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videosorveglianza2È stata diramata il 13 dicembre 2022 la Circolare del Ministero dell’Interno con la quale si evidenzia lo schema di Patto per la sicurezza urbana dedicato ai sistemi di videosorveglianza e utile alla concessione di contributi previsti ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 ottobre u.s. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 il 1° dicembre u.s.

130 milioni ai Comuni a sostegno del caro bollette, facilitazione dei rapporti con fornitori diversi da quelli indicati dalla Consip, riparto del fondo nazionale dei trasporti. Alcune delle misure contenute nel decreto Aiuti quater che sono state recentemente approvate dal Senato. Di seguito e in allegato. 

 

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica - cd dl AIUTI quater- è stato approvato il 16 dicembre dalla commissione bilancio del Senato e poi dall’Aula con voto di fiducia il 21 dicembre u.s. 
Il provvedimento deve andare in seconda lettura alla Camera dei deputati. Di seguito una breve nota con le norme di rilievo per gli enti locali.

 Misure per il caro bollette (Art. 3-bis, comma 1)
Con emendamento del Governo è stato trasfuso in questo provvedimento il contenuto del d.l. 179 (cd d.l. accise) che incrementa di 150 milioni di euro, di cui 130 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province il contributo straordinario previsto dal d.l. energia (d.l. 17/2022) per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali a causa del caro bollette. Si segnala altresì che nella Conferenza Stato Città del 13 dicembre scorso c’è stata l’Intesa per la ripartizione di tale fondo.

 Misure per il trasporto pubblico locale e regionale (Art. 3-bis, commi 2 e 3)
Con emendamento del Governo è stato trasfuso in questo provvedimento il contenuto del d.l. 179 (cd d.l. accise) con il quale vengono assegnati ulteriori 320 milioni di euro per l’anno in corso al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.

 Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (Art. 3 ter) 
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, la norma consente di non applicare agli enti locali strutturalmente deficitari e quindi soggetti ai controlli centrali le sanzioni di cui all’art. 243 comma 5 del TUEL nel caso in cui non riescano a garantire i livelli minimi dei costi di gestione di alcuni servizi.

 Disposizioni a sostegno degli enti locali per l’acquisto di beni e servizi (Art. 3 quinquies)
La norma facilita il ricorso a fornitori diversi da quelli stabiliti con le convenzioni Consip o da centrali di committenza regionali, riducendo la soglia di ribasso (ex dl 95/2012, art. 12, co. 7) in corrispondenza della quale gli enti locali possono agire autonomamente con riferimento ai servizi di telefonia (dal 10 al 5%) e agli acquisti di carburanti, energia elettrica e gas (dal 5 al 2%).

 Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale (Art. 7 bis)
La norma interviene su diversi aspetti del riparto del Fondo nazionale trasporti. Si indica, in primo luogo, la data di riparto del fondo al 31 ottobre di ogni anno, stabilendo inoltre che il riparto viene effettuato per il 50% in base ai costi standard ex co. 84 della legge 147/2013 e per il 50% tenendo conto dei “livelli adeguati” dei servizi TPL, da definirsi con successivo provvedimento attuativo. Si stabilisce inoltre una riduzione di risorse se i servizi regionali o locali non sono affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, nella misura del 15% del valore dei servizi affidati direttamente. Sono inoltre stabiliti criteri di trasferimento minimo non riducibile, al fine di assicurare maggior certezza nelle assegnazioni annuali, nelle more della definitiva determinazione delle somme spettanti a ciascuna regione.

 Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all’accelerazione dei tempi di pagamento. Limiti anticipazione di tesoreria (Art. 8 bis)
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento la norma stabilisce che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria elevato da tre a cinque dodicesimi sia prorogato di un ulteriore anno quindi fino al 2023.

 Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (Art. 9-bis)
Viene chiarito che gli enti locali, come definiti dall’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di TUEL, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

 Norme in materia di procedure di affidamento di lavori (Art.10, co. 1 e 2)
La norma in commento viene incontro alle difficoltà segnalate dall’ANCI rispetto alla delicata questione degli affidamenti diretti per i Comuni per opere PNRR ed interviene sull’accesso ai contributi di cui al fondo opere indifferibili per gli enti rimasti esclusi dall’applicazione del DPCM del 28/7/2022.
Il primo comma riguarda i Comuni non Capoluogo per gli interventi PNRR e PNC e dispone che – come richiesto dall’ANCI - tali enti possono compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti, dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro.
Il secondo comma, invece, consente alle stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC (articolo 26, c. 7 del dl 50/2022), l’accesso ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, regolato dal DPCM del 28/7/2022. La norma prevede che i contributi residuali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, saranno destinati a finanziare le amministrazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti dal DPCM stesso e che hanno provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Molti comuni infatti avevano bandito le procedure di affidamento per interventi PNRR e PNC prima del 18/5/2022 (anche in adesione ad Accordi Quadro con Invitalia) - data a decorrere dalla quale, come previsto dal DPCM, potevano essere effettuate le richieste di accesso al fondo avvio opere indifferibili - nonché non risultano neppure beneficiari delle preassegnazioni previste dal dl 144/2021 che richiama interventi specifici del PNC.
La disposizione apre quindi la possibilità di accedere al fondo in questione, ma rimanda le modalità operative ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

 Appalti autonomi per i piccoli comuni e proroga realizzazione opere medie (Art. 10 commi 2 bis e 2 ter)
Su proposta dell’ANCI viene prorogata al 31 marzo p.v. la possibilità di realizzare le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal PNRR (cd “Medie opere”), evitando quindi che importanti risorse PNRR vadano perdute o siano oggetto di revoca a causa di ritardi di modesta entità nell’affidamento dei lavori.
Vengono altresì considerate pienamente legittime tutte quelle procedure di gara avviate autonomamente dai Comuni non capoluogo, prevalentemente piccoli Comuni, senza passare per aggregazioni, centrali di committenza, soggetti aggregatori, etc.

 Esenzione IMU cinema/teatri (Art. 12, co. 1 e 2)
Con una norma interpretativa l’esenzione della seconda rata IMU 2022 per gli immobili adibiti a cinema e teatri, di cui all’art. 78, co. 3 del dl n. 104/2020, viene confermata, ma subordinata al rispetto dei limiti dettati dal regolamento europeo sugli aiuti di Stato “de minimis”. Il ristoro ai comuni dell’esenzione relativa alla prima rata dell’esenzione in questione è stato approvato dalla Conferenza Stato-Città del 21 dicembre scorso e i relativi dati saranno pubblicati dal Ministero dell’interno nei prossimi giorni.

 Esenzione bollo su domande contributi a seguito di eventi calamitosi (Art. 12, co. 3)
La norma esenta dall’imposta di bollo tutte le richieste di contributi, comunque denominati, a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi oggetto di dichiarazione di stato di emergenza.

 Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre2022 (Art. 12 bis)
Sono stanziati 200 milioni di euro per gli interventi relativi ali territori delle Marche colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022.

 Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Art. 14-quinquies)
Viene istituito un fondo presso il Ministero dell’interno per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo. Il decreto disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

 Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale (Art. 14 sexies)
Viene prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire incarichi di vice segretario comunale per una durata massima di 24 mesi (prevista dall’ art. 16-ter, commi 9 e 10, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8). I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza. Resta da chiarire cosa intenda il legislatore per naturale scadenza. 

autismoNell'ultima seduta della Conferenza Stato-Città del 21 dicembre sono stati esaminati e commentati dall'Anci altri importanti provvedimenti per gli enti locali, con l'approvazione e la definizione di intese.

Tra questi il fatto che i piccoli Comuni sono tenuti a predisporre il Piano anticorruzione ogni tre anni, l'esenzione dell'Imu per i in categoria catastale D3 destinati a spettacoli di cinema e teatro, il riparto di 27 milioni di euro per la cura dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

 Conferenza Stato-Città

TITOLO Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto parziale dell'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo relativo all'IMU di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disposto dall'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. IMU cinema - prima rata 2022

CONTENUTO L’articolo 78, comma 3 del dl 104/2020 (dl “Rilancio”) prevede, per l’anno 2022, l’esenzione dall’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Quale rimborso della richiamata esenzione il successivo comma 5 stanzia un importo annuo di 9,2 milioni di euro. Il provvedimento in esame ne attribuisce tuttavia solo 4,6 milioni, riferibili alla prima rata, riconoscendo a ciascun ente il 50% delle risorse ricevute per l’anno 2021. Non viene al momento assegnata la seconda rata in virtù dell’articolo 12, comma 1 del dl 176/2022, sulla base del quale la seconda rata non sarà dovuta solo qualora si verificheranno le condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato «de minimis».

NOTE

L'ANCI ha espresso intesa, con la raccomandazione di monitorare nei prossimi mesi il verificarsi o meno delle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato «de minimis», con l’impegno di erogare la restante metà delle risorse stanziate a titolo di seconda rata IMU 2022, qualora tali condizioni risultino confermate.

TITOLO Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CONTENUTO Il riparto riguarda l’anticipazione del contributo IMU seconda rata 2022 per l’esenzione dei fabbricati inagibili interessati dagli eventi sismici di agosto 2016 e successivi, a favore degli enti ricompresi negli allegati al decreto legge 189/2016. La quantificazione è stata effettuata sulla base dell’andamento del gettito IMU rilevato dai modelli F24. Nel dettaglio, al fine di limitare gli effetti dovuti a ritardati pagamenti o al rinvio degli stessi a causa dell’emergenza COVID-19, il maggiore tra gli incassi 2022 (proiettati all’intero anno) e quelli del precedente quadriennio è stato messo a confronto con il gettito teorico 2016 pre-sisma. Al netto di quanto già erogato con la prima rata 2022, il contributo definito ammonta a 8,3 milioni di euro. Lo schema di decreto estende le agevolazioni di cui sopra agli enti non ricompresi negli allegati richiamati, in presenza di un nesso di certificata causalità diretta tra i danni e gli eventi sismici verificatisi (art.1, co.2 del DL n.189/2016). Tale provvedimento ha quindi interessato anche i comuni di Fermo, Monte Urano, Torre San Patrizio, Grottazzolina e Foligno per complessivi 169 mila euro.

NOTE

L'ANCI ha espresso parere favorevole.

TITOLO Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni

CONTENUTO Lo schema di decreto destina ai 14 “Grandi Comuni” riportati nei rapporti annuali ISTAT sull’incidentalità complessivi 13.5 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. I 14 “Grandi Comuni” sono: Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo Messina, Catania. Il piano di riparto del finanziamento tra i 14 Comuni è stato effettuato assegnando a ciascun Comune una quota calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni morti e feriti per incidente stradale. Il costo sociale utilizzato per la ripartizione della quota per singolo Comune è il risultato della media dei relativi costi ottenuti per pedoni morti e feriti negli anni 2017, 2018 e 2019 (i dati di incidentalità del 2020 e 2021 non sono stati presi in considerazione in quanto fortemente influenzati dalle limitazioni alla circolazione adottate per contrastare la diffusione del Covid -19) mentre il coefficiente di riparto è calcolato come rapporto tra costo sociale medio ottenuto per singolo Comune ed il costo sociale totale dei 14 “Grandi Comuni”. Sono elencate, a titolo esemplificativo, le tipologie di interventi finanziabili e la tempistica. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale i Comuni presentano al MIT il programma degli interventi da realizzare, utilizzando i modelli allegati allo schema di decreto. Entro i successivi 30 giorni il MIT approva il programma e dopo ulteriori 30 giorni il Comune procede all’approvazione con apposita delibera e lo comunica al MIT. Trascorsi questi 150 giorni, nei successivi 30 giorni sarà stipulata la Convenzione tra Comune e Ministero, secondo lo schema tipo allegato al decreto. Nella convenzione vengono dettate le successive tempistiche anche legate al trasferimento delle risorse statali al Comune.

NOTE

L'ANCI ha espresso parere favorevole.

Conferenza Unificata

TITOLO Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, approvato nell’adunanza del Consiglio dell’ANAC del 16 novembre 2022

CONTENUTO Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Il PNA 2022 introduce nuove semplificazioni per i piccoli Comuni. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, infatti, non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni. Inoltre, sono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano. Nella fase di consultazione del PNA 2022, l’ANCI ha inviato alcune osservazioni e proposte di semplificazione per i piccoli Comuni. Alcune proposte sono state accolte dall’ANAC ed inserite nel testo sottoposto a parere, mentre per le altre l’Autorità si è impegnata ad accoglierle nel testo che sarà trasmesso al Comitato interministeriale o nel consueto successivo aggiornamento.

NOTE

L'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di semplificazione: a) eliminare la raccomandazione che i Segretari comunali non possano essere chiamati a svolgere contestualmente il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed altri incarichi in quanto tale possibilità rientra nell’ambito delle attività che i Segretari devono svolgere in base al proprio CCNL; b) eliminare l’adempimento che prevede di indicare tutti i soggetti responsabili delle varie attività connesse a garantire la trasparenza amministrativa indicando, invece, il solo responsabile della pubblicazione.

TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 402- bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come inserito dall’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 1, comma 182, della medesima legge - 27 milioni, anno 2022. ID MONITOR 4998

CONTENUTO Lo schema di decreto in oggetto dispone il riparto delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per il 2022, pari a 27 milioni, per iniziative e progetti socio-sanitari, educativi e abilitativi svolte da Aziende Sanitarie, Comuni ed Enti del Terzo settore. Le risorse sono ripartite tra le Regioni, secondo i seguenti criteri:

- una quota fissa, con finalità perequative, pari al 20% del fondo;

- il restante 80% sulla base della pop. residente al 1gennaio 2022.

L’erogazione del 60% delle risorse è condizionata alla trasmissione al Ministero della Salute, entro il 31 marzo 2023, di una delibera da parte delle Regioni in cui si impegnano ad adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione delle disposizioni del decreto, previa verifica di coerenza con i criteri stabiliti dal decreto da parte della Cabina di regia istituita presso il Ministero della Salute (a cui partecipano anche i rappresentanti ANCI). La restante erogazione del 40% avviene dopo la trasmissione, entro il 31 marzo 2024, di una relazione da parte delle Regioni sullo stato di avanzamento delle iniziative adottate, pena il recupero parziale o totale delle somme trasferite. Le risorse possono essere utilizzate entro il 31 marzo 2025. Su richiesta dell’ANCI in sede tecnica, si prevede che le Regioni individuino con delibera le iniziative da finanziare e le relative modalità di attuazione (art. 3 c. 1) “sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali”.

NOTE

L'ANCI ha espresso intesa.

TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall’articolo 14-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall’articolo 1, comma 454, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021. ID MONITOR 4997

CONTENUTO Lo schema di decreto in oggetto dispone il riparto delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per il 2021, pari a 50 milioni. Le risorse sono finalizzate ai seguenti settori di intervento:

a) il 15% delle risorse per progetti di ricerca clinico-terapeutica (enti di ricerca e strutture SSN/accreditate) attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) il 50% da ripartire tra le Regioni per l’incremento del personale SSN;

c) il 15% da ripartire tra le Regioni per iniziative di formazione e master universitari indirizzati al personale SSN;

d) il 20% da ripartire tra le Regioni per lo sviluppo di una rete di cura territoriale per la diagnosi e l’intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo nell’ambito dei servizi educativi della prima infanzia, nei servizi di neuropsichiatria infantile e di neonatologia, nonché per progetti di vita individualizzati (percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, integrazione scolastica e inclusione sociale e lavorativa).

In particolare, le risorse per la lettera d) sono ripartite con le seguenti modalità:

- una quota fissa pari al 5%, con finalità perequative;

- la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022.

L’erogazione del 50% delle risorse è condizionata alla trasmissione al Ministero della Salute, entro il 31 marzo 2023, di una delibera regionale di adozione delle iniziative, previa verifica di coerenza con i criteri stabiliti dal decreto da parte della Cabina di regia istituita presso il Ministero della Salute (a cui partecipano anche i rappresentanti ANCI). Il restante 50% è erogato dopo la trasmissione, entro il 31 marzo 2024, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi da parte delle Regioni, pena il recupero parziale o totale delle somme trasferite. Le risorse possono essere utilizzate entro il 31 marzo 2026. Su richiesta dell’ANCI in sede tecnica, si prevede che le Regioni individuino con delibera le iniziative da finanziare e le relative modalità di attuazione (art. 4 c. 2) “sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali”.

NOTE

L'ANCI ha espresso intesa.

TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al monitoraggio delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale ad impianti fissi. ID MONITOR 5003

CONTENUTO Il provvedimento attua quanto previsto dal DL 68/22, all’articolo 8, comma 10, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativamente al monitoraggio delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale ad impianti fissi, per garantire servizi continuativi e sicuri di mobilità.

La norma primaria stabilisce che:

- Le aziende esercenti il servizio trimestralmente e a partire dal 22 giugno 23, per adeguare la piattaforma, inseriscono i dati di pianificazione degli interventi di manutenzione

- l’Osservatorio TPL è il sistema per tale attività mediante modulistica uniforme

- gli enti affidanti / concedenti verificano il rispetto dei tempi e la procedura e subentrano in caso di inadempienza effettuando direttamente gli interventi e applicando le sanzioni, che devono essere versate all’entrata del Bilancio dello Stato.

Sono state accolte le richieste ANCI (compatibili con la norma primaria) a favore degli enti affidanti, Comuni / CM e Regioni, di:

- effettuare gli interventi per il tramite di soggetti delegati / competenti (ad esempio agenzie mobilità)

- avere attribuite con successivo DM le risorse delle sanzioni per gli interventi effettuati direttamente

Nonostante ciò, permangono le criticità (al riguardo è stata fatta la raccomandazione che segue, vedi Note)

 

RACCOMANDAZIONE

Si chiede l’impegno al Governo e al Ministero di intervenire con una modifica della norma primaria, sull’art. 8, comma 9, del decreto-legge n. 68/2022, di cui il presente decreto è attuazione, affinchè si definisca un meccanismo di risoluzione delle inadempienze più efficace sia per la sicurezza e la continuità dei servizi, sia rispetto alle criticità che l’attuale impostazione presenta: in termine di risorse degli enti locali, di entità degli interventi superiore alle sanzioni riconosciute agli enti, sui problemi procedurali di varia natura (ad esempio l’accesso ai siti di terzi, la manodopera specializzata ecc.), alcuni dei quali sono elementi non presenti attualmente e regolati nei contratti di servizio.

palazzoChigi“Guardiamo con attenzione, e qualche preoccupazione, al testo di legge di bilancio che è in discussione in queste ore in parlamento: ci pare che il governo non sia stato abbastanza attento alle esigenze poste dai Comuni. Vorremmo illustrare il prima possibile le ragioni della nostra valutazione critica al Presidente del consiglio e le chiediamo un incontro il prima possibile. A tutti i gruppi parlamentari chiediamo di assumersi pienamente la responsabilità di una interlocuzione col governo a partire dagli emendamenti che tutti hanno presentato”. Lo dichiara in una nota il presidente dell’Anci, Antonio Decaro. 

ANCI VENETO

Presidente: Mario Conte
Direttore: Carlo Rapicavoli
Piazzetta V. Bardella 2, Padova (PD)
(4° Piano, sede Provincia di Padova)

Tel. 0498979029
email: anciveneto@anciveneto.org 
pec: anciveneto@pec.it
CF: 80012110245
 

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Il Garante per la Privacy ha stabilito che  nel momento in cui l'utente accede a un sito web deve comparire un banner contenente una informativa breve, la richiesta del consenso e un link per l'informativa più estesa come quella visibile in questa pagina su che cosa siano i cookie di profilazione e sull'uso che ne viene fatto nel sito in oggetto.
 

   8) In che modo deve essere realizzato il banner?

Il banner deve essere concepito da nascondere una parte del contenuto della pagina e specificare che il sito utilizza cookie di profilazione anche di terze parti. Il banner deve poter essere eliminato solo con una azione attiva da parte dell'utente come potrebbe essere un click.
 

   9) Che indicazioni deve contenere il banner? 

Il banner deve contenere l'informativa breve, il link alla informativa estesa e il bottone per dare il consenso all'utilizzo dei cookie di profilazione.
 

   10) Come tenere documentazione del consenso all'uso dei cookie?

È consentito che venga usato un cookie tecnico che tenga conto del consenso dell'utente in modo che questi non abbia a dover nuovamente esprimere il consenso in una visita successiva al sito.
 

   11) Il consenso all'uso dei cookie si può avere solo con il banner?

No. Si possono usare altri sistemi purché il sistema individuato abbia gli stessi requisiti. L'uso del banner non è necessario per i siti che utilizzano solo cookie tecnici.

 

   12) Che cosa si deve inserire nella pagina informativa più estesa?

Si devono illustrare le caratteristiche dei cookie installati anche da terze parti. Si devono altresì indicare all'utente le modalità con cui navigare nel sito senza che vengano tracciate le sue preferenze con la possibilità di navigazione in incognito e con la cancellazione di singoli cookie.
 

   13) Chi è tenuto a informare il Garante che usa cookie di profilazione?

Il titolare del sito ha tale onere. Se nel suo sito utilizza solo cokie di profilazione di terze parti non occorre che informi il Garante ma è tenuto a indicare quali siano questi cookie di terze parti e a indicare i link alle informative in merito.
 

   14) Quando entrerà in vigore questa normativa?

Il Garante ha dato un anno di tempo per mettersi in regola e la scadenza è il 2 Giugno 2015.
 

COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO

File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra cioè la cronologia delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di browserInternet Service Provider (ISP)data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente e sono cookie tecnici.
 

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