In riferimento alla bozza di progetto di legge regionale recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, presentato in sede di osservatorio regionale il 30 marzo u. s., si formulano le prime osservazioni, con riserva di effettuare ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte dalla Giunta Regionale.
Va evidenziato innanzitutto che il progetto di legge, illustrato in osservatorio, non ha tenuto conto della proposta trasmessa da UPI Veneto e ANCI Veneto il 29 dicembre 2014, e successivamente integrata, a seguito della condivisione con le organizzazioni sindacali, il 10 gennaio 2015. Né sono state fornite indicazioni sulle motivazioni per le quali si è ritenuto di individuare soluzioni diverse.
La sinteticità del documento presentato ieri all’Osservatorio per essere sottoposto già oggi alla Giunta regionale pone altresì un problema di metodo: sarebbe stata auspicabile la consegna ed illustrazione del progetto di legge in questione con congruo anticipo, atteso che dal testo normativo depositato non è dato cogliere il disegno generale e le puntuali motivazioni sottese alle relative scelte. Un tanto anche alla luce del fatto che la ponderata ed articolata proposta avanzata congiuntamente da UPI ed ANCI, condivisa peraltro dalle OO.SS., non ha ottenuto la dignità di un benché minimo riscontro, nonostante il tempo trascorso.
Nel merito, il progetto di legge presenta molteplici criticità.
FUNZIONI OGGI SVOLTE DALLE PROVINCE TRASFERITE ALLA REGIONE
Il progetto di legge prevede che le funzioni in materia di turismo, formazione professionale, caccia, pesca, sport e difesa del suolo, oggi svolte dalle Province, vengano assunte dalla Regione.
Premesso che non è stata illustrata la ratio della scelta di tali funzioni, su cui ci si riserva di intervenire successivamente, vanno evidenziate l’estrema lacunosità e le criticità connesse al trasferimento di tali funzioni e descritte dall’art. 4 del Pdl, che sostanzialmente prevede:
a)La decorrenza dell’esercizio delle funzioni da parte della Regione è contestuale all’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime;
b)All’avvio dell’effettivo esercizio da parte della Regione cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province;
c)La ricollocazione del personale provinciale avviene nei limiti delle risorse regionali che risultano ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite;
d)La ricollocazione del personale soprannumerario avviene nei limiti delle risorse per le assunzioni a tempo indeterminato come previste nella programmazione triennale del fabbisogno.
LA DECORRENZA DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELLA REGIONE
Il PdL condiziona la decorrenza dell’esercizio delle funzioni da parte della Regione all’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime.
Non è previsto alcunché né nell’art. 4 né in altre parti dl PdL sulle modalità di individuazione delle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni.
Si deve ritenere che si faccia riferimento alla mappatura effettuata in attuazione del DPCM 26 settembre 2014? Oppure con quali modalità dovrà essere fatta la ricognizione?
Quali risorse finanziarie dovrebbero essere trasferite?
CESSAZIONE DEI TRASFERIMENTI EROGATI DALLA REGIONE ALLE PROVINCE
L’ipotetico trasferimento di risorse finanziarie sembra smentito – o forse chiarito? – da quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del PdL allorché prevede la cessazione dei trasferimenti erogati dalla Regione alle Province all’avvio dell’effettivo esercizio delle funzioni da parte della Regione.
E’ dunque da ritenere che il trasferimento di risorse finanziarie si traduce in un mancato trasferimento di risorse dalla Regione alle Province.
LA RICOLLOCAZIONE DL PERSONALE PROVINCIALE
L’aspetto maggiormente critico riguarda la ricollocazione del personale.
Il comma 2 dell’art. 4 prevede che la ricollocazione del personale provinciale avviene nei limiti delle risorse regionali che risultano ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.
La previsione non appare chiara nella formulazione.
E’ evidente che non possono essere distolte, per quanto si dirà, il complesso delle risorse destinate alle Province in quanto necessarie a finanziare le rimanenti funzioni svolte.
Va ricordato altresì che la Circolare Ministeriale 1/2015, con riferimento alla ricollocazione del personale a seguito del riordino delle funzioni ex legge 56/2014, prevede che “qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l’esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all’ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell’accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica”.
E’ necessario dunque fare riferimento al personale che è stato trasferito dalla Regione alle Province, per l’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, e prevederne la ricollocazione presso la Regione contestualmente al trasferimento delle funzioni.
L’ipotesi prevista al comma 3 dell’art. 4 del PdL si riferisce al restante personale.
Al riguardo la richiamata Circolare 1/2015 ricorda, con riferimento commi da 421 a 425 della legge di stabilità che “nei casi diversi da quelli descritti dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l’esercizio di funzioni alla Provincia il personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424”.
E’ necessario un approfondimento ed una precisa disciplina normativa con integrazione del contenuto del progetto di legge.
LE FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE
Numerosi aspetti restano da chiarire, ma ci si riserva di affrontare tutte le tematiche connesse dopo l’effettiva definizione delle funzioni da parte della Giunta Regionale.
Si segnalano le più evidenti.
TURISMO
Il riferimento normativo contenuto nella tabella si riferisce probabilmente alla L. R. 11/2013 (non alla L. R. 11/2001).
Andrebbe chiarito il ruolo delle Province all’interno degli OGD - Organizzazione della gestione della destinazione – costituiti, o in fase di costituzione, in ambito regionale con la partecipazione attiva delle Province.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Va necessariamente prevista una disciplina transitoria per i percorsi formativi in atto – in obbligo scolastico – fino alla conclusione del periodo triennale.
E’ urgente avere indicazioni sulla gestione dell’anno formativo 2015 – 2016 per il quale sono state già raccolte le iscrizioni soprattutto per gli studenti in obbligo scolastico.
CACCIA E PESCA
Non è pensabile scindere le funzioni amministrative oggi svolte dalle Province dalle funzioni di vigilanza oggi svolte dalla Polizia Provinciale.
Tale impossibilità deriva da ragioni di tipo organizzativo e gestionale – il personale di vigilanza svolge funzioni essenziali a supporto delle funzioni gestionali (es. censimenti, formazione dei cacciatori e pescatori, ecc.) sia finanziarie.
La sospensione dei trasferimenti delle risorse alle Province lascerebbe integralmente a carico di queste ultime il costo della vigilanza ittico-venatoria, del tutto insostenibile.
Resta da chiarire l’esercizio delle funzioni oggi svolte dalle Province in virtù di norme statali (es. autorizzazioni appostamenti fissi – art. 5 Legge 157/1992 – o le funzioni in materia di pianificazione previste dagli artt. 10 e 14 della Legge 157/1992) nonché la compatibilità del trasferimento alla Regione di tutte le competenze con quanto previsto dall’art. 9 della Legge 157/1992.
DIFESA DEL SUOLO
Vi è un’evidente incongruenza con riferimento alla Provincia di Belluno; si ricorda, quanto già discusso in sede di osservatorio, sull’esigenza di eliminare dalla tabella il riferimento alle funzioni svolte dalla Provincia di Belluno.
LE ALTRE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ALLE PROVINCE
Il progetto di legge non si occupa delle altre funzioni delegate alle Province, per le quali, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 – “Le Province esercitano oltre alle funzioni di cui al comma 85 della Legge 56/2014, quelle conferite alla data di entrata in vigore della presente legge ad esclusione di quelle individuate nell’allegato B1” – si deve ritenere che siano riattribuite, o mantenute, alle Province.
Si tratta in particolare (per il dettaglio si rinvia alla nota del 23 luglio 2014) delle funzioni in materia di:
-Politiche sociali – art. 131 della L. R. 11/2001;
-Cultura, spettacolo e biblioteche – art. 147 della L. R. 11/2001 – L. R. 50/1984
-Protezione Civile – art. 107 della L. R. 11/2001 – varie DGRV
-Agricoltura e agriturismo – L. R. 28/2012 – L. R. 23/1996 – L. R. 14/1992
Per l’esercizio di tali funzioni è necessario prevedere una norma finanziaria che ne assicuri la sostenibilità.
Nel corso dell’esercizio pregresso delle deleghe regionali, infatti, le province hanno spesso sperimentato che funzioni attribuite e risorse trasferite sono state considerate variabili indipendenti.
Necessita dunque che la legge regionale di riordino garantisca che l’attribuzione di funzioni sia accompagnata dalla condivisa definizione dei precisi standard delle prestazioni amministrative e dei servizi richiesti contestualmente alla quantificazione, attribuzione e consolidamento delle correlate risorse.
LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Sul testo dell’art. 3 “Funzioni della Città metropolitana di Venezia” va evidenziato:
1.non è dato capire se l’esercizio delle funzioni già conferite alla Provincia di Venezia alla data di approvazione del ddl in oggetto, comprese quelle di cui all’allegato B1, debba ritenersi comunque consolidato sulla base del secondo comma, indipendentemente dall’attribuzione di quelle ulteriori previste al primo comma, demandate ad un successivo provvedimento della Giunta regionale;
2.non è inoltre dato di capire perché l’attribuzione delle funzioni già conferite alle province avvenga in base a legge, mentre quelle ulteriori di cui al primo comma, semplicemente sulla base di una deliberazione della giunta regionale;
3.l’indeterminatezza delle ulteriori funzioni di cui al primo comma, unitamente ad altrettanta indeterminatezza dei tempi, dei processi e dei procedimenti per la loro definizione, rende problematico, per la Provincia e la subentrante Città metropolitana, definire i piani di riassetto organizzativo finanziario e patrimoniale previsti dall’ultima legge di stabilità;
4.manca l’esplicita previsione che, all’attribuzione delle funzioni previste dal comma 2 e in base al comma 1, segua il trasferimento di adeguate risorse.
5.Il tema delle risorse sta diventando prioritario rispetto a quello delle funzioni: non è credibile che la Città metropolitana possa sostenere le funzioni fondamentali assegnate alle province dal comma 85 dell’art 1 della legge n. 56, quelle proprie di cui al comma 44 della medesima norma, quelle già ad oggi esercitate su delega della Regione, quelle ulteriori che saranno attribuite sulla base dell’art. 3 del comma 1 del progetto di legge in esame, dopo aver subito la quota di tagli prevista dall’ultima legge di stabilità e precedenti e con una riduzione della propria dotazione organica pari al 30%. Rebus sic stantibus, il nuovo ente è strutturalmente destinato a tradire ogni aspettativa riformatrice.
LA PROVINCIA DI BELLUNO
Le previsioni dell’art. 2, comma 2, del progetto di legge per la Provincia di Belluno appaiono contraddittorie.
Da una parte infatti si afferma, con il richiamo al comma 1, che vengono sottratte alla Provincia di Belluno le funzioni in materia di turismo, formazione professionale, caccia e pesca, sport e difesa del suolo, dall’altro che esercita le competenze di cui alla L. R. 25/2014.
La suddetta L. R. 25/2014 prevede che “nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell’agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale”.
Va chiarito a quali norme bisogna fare riferimento e quali sono le risorse finanziarie disponibili.
Sulle funzioni in materia di difesa del suolo si è già detto sopra. Il vincolo di destinazione delle risorse dei canoni, imposto dall’art. 4, comma 5, del progetto di legge, risulta insostenibile per la gestione finanziaria della Provincia.
In attesa di avviare un tempestivo confronto sulle questioni sopra segnalate e con riserva di ulteriori approfondimenti, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Il Presidente UPI Veneto Il Presidente ANCI Veneto
F.to Leonardo Muraro F.to Maria Rosa Pavanello