshop organizzato dalla Commissione Europea per illustrare le prospettive di utilizzo degli appalti per via elettronica dopo la conclusione dell’iter legislativo che ha portato all’approvazione delle direttive appalti e alla loro successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee . Va innanzitutto precisato che le nuove direttive non definiscono l’appalto pubblico per via elettronica in quanto tale ma piuttosto l’uso di mezzi elettronici nella procedura di appalto mettendoli sullo stesso piano con le tecniche di appalto tradizionali basate sul ricorso a supporti cartacei. In generale le direttive appalti disciplinano alcune fasi del processo di acquisto mentre altre direttive regolano aspetti che ugualmente hanno rilevanza nel contesto di questo particolare tipo di procedure: ad esempio si pensi alla regolazione della firma elettronica, della protezione dei dati, della fatturazione elettronica oltre che del commercio elettronico. Cionondimeno le nuove possibilità offerte dalla tecnologia hanno portato il legislatore a introdurre alcune nuove pratiche e quindi a offrire alle stazioni appaltanti nuove opzioni. Quindi dalla semplice possibilità di pubblicare elettronicamente il bando e l’avviso di aggiudicazione si può ora giungere allo scambio di documenti e informazioni per e-mail fino all’uso di procedure e pratiche completamente elettroniche come i sistemi dinamici di acquisto e le aste elettroniche. Negli appalti pubblici possono distinguersi due diversi tipi di situazioni, date l’una dall’acquisto di quantità modeste di beni o di servizi ma di alta qualità, l’altra di quantità maggiori ma di qualità inferiore. Nel primo caso l’uso di procedure elettroniche può essere utilizzato per accelerare la fase iniziale del bando permettendo così alla stazione appaltante di potersi concentrare sulla scelta dell’offerta qualitativamente più idonea. Nel secondo invece le possibilità date dalle direttive si concretizzano in particolare negli accordi quadro e nei sistemi dinamici di acquisizione. Gli accordi quadro non sono una novità assoluta nel panorama degli appalti pubblici e consentono alla stazione appaltante di determinare le caratteristiche dei contratti da aggiudicare in un dato periodo, in particolare il prezzo e la quantità al fine di semplificare la selezione e l’aggiudicazione di contratti di tipo ripetitivo. Il contratto quadro non vincola l’autorità aggiudicatrice a ricorrere sempre agli aggiudicatari di questo contratto per ogni tipo di acquisto avente determinate caratteristiche ma esso costituisce comunque un sistema chiuso e inaccessibile per i soggetti che non abbiano partecipato alla competizione promossa per esservi ammessi. Il periodo di validità di un contratto quadro non può eccedere i quattro anni. Diverso è invece il sistema dinamico di acquisizione, anch’esso della durata massima di quattro anni, che consente però agli offerenti di modificare le offerte durante il periodo variandone le condizioni. All’interno del sistema dinamico di acquisizione ogni singolo contratto deve essere comunque messo in concorrenza con un’apposita gara. Ulteriore novità è stata introdotta con le aste elettroniche, nella disciplina delle quali il legislatore ha tenuto in particolare considerazione le esigenze relative alla correttezza e alla sicurezza della procedura. Le direttive non prescrivono specifiche soluzioni tecniche al fine di introdurre gli appalti pubblici per via elettronica e quindi è duplice l’obbiettivo che andrà perseguito nella fase dell’implementazione della direttiva che si va ad aprire: da un lato stabilire sistemi che siano rispettosi delle regole e dello spirito delle nuove direttive, dall’altro mettere nelle condizioni sistemi diversi di operare tra loro senza discriminazione tra fornitori assicurando trasparenza, parità di trattamento e libera concorrenza. Il problema maggiore quindi é e sarà dato dall’interoperabilità tra sistemi che consisterà ad esempio nella compatibilità tra diversi formati di documenti o tra diverse modalità di funzionamento della firma elettronica. Dalla velocità e dall’efficacia con cui potranno essere trovate le giuste soluzioni per queste problematiche discenderà l’effettiva possibilità per le stazioni appaltanti di giovarsi di questa nuova opzione. A cura dell’Avv. Massimo Baldinato

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