C. 31
Alle Sig.re Sindache ed ai Sigg. Sindaci,
dei Comuni del Veneto
Oggetto: Dichiarazione dei redditi precompilata — Trasmissione dati spese sanitarie detraibili da parte delle strutture sanitarie autorizzate. — Informativa Regionale sugli adempimenti a carico dei Comuni previsti dal decreto Ministeriale RGS del 02/08/2016.
Gent.me Signore,
Egregi Signori,
la legge di stabilità 2016(l. n. 208 del 29/12/2015, art. 1, c949) ha esteso anche alle strutture sanitarie autorizzate l'obbligo, già introdotto dal D.Lgs 175/2014 in capo alle strutture accreditate, di trasmettere al Sistema tessera Sanitaria le spese sanitarie detraibili da esporre nelle dichiarazioni dei redditi precompilata a far data dal 01/01/2016, salvo espressa opposizione dei cittadini.
A riguardo lo scorso 2 agosto, il Ministero delle Finanze nella persona del Ragioniere Generale dello Stato ha emanato un decreto, disponibile sul sito www.sistemats.it nella sezione "Sistema TS informa— 730 — Spese sanitarie" "Normativa e Provvedimenti ", con il quale ha specificato alcuni adempimenti particolarmente significativi per gli Enti autorizzatori (Regione, ASL, Comuni).
Il primo dato di rilievo è costituito dal fatto che sono tenute alla trasmissione tutte le strutture sanitarie AUTORIZZATE e non più soltanto quelle accreditate come precedentemente previsto. Pertanto per ottemperare a tale obbligo, tutte le strutture autorizzate devono, entro il prossimo 30 settembre, richiedere le credenziali di accesso al Sistema TS (art. 3 comma 4 del citato Decreto) tramite l’inserimento in uno specifico portale delle informazioni necessarie per essere riconosciute come struttura autorizzata ed avere un’autorizzazione valida, dall’Ente che le ha autorizzate.
Nel successivo comma, il Decreto indica alcuni importanti adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Comunali. Il Decreto infatti specifica che a fonte di tale richiesta “Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del sistema TS, chiede agli Enti autorizzatori, di verificare entro 30 giorni dalla data di richiesta, che le strutture, che abbiano richiesto, ai sensi del comma 4, le credenziali, risultino avere un’autorizzazione valida”. (art, 3 comma 5). In tale provvedimento, inoltre si prevede che “gli Enti autorizzatori rendono disponibili entro il 30 settembre 2016 con modalità telematica al SistemaTessera sanitaria gli elenchi aggiornati, laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza” (art. 3 comma 6) e si specifica che “ il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile agli Enti autorizzatori le specifiche funzionalità dei Sistema Tessera Sanitaria al fine di aggironare gli elenchi regionali di cui al comma 6 relativi alle strutture autorizzate già censite, nonchè inserire, anche preventivamente alla richiesta delle credenziali di cui al comma 4, le ulteriori strutture autorizzate con i relativi dati autorizzativi” (art.3 comma 7).
In merito all'invio degli elenchi è opportuno sottolineare come l'Allegato A al decreto indichi che gli Enti autorizzatori possono procedere a tale invio nel caso in cui gli elenchi siano completi e contengano tutti i dati come richiesti nello stesso allegato A (All. A. al citato Decreto, punto 4.3).
Ultimo elemento di rilievo previsto dal Decreto per le Amministrazioni comunali è costituito dal fatto che “In conformità con le modalità previste dall'art. 64 del CAD, ai fini dell'accesso ai Comuni alle funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria di cui al presente articolo, il medesimo Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili apposite funzionalità telematiche, nell'area autenticata del sito web www.sistemats.it, che prevedono l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate da parte dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco- Siatel)” (art. 3 comma 8).
In caso di esito positivo della verifica, la struttura richiedente riceverà dal Ministero, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria , le credenziali di accesso per la trasmissione. " In caso di esito negativo ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli Enti autorizzatori "il Ministero, attraverso Sistema Tessera Sanitaria (STS), comunicherà alla struttura di non poter rilasciare le credenziali (art. 3 comma 10) e che sarà cura degli Enti autorizzatori dare il supporto e l'assistenza alle strutture autorizzate circa le motivazioni inerenti gli esiti negativi (art. 3 comma 10 lettera b).
Va ricordato inoltre come previsto dal comma 7 dell'art. 3 che gli Enti autorizzatori tramite le specifiche funzionalità dei STS devono manutenere nel tempo gli elenchi delle strutture autorizzate in merito a variazioni delle informazioni contenute e cessazioni dell'attività.
E’ molto importante la piena attuazione delle attività necessarie al rilascio delle credenziali, per le strutture autorizzate, di accesso al Sistema TS che sono riportate negli articoli sopra citati del Decreto che, a tal fine, si allega.
Si ravvisa, infine, l'opportunità che gli Enti autorizzatori, attraverso propri canali informativi, comunichino alle strutture autorizzate, l'adempimento di cui sopra.
Si allega alla presente decreto Ministeriale in oggetto con relativi allegati.
Ogni ulteriore informazione o chiarimento circa gli aspetti tecnici inerenti le funzionalità in oggetto del Sistema TS sono reperibili sul portale www.sistemats.it o all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o agli Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate.
L’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRETTORE
Avv Carlo Rapicavoli