Art.2 - comma 4
Le nuove deduzioni ai fini IRPEF non hanno rilevanza sulle addizionali comunali e provinciali.
Art. 3
Addizionale comunale IRPEF
Sono sospesi gli aumenti deliberati dopo il 29.9.2002, fino alla conclusione degli accordi tra Stato-Regioni-Enti Locali sul federalismo fiscale.
Sono fatte salve le deliberazioni confermative delle aliquote in vigore nel 2002.
Art. 13
Condono tributi locali
Regioni,Province e Comuni con regolamento possono disciplinare la definizione delle loro imposte e tasse, interessi e sanzioni, stabilendo un termine non inferiore a 60 giorni per i versamenti.
Art. 24
Acquisto beni
L'aggiudicazione delle forniture e degli appalti anche per importo superiore a 50.000 euro, devono avvenire secondo la normativa di recepimento delle direttive comunitarie.
Sono esclusi gli incarichi di progettazione di cui alla legge n.109 del 1994.
Sono inoltre esclusi: i Comuni con meno di 5.000 abitanti e qualora si faccia ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip Spa.
Per acquisti in maniera autonoma dalle convenzioni Consip, occorre andare al ribasso dei prezzi base.
Gli atti sono trasmessi all'Organo di revisione per il conseguente controllo.
I contratti stipulati in difformità a quanto sopra sono nulli e ne risponde personalmente il dipendente che li ha sottoscritti.
Nei casi sia consentita dalla legge la trattativa privata, va effettuata solo eccezionalmente e in modo adeguatamente motivato ed altresì data comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
Art.28
Informazioni
Il Ministero della economia provvede alla acquisizione di ogni utile informazione, anche per gli acquisti con convenzioni Consip, a mezzo degli Organismi di revisione o dei servizi ispettivi ovvero dei nuclei di valutazione.
E' modificato il comma 6 dell'art.227 del Tuel EE.LL.: I Comuni inviano telematicamente alla Corte dei Conti le informazioni sul Patto di stabilità interno, i certificati del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo.
Art.29
Patto di stabilità interno.
Il Disavanzo per l'anno 2003 calcolato in termini di competenze e di cassa,non può essere superiore a quello del 2001.
Calcolo:
ENTRATE FINALI
meno trasferimenti pubblici,
"" compartecipazione all'IRPEF,
"" introiti per dismissioni di beni patrimoniali,
Totale entrate finali
SPESE CORRENTI
meno interessi passivi,
"" spese finanziate con entrate comunitarie vincolate,
"" spese eccezionali da calamità naturali e quelle per le elezioni amministrative,
Totale spese correnti
Disavanzo uguale a Totale entrate finali, meno Totale spese correnti.
Le regole valgono per le Province e per i Comuni con più di 5.000 abitanti .
Per l' anno 2004, il disavanzo non può superare quello dell'anno 2003 aumentato del tasso di inflazione programmato (comma 10),
E' soppressa la penalizzazione prevista dalla legge Finanziaria 2002, per il caso di eccedenza dei pagamenti nell'anno 2002 (comma 9).
Dall'anno 2005 il disavanzo finanziario non potrà essere superiore a quello del penultimo anno precedente, aumentato di una percentuale stabilita con la legge finanziaria. Pere l'a nno 2005 il disavanzo massimo sarà pari a quello del 2003 aumentato del 7.8% (comma 12).
Inoltre sarà calcolato con un nuovo metodo (comma 11):
ENTRATE FINALI
meno trasferimenti correnti ed in conto capitale dallo Stato, Unione europea ed Enti che
partecipano al Patto di stabilità,
"" "" statali per compartecipazione a tributi erariali,
"" proventi da dismissioni patrimoniali, di attività finanziarie e riscossione di crediti,
Totale entrate finali
SPESE FINALI
Meno acquisizione di partecipazioni azionarie ed altre attività finanziarie, conferimento di capitali,
concessione di crediti,
Totale spese finali.
Le Regioni, le Province ed i Comuni con più di 60.000 abitanti, trasmettono una certificazione trimestrale sui dati di competenza e di cassa (comma 13).
Mancato rispetto delle regole sul Patto
In caso di mancato rispetto delle regole sul Patto, dall'anno successivo:
-Nessuna assunzione di personale a qualsiasi titolo e nessun ricorso ad eventuali deroghe;
-Nessuna assunzione di nuovi mutui;
-Obbligo di riduzione delle spese per beni e servizi, del 10% rispetto al 2001:
(comma 15).
Il Collegio dei revisori dei conti delle Province e dei Comuni con più di 5.000 abitanti verifica il rispetto delle norme sul Patto di stabilità per gli anni 2003-2005 e qualora non siano rispettate, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti il Collegio (comma 16).
Le Province ed i Comuni con più di 5.000 abitanti entro il mese di febbraio, predispongono una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa, del disavanzo finanziario, da trasmettere al Ministero dell'economia e finanze.
Il Collegio dei revisori dei conti verifica, entro il mese successivo a ciascun trimestre, il rispetto dell'obiettivo programmato, ed in caso di inadempienza la segnala al Comune stesso e al Ministero dell'economia e finanze.
In caso di mancato rispetto dei limiti trimestrali, il Comune nel periodo successivo è obbligato al rientro, limitando i pagamenti nell'importo erogato nel 2001 allo stesso titolo.
Le comunicazioni sono trasmesse anche all'ANCI.
Art.31
Trasferimenti
- Contributo ordinario
- Contributo consolidato importi del 2002, diminuiti dell' 1%
- Contributo perequativo
E' la disposizione contenuta nell'art.27 della legge finanziaria 2002, confermata.
Il fondo per il tasso di inflazione programmato è stabilito in 151 milioni di euro, e verrà assegnato con gli stessi criteri del 2002 (comma 1).
Il Fondo ordinario è incrementato di 300 milioni di euro (quale quota forfettaria delle economie sul fondo sviluppo investimenti), e sarà così destinato:
- 20 milioni di euro a favore delle Unioni di comuni,
- 5 milioni di euro alla Comunità montane,
la rimanenza:
-50% a tutti,
-50% ai Comuni sotto media trasferimenti.
(comma 2).
Il Fondo ordinario investimenti è aumentato di 60 milioni di euro (comma 4).
Per i Comuni con meno di 3.000 abitanti è assegnato un fondo per investimenti di 112 milioni di euro, con un massimo di 25 mila per Comune (comma5).
Per le Unioni di Comuni e le Comunità montane che svolgono funzioni in forma associata di servizi comunali, il fondo per l'anno 2003 è aumentato di 25 milioni di euro di cui 15 per investimenti.
(comma 6).
Per lo sviluppo della attività di controllo sul territorio:
-il contributo all'unione di comuni è ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro, per l'esercizio in forma congiunta del servizio di polizia locale, ed è destinato ad investimenti;
-I comuni possono stabilire l'equiparazione ad opere di urbanizzazione secondaria, delle sedi di polizia.
(comma 7).
La quota di compartecipazione all'IRPEF per l'anno 2003, è stabilita al 6.5% del gettito (fino alla concorrenza dei trasferimenti correnti).
Alle Province è attribuita una compartecipazione dell' 1%.
(comma 8).
Il fondo sviluppo investimenti è stabilito nella misura necessaria per le assegnazioni dei contributi sui mutui ancora in essere (le economie sono calcolate forfettariamente ed inserite nel fondo odinario - comma 11).
E' stabilito il recupero delle somme dovute allo Stato, e non ancora recuperate, anche a carico della compartecipazione IRPEF, per i seguenti titoli:
-art.61 del decr. lgs. n.446/1999 (Imposte di registro, ipotecaria e catastale);
- "" 8 legge 3.5.1999 n.124 (personale ATA) "" 10, comma 11, legge 13.5.1999 n.133 (addizionale ENEL).
(comma 12).
E' abrogata la possibilità di assumere mutui a ripiano del disavanzo di enti dissestati, nonché il contributo statale sugli stessi (comma 15).
I termini per la liquidazione e l'accertamento ICI scadenti il 31.12.2002, sono prorogati al 31.12.2003, per le annualità dal 1998 e seguenti (comma 16).
L'obbligo della compilazione del Conto economico è differito:
all'anno 2003 per i Comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
all'anno 2004 per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
(comma 17).
Qualora il Comune renda edificabile un'area, deve darne comunicazione al proprietario a mezzo servizio postale.
(comma 20)
La trasformazione in tariffa della TARSU è prorogata di un anno (da tre a quattro)
(comma 21).
Art. 32
E' prevista l'esenzione dall' ICI per gli immobili destinati a compiti istituzionali di Consorzi tra Enti locali ed altri enti, qualora gli enti proprietari siano individualmente esenti.
(comma 18)
Art.34
Personale
Le Amministrazione pubbliche (compresi Comuni- esclusi tuttavia quelli con meno di 3.000 abitanti), provvedono alla rideterminazione delle piante organiche, con l'obiettivo di:
-accrescere l'efficienza delle amministrazioni;
-razionalizzare il costo del lavoro;
-ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane,
tenendo conto :
-del processo di riforma delle amministrazioni ai sensi legge 59/1997;
-del processo di trasferimento di funzioni a Regioni ed Enti locali;
-delle regole sul Patto di stabilità interno ed altre misure sull'organizzazione del personale e dei servizi, di cui agli artt.28-36 della finanziaria 2002. (comma 1).
Le nuove piante organiche devono assicurare l'invarianza della spesa. Il numero complessivo degli organici non può superare quello vigente alla data del 29.9.2002
(comma 2).
Fino alla rideterminazione della nuova pianta organica, le dotazioni sono fissate nel numero dei posti coperti al 31.12.2002, tenuto conto anche delle procedure di assunzione in atto (comma 3).
Agli enti soggetti alla rideterminazione delle piante organiche, per l'anno 2003 è fatto divieto di nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle figure professionali di una unità non fungibili e delle categorie protette (comma 4).
Con D.P.C.M emanato previo accordo tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, saranno stabiliti i criteri delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per i Comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il Patto di stabilità, nei limiti comunque non superiori al 50% delle cessazioni verificatesi nel 2002.
I criteri dovranno comunque tener conto di particolari figure professionali, del numero degli abitanti dei Comuni e della incidenza della spesa complessiva per il personale, sulle spese correnti.
Sono fatte salve le assunzioni per mobilità.
Per i Comuni che hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello indicato all'art.119 del decr.lgs. n.77/1995 maggiorato del 30%, la percentuale di assunzioni non potrà superare il 20% di quelli cessati nel 2002.
Fino alla emanazione dei decreti, nessuna nuova assunzione.
Per i Comuni che non abbiano rispettato le regole sul Patto di stabilità, vale la disciplina prevista all'art.19 della legge finanziaria 2002.
Sono comunque consentite le assunzioni di personale per il passaggio di funzioni, nei limiti dei trasferimenti erariali a tale titolo.
(comma 11).
La validità delle graduatorie per le assunzioni di personale è prorogata di un anno (comma 12).
Per i Comuni che nell'anno 2002 non hanno rispetto le regole sul Patto di stabilità interno, la spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni o rapporti collaborazione coordinata e continuativa, non potrà essere superiore al 90% di quella media degli anni 1999-2001, ad eccezione del Direttore generale (comma 13).
Eccezione alla assunzione di personale a tempo determinato, per il personale di Polizia municipale, nel rispetto del Patto di stabilità, delle disponibilità di bilancio e delle piante organiche stabilite dalle Regioni (comma 17).
I contratti di formazione lavoro scaduti nel 2002 o in scadenza nel 2003, sono prorogati fino al 31.12.2003.
Fino alla stessa data è sospesa la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (comma 18).
I Comuni adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale, al principio del contenimento della spesa (comma 12,secondo periodo).
Art. 35
Operatori scolastici. Viene stabilito che tra i compiti di istituto rientrano anche l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni, nonché la normale vigilanza ed assistenza durante i pasti nelle mense scolastiche (comma 3).
Art.36
Aggiornamento indennità.
Per il triennio 2003-2005 è stabilito il divieto di aggiornamento delle indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa, soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita .
Art.64
Agli enti locali è assicurata l'invarianza del gettito tributario per le quote di compartecipazione di loro spettanza, anche in caso di diminuzione del gettito effettivo per effetto della manovra fiscale.
Art.70
Presso la Cassa DD.PP. è istituito un fondo rotativo per la progettualità di opere pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti cofinaziati dalla Comunità europea.
Per un biennio, almeno il 30% del fondo è destinato al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati nelle zone a rischio sismico.
Art.94, comma 11
I Comuni con meno di 3.000 abitanti possono utilizzare il contributo statale investimenti, per compensare la quota capitale di finanziamenti precedenti.