A- A A+
PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
INDIRIZZI APPLICATIVI IN TEMA DI PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL’ART.7 DELLA l. 16 GENNAIO 2003. N.3. In apposito incontro tecnico tenutosi il 6 maggio 03 tra gli Uffici Regionali e Provinciali competenti in materia di collocamento si è ritenuto di aggiornare gli indirizzi applicativi in tema di mobilità nella Pubblica Amministrazione, già oggetto di comunicazione di questo ufficio in data 9 agosto 2000, alla luce di quanto disposto dall’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come introdotto dall’art. 7 della L.16 gennaio 2003 n. 3. La nuova disciplina stabilisce che, prima di esperire le consuete procedure concorsuali, le PA devono procedere a preventiva comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri quando trattasi di amministrazioni statali (escluse le amministrazioni di cui all’art. 3 comma 1 del D. lgs 165/2000 e compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) o di Enti Pubblici non economici nazionali, e alle strutture regionali o provinciali negli altri casi. In senso conforme la nota n. 1440/9/SP in data 17 marzo 2003 del menzionato dipartimento. Per quanto riguarda la Regione veneto la titolarità della procedura in parola è stata assegnata alle Province dall’art. 4, comma VII, della LR 16.12.98, n. 31 ed è pertanto a queste che in base alla competenza territoriale va inviata la predetta comunicazione. In tale comunicazione deve essere precisata l’area per cui si prevede il posto o i posti da coprire con l’assunzione, il livello, la sede di destinazione, nonché, se necessario, le funzioni o le eventuali specifiche idoneità richieste. Tale comunicazione assume un valore estremamente importante, in quanto in assenza della stessa le assunzioni ugualmente effettuate sono nulle di diritto. L’amministrazione provinciale, a cui la documentazione è diretta, se accerta la presenza nell’apposito elenco di figure corrispondenti al profilo professionale richiesto, provvede all’assegnazione entro 15 giorni del personale (secondo i criteri previsti per l’avviamento a selezione nella PA); in caso negativo trasmette entro i 10 giorni successivi la comunicazione ricevuta dall’Amministrazione precedente, al Dipartimento della Funzione Pubblica, che può provvedere all’assegnazione del personale. Solamente nel caso in cui non venga effettuata alcuna assegnazione e siano decorsi 2 mesi dall’invio della comunicazione, l’Amministrazione può avviare le procedure concorsuali per i posti da coprire dichiarati nella comunicazione di avvio della procedura. Si precisa che tale procedimento viene esperito solamente quando il posto che l’Amministrazione vuole mettere a concorso è a tempo indeterminato, in forza dell’art. 33 del D.lgs 165/200 che rinvia, per quanto non disposto nel citato articolo, alla legge 223/1991 e segnatamente agli artt. 8 e 9. Ugualmente, qualora un’Amministrazione Pubblica intenda assumere personale ricorrendo alla mobilità volontaria da altri enti per mezzo di pubblici avvisi di mobilità, la procedura prevista dall’art. 34 bis non va effettuata. Ai fini del buon esito della procedura in parola, e considerata la gravità della sanzione prevista, le singole Amministrazioni provinciali, a decorrere dal 12 maggio p.v. in sostituzione della procedura attualmente osservata, avranno cura di: 1. dar notizia alle altre Province entro 2 giorni dalla avvenuta comunicazione delle eccedenze del personale delle PA sul territorio di competenza in disponibilità ai sensi dell’art.33 del D.lgs 165/2000, ovvero interessato ai processi di mobilità disciplinato da leggi o contratti collettivi; 2. comunicare ogni variazione relativa ai nominativi presenti nel previsto elenco dei collocati in disponibilità entro il medesimo termine prescritto nel precedente punto; 3. provvedere, in caso di esito negativo della ricerca, oltre all’inoltro della comunicazione pervenuta dall’ente procedente al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla trasmissione della stessa, per conoscenza, alle altre Amministrazioni Provinciali. In caso di designazione utile di personale in disponibilità in data successiva alla comunicazione negativa al Dipartimento della Funzione Pubblica, e comunque nei termini di 2 mesi, la Provincia ne informa immediatamente il detto Dipartimento affinché lo stesso possa procedere ad eventuale sospensione del procedimento di segnalazione di proprie disponibilità. Si raccomanda alle Amministrazioni Provinciali di adoperarsi per un’azione di ulteriore diffusione dei contenuti della presente nota presso gli EE.LL: aventi sede nel territorio di rispettiva competenza. Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano distinti saluti F.to il Dirigente Regionale Dr. Vincenzo Rigoletto

ANCI VENETO

Presidente: Mario Conte
Direttore: Carlo Rapicavoli
Piazzetta V. Bardella 2, Padova (PD)
(4° Piano, sede Provincia di Padova)

Tel. 0498979029
email: anciveneto@anciveneto.org 
pec: anciveneto@pec.it
CF: 80012110245
 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informa di quale sia lo politica dei cookie del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della navigazione.

 

A tale proposito se  hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai domande sulla politica della privacy di questo sito ti preghiamo di contattarci via email attraverso l'apposito form nella pagina dei contatti

 

In questa pagina sono descritte le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute e raccolte e come sono utilizzate da www.anciveneto.org

A questo scopo si usano i cookie vale a dire dei file testuali per agevolare la navigazione dell'utente.
 

COOKIE LAW

   1) Che cosa sono i cookie?

I cookie sono dei file di testo che i siti visitati inviano al browser dell'utente e che vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva.
 

   2) A cosa servono i cookie? 

I cookie possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze.

 

   3) Cosa sono i cookie tecnici?

I cookie cosiddetti tecnici servono per la navigazione e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente. I cookie tecnici sono essenziali per esempio per accedere a Google o a Facebook senza doversi loggare a tutte le sessioni. Lo sono anche in operazioni molto delicate quali quelle della home banking o del pagamento tramite carta di credito o per mezzo di altri sistemi.
 

   4) I cookie Analytics sono cookie tecnici? 

In altri termini i cookie che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante Google Analytics o tramite il servizio Statistiche di Blogger o similari sono cookie tecnici?. Il Garante ha affermato che questi cookie possono essere ritenuti tecnici solo se "utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici." 
 

   5) Che cosa sono i cookie di profilazione?

Sono cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente per creare profili sui suoi gusti, sulle sue preferenze, sui suoi interessi e anche sulle sue ricerche. Vi sarà certamente capitato di vedere dei banner pubblicitari relativi a un prodotto che poco prima avete cercato su internet. La ragione sta proprio nella profilazione dei vostri interessi e i server indirizzati opportunamente dai cookie vi hanno mostrato gli annunci ritenuti più pertinenti.
 

   6) È necessario il consenso dell'utente per l'installazione dei cookie sul suo terminale?

Per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto alcun consenso mentre i cookie di profilazione possono essere installati nel terminale dell'utente solo dopo che quest'ultimo abbia dato il consenso e dopo essere stato informato in modo semplificato.
 

   7) In che modo gli webmaster possono richiedere il consenso?

Il Garante per la Privacy ha stabilito che  nel momento in cui l'utente accede a un sito web deve comparire un banner contenente una informativa breve, la richiesta del consenso e un link per l'informativa più estesa come quella visibile in questa pagina su che cosa siano i cookie di profilazione e sull'uso che ne viene fatto nel sito in oggetto.
 

   8) In che modo deve essere realizzato il banner?

Il banner deve essere concepito da nascondere una parte del contenuto della pagina e specificare che il sito utilizza cookie di profilazione anche di terze parti. Il banner deve poter essere eliminato solo con una azione attiva da parte dell'utente come potrebbe essere un click.
 

   9) Che indicazioni deve contenere il banner? 

Il banner deve contenere l'informativa breve, il link alla informativa estesa e il bottone per dare il consenso all'utilizzo dei cookie di profilazione.
 

   10) Come tenere documentazione del consenso all'uso dei cookie?

È consentito che venga usato un cookie tecnico che tenga conto del consenso dell'utente in modo che questi non abbia a dover nuovamente esprimere il consenso in una visita successiva al sito.
 

   11) Il consenso all'uso dei cookie si può avere solo con il banner?

No. Si possono usare altri sistemi purché il sistema individuato abbia gli stessi requisiti. L'uso del banner non è necessario per i siti che utilizzano solo cookie tecnici.

 

   12) Che cosa si deve inserire nella pagina informativa più estesa?

Si devono illustrare le caratteristiche dei cookie installati anche da terze parti. Si devono altresì indicare all'utente le modalità con cui navigare nel sito senza che vengano tracciate le sue preferenze con la possibilità di navigazione in incognito e con la cancellazione di singoli cookie.
 

   13) Chi è tenuto a informare il Garante che usa cookie di profilazione?

Il titolare del sito ha tale onere. Se nel suo sito utilizza solo cokie di profilazione di terze parti non occorre che informi il Garante ma è tenuto a indicare quali siano questi cookie di terze parti e a indicare i link alle informative in merito.
 

   14) Quando entrerà in vigore questa normativa?

Il Garante ha dato un anno di tempo per mettersi in regola e la scadenza è il 2 Giugno 2015.
 

COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO

File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra cioè la cronologia delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di browserInternet Service Provider (ISP)data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente e sono cookie tecnici.
 

COOKIE DI TERZE PARTI PRESENTI NEL SITO 

.....

Amministrazione Trasparente

Vuoi ricevere anche tu la newsletter di ANCI VENETO Formazione?

Iscriviti

Non saranno inviate e-mail di spam, e potrai disdire in ogni momento.

Search