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Finanziaria e piccoli Comuni: i primi emendamenti
Questi gli emendamenti presentati dall'On. Guido Crosetto: CAMERA DEI DEPUTATI- COMMISSIONE V BILANCIO 28 ottobre 2004 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo). EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE ALL’ART. 6 All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche: al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto agli articoli aggiuntivi; dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni, comunità montane, comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 3.000 abitanti»; sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale e del 10 per cento per gli altri enti»; al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera: «d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile»; al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dalle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali con le seguenti: dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e di partecipazioni, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità; dopo il comma 4 inserire i seguenti: «4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento complessivo»; «4-ter L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale». «4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento»; dopo il comma 5 inserire il seguente comma: «5-bis. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni»; b) al comma 4 sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni»; dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti commi: «13-bis. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza cono gli obiettivi di finanza pubblica predetti». «13-ter. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo». dopo il comma 14, aggiungere i seguenti commi: «14-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «nuovi mutui» aggiungere le seguenti «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»; b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda». «14-ter. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-bis del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini: a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2007; b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010; c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.» «14-quater. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, le parole «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «euro 51,56» e «euro 516,46». «14-quinquies. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo». Conseguentemente alla Tab. A - Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni: 2005: - 10.000. 6. 175. Il Relatore. All'articolo 6, commi 1, 3 lettera b), 5 e 13 sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: le province di Trento e Bolzano. 6. 176. Il Relatore.

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