Selvazzano Dentro, 4 luglio 2019
C. 33
Al Sig. MINISTRO DELL’INTERNO
sen. Matteo SALVINI
Al Sig. MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITÀ
on. Lorenzo FONTANA
e, p. c.
Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto
Oggetto: Servizio scuolabus
Un recente parere della sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019 ha enunciato il principio che “il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio”.
L’applicazione rigorosa di tale principio rende impossibile per i Comuni contribuire, come generalmente avvenuto, alle spese sostenute dalle famiglie, con varie modalità, collegate in particolare al reddito o alla composizione del nucleo familiare.
Secondo il citato parere della Corte dei Conti, il servizio di trasporto scolastico va infatti inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale, così che la quota di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l’erogazione del servizio.
Tale interpretazione preoccupa i Sindaci che, se consolidata, si vedranno costretti a modificare l’erogazione del servizio e ad imporre oneri aggiuntivi alle famiglie.
I Comuni sarebbero invece legittimati a coprire parzialmente i costi del servizio, se il trasporto scolastico fosse classificato “servizio pubblico a domanda individuale” ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in Legge 26 aprile 1983 n. 131.
Secondo la richiamata disposizione “Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale”.
Con D. M. 31 dicembre 1983, successivamente modificato con D. M. 1 luglio 2002 e con D. M. 16 maggio 2006, è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale, che comprende, ad esempio gli asili nido e le mense scolastiche, ma non comprende il trasporto scolastico.
Al fine di poter continuare ad erogare un servizio essenziale per le famiglie, con il parziale sostegno finanziario dei Comuni, e senza quindi dover gravare ulteriormente sulle famiglie, ci si appella al sig. Ministro e al Governo affinché si provveda all’integrazione dell’elenco approvato con il D. M. 31 dicembre 1983, con l’inserimento del trasporto scolastico, o ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per dare soluzione alla problematica evidenziata.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE LA PRESIDENTE
Carlo Rapicavoli Maria Rosa Pavanello