Nell'ultima seduta della Conferenza Stato-Città del 21 dicembre sono stati esaminati e commentati dall'Anci altri importanti provvedimenti per gli enti locali, con l'approvazione e la definizione di intese.
Tra questi il fatto che i piccoli Comuni sono tenuti a predisporre il Piano anticorruzione ogni tre anni, l'esenzione dell'Imu per i in categoria catastale D3 destinati a spettacoli di cinema e teatro, il riparto di 27 milioni di euro per la cura dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.
Conferenza Stato-Città
TITOLO Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto parziale dell'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo relativo all'IMU di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disposto dall'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. IMU cinema - prima rata 2022
CONTENUTO L’articolo 78, comma 3 del dl 104/2020 (dl “Rilancio”) prevede, per l’anno 2022, l’esenzione dall’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Quale rimborso della richiamata esenzione il successivo comma 5 stanzia un importo annuo di 9,2 milioni di euro. Il provvedimento in esame ne attribuisce tuttavia solo 4,6 milioni, riferibili alla prima rata, riconoscendo a ciascun ente il 50% delle risorse ricevute per l’anno 2021. Non viene al momento assegnata la seconda rata in virtù dell’articolo 12, comma 1 del dl 176/2022, sulla base del quale la seconda rata non sarà dovuta solo qualora si verificheranno le condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato «de minimis».
NOTE
L'ANCI ha espresso intesa, con la raccomandazione di monitorare nei prossimi mesi il verificarsi o meno delle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato «de minimis», con l’impegno di erogare la restante metà delle risorse stanziate a titolo di seconda rata IMU 2022, qualora tali condizioni risultino confermate.
TITOLO Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
CONTENUTO Il riparto riguarda l’anticipazione del contributo IMU seconda rata 2022 per l’esenzione dei fabbricati inagibili interessati dagli eventi sismici di agosto 2016 e successivi, a favore degli enti ricompresi negli allegati al decreto legge 189/2016. La quantificazione è stata effettuata sulla base dell’andamento del gettito IMU rilevato dai modelli F24. Nel dettaglio, al fine di limitare gli effetti dovuti a ritardati pagamenti o al rinvio degli stessi a causa dell’emergenza COVID-19, il maggiore tra gli incassi 2022 (proiettati all’intero anno) e quelli del precedente quadriennio è stato messo a confronto con il gettito teorico 2016 pre-sisma. Al netto di quanto già erogato con la prima rata 2022, il contributo definito ammonta a 8,3 milioni di euro. Lo schema di decreto estende le agevolazioni di cui sopra agli enti non ricompresi negli allegati richiamati, in presenza di un nesso di certificata causalità diretta tra i danni e gli eventi sismici verificatisi (art.1, co.2 del DL n.189/2016). Tale provvedimento ha quindi interessato anche i comuni di Fermo, Monte Urano, Torre San Patrizio, Grottazzolina e Foligno per complessivi 169 mila euro.
NOTE
L'ANCI ha espresso parere favorevole.
TITOLO Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni
CONTENUTO Lo schema di decreto destina ai 14 “Grandi Comuni” riportati nei rapporti annuali ISTAT sull’incidentalità complessivi 13.5 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. I 14 “Grandi Comuni” sono: Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo Messina, Catania. Il piano di riparto del finanziamento tra i 14 Comuni è stato effettuato assegnando a ciascun Comune una quota calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni morti e feriti per incidente stradale. Il costo sociale utilizzato per la ripartizione della quota per singolo Comune è il risultato della media dei relativi costi ottenuti per pedoni morti e feriti negli anni 2017, 2018 e 2019 (i dati di incidentalità del 2020 e 2021 non sono stati presi in considerazione in quanto fortemente influenzati dalle limitazioni alla circolazione adottate per contrastare la diffusione del Covid -19) mentre il coefficiente di riparto è calcolato come rapporto tra costo sociale medio ottenuto per singolo Comune ed il costo sociale totale dei 14 “Grandi Comuni”. Sono elencate, a titolo esemplificativo, le tipologie di interventi finanziabili e la tempistica. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale i Comuni presentano al MIT il programma degli interventi da realizzare, utilizzando i modelli allegati allo schema di decreto. Entro i successivi 30 giorni il MIT approva il programma e dopo ulteriori 30 giorni il Comune procede all’approvazione con apposita delibera e lo comunica al MIT. Trascorsi questi 150 giorni, nei successivi 30 giorni sarà stipulata la Convenzione tra Comune e Ministero, secondo lo schema tipo allegato al decreto. Nella convenzione vengono dettate le successive tempistiche anche legate al trasferimento delle risorse statali al Comune.
NOTE
L'ANCI ha espresso parere favorevole.
Conferenza Unificata
TITOLO Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, approvato nell’adunanza del Consiglio dell’ANAC del 16 novembre 2022
CONTENUTO Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Il PNA 2022 introduce nuove semplificazioni per i piccoli Comuni. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, infatti, non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni. Inoltre, sono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano. Nella fase di consultazione del PNA 2022, l’ANCI ha inviato alcune osservazioni e proposte di semplificazione per i piccoli Comuni. Alcune proposte sono state accolte dall’ANAC ed inserite nel testo sottoposto a parere, mentre per le altre l’Autorità si è impegnata ad accoglierle nel testo che sarà trasmesso al Comitato interministeriale o nel consueto successivo aggiornamento.
NOTE
L'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di semplificazione: a) eliminare la raccomandazione che i Segretari comunali non possano essere chiamati a svolgere contestualmente il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed altri incarichi in quanto tale possibilità rientra nell’ambito delle attività che i Segretari devono svolgere in base al proprio CCNL; b) eliminare l’adempimento che prevede di indicare tutti i soggetti responsabili delle varie attività connesse a garantire la trasparenza amministrativa indicando, invece, il solo responsabile della pubblicazione.
TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 402- bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come inserito dall’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 1, comma 182, della medesima legge - 27 milioni, anno 2022. ID MONITOR 4998
CONTENUTO Lo schema di decreto in oggetto dispone il riparto delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per il 2022, pari a 27 milioni, per iniziative e progetti socio-sanitari, educativi e abilitativi svolte da Aziende Sanitarie, Comuni ed Enti del Terzo settore. Le risorse sono ripartite tra le Regioni, secondo i seguenti criteri:
- una quota fissa, con finalità perequative, pari al 20% del fondo;
- il restante 80% sulla base della pop. residente al 1gennaio 2022.
L’erogazione del 60% delle risorse è condizionata alla trasmissione al Ministero della Salute, entro il 31 marzo 2023, di una delibera da parte delle Regioni in cui si impegnano ad adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione delle disposizioni del decreto, previa verifica di coerenza con i criteri stabiliti dal decreto da parte della Cabina di regia istituita presso il Ministero della Salute (a cui partecipano anche i rappresentanti ANCI). La restante erogazione del 40% avviene dopo la trasmissione, entro il 31 marzo 2024, di una relazione da parte delle Regioni sullo stato di avanzamento delle iniziative adottate, pena il recupero parziale o totale delle somme trasferite. Le risorse possono essere utilizzate entro il 31 marzo 2025. Su richiesta dell’ANCI in sede tecnica, si prevede che le Regioni individuino con delibera le iniziative da finanziare e le relative modalità di attuazione (art. 3 c. 1) “sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali”.
NOTE
L'ANCI ha espresso intesa.
TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall’articolo 14-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall’articolo 1, comma 454, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021. ID MONITOR 4997
CONTENUTO Lo schema di decreto in oggetto dispone il riparto delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per il 2021, pari a 50 milioni. Le risorse sono finalizzate ai seguenti settori di intervento:
a) il 15% delle risorse per progetti di ricerca clinico-terapeutica (enti di ricerca e strutture SSN/accreditate) attraverso procedure di evidenza pubblica;
b) il 50% da ripartire tra le Regioni per l’incremento del personale SSN;
c) il 15% da ripartire tra le Regioni per iniziative di formazione e master universitari indirizzati al personale SSN;
d) il 20% da ripartire tra le Regioni per lo sviluppo di una rete di cura territoriale per la diagnosi e l’intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo nell’ambito dei servizi educativi della prima infanzia, nei servizi di neuropsichiatria infantile e di neonatologia, nonché per progetti di vita individualizzati (percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, integrazione scolastica e inclusione sociale e lavorativa).
In particolare, le risorse per la lettera d) sono ripartite con le seguenti modalità:
- una quota fissa pari al 5%, con finalità perequative;
- la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022.
L’erogazione del 50% delle risorse è condizionata alla trasmissione al Ministero della Salute, entro il 31 marzo 2023, di una delibera regionale di adozione delle iniziative, previa verifica di coerenza con i criteri stabiliti dal decreto da parte della Cabina di regia istituita presso il Ministero della Salute (a cui partecipano anche i rappresentanti ANCI). Il restante 50% è erogato dopo la trasmissione, entro il 31 marzo 2024, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi da parte delle Regioni, pena il recupero parziale o totale delle somme trasferite. Le risorse possono essere utilizzate entro il 31 marzo 2026. Su richiesta dell’ANCI in sede tecnica, si prevede che le Regioni individuino con delibera le iniziative da finanziare e le relative modalità di attuazione (art. 4 c. 2) “sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali”.
NOTE
L'ANCI ha espresso intesa.
TITOLO Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al monitoraggio delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale ad impianti fissi. ID MONITOR 5003
CONTENUTO Il provvedimento attua quanto previsto dal DL 68/22, all’articolo 8, comma 10, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativamente al monitoraggio delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale ad impianti fissi, per garantire servizi continuativi e sicuri di mobilità.
La norma primaria stabilisce che:
- Le aziende esercenti il servizio trimestralmente e a partire dal 22 giugno 23, per adeguare la piattaforma, inseriscono i dati di pianificazione degli interventi di manutenzione
- l’Osservatorio TPL è il sistema per tale attività mediante modulistica uniforme
- gli enti affidanti / concedenti verificano il rispetto dei tempi e la procedura e subentrano in caso di inadempienza effettuando direttamente gli interventi e applicando le sanzioni, che devono essere versate all’entrata del Bilancio dello Stato.
Sono state accolte le richieste ANCI (compatibili con la norma primaria) a favore degli enti affidanti, Comuni / CM e Regioni, di:
- effettuare gli interventi per il tramite di soggetti delegati / competenti (ad esempio agenzie mobilità)
- avere attribuite con successivo DM le risorse delle sanzioni per gli interventi effettuati direttamente
Nonostante ciò, permangono le criticità (al riguardo è stata fatta la raccomandazione che segue, vedi Note)
RACCOMANDAZIONE
Si chiede l’impegno al Governo e al Ministero di intervenire con una modifica della norma primaria, sull’art. 8, comma 9, del decreto-legge n. 68/2022, di cui il presente decreto è attuazione, affinchè si definisca un meccanismo di risoluzione delle inadempienze più efficace sia per la sicurezza e la continuità dei servizi, sia rispetto alle criticità che l’attuale impostazione presenta: in termine di risorse degli enti locali, di entità degli interventi superiore alle sanzioni riconosciute agli enti, sui problemi procedurali di varia natura (ad esempio l’accesso ai siti di terzi, la manodopera specializzata ecc.), alcuni dei quali sono elementi non presenti attualmente e regolati nei contratti di servizio.
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