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Circolare n. 51 - TCG sui telefoni cellulari; aggiornamento azione giudiziaria

Selvazzano Dentro, 27 marzo 2014
C. 51

- Alle Sig.re Sindache ed
Ai Sigg. Sindaci,

dei Comuni Interessati
Soci del Veneto

LORO INDIRIZZI

Oggetto: TCG SUI TELEFONI CELLULARI; AGGIORNAMENTO AZIONE GIUDIZIARIA.

Care Colleghe,
Cari Colleghi,

da molti anni questa Associazione sta difendendo gli interessi delle Amministrazioni Locali chiedendo ed ottenendo il rimborso dell'ingiusta tassa sui cellulari. Come sapete la tassa sulle concessioni governative (Euro 12,91 al mese per ogni cellulare con il contratto di abbonamento) è stata numerosissime volte riconosciuta illegittima dai vari giudici tributari di primo e secondo grado, con oltre 300 sentenze in tutta Italia.
Sul punto questa Associazione tramite il proprio legale ha patrocinato cause per oltre 400 Amministrazioni Locali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia con richieste di rimborso di questo ingiusto tributo anche per importi considerevoli.
Fino al dicembre 2012 abbiamo sempre ottenuto esiti positivi nei giudizi. Poi il 14 dicembre 2012, la Cassazione (unico precedente negativo) ha accolto le tesi dello Stato sostenendo la legittimità del tributo.
Tale tesi tuttavia non convinceva assolutamente; ed infatti la stessa Sezione Tributaria della Cassazione ha sottolineato di non condividerla. Così con 8 ordinanze del 17 maggio 2013 (ordinanze 12052.13 – 12058.13) accogliendo le nostre tesi e ribadendo l'illegittimità di questa tassa, rinviava la vertenze per la decisione finale, al fine di dirimere la difformità di opinione e considerata l'importanza della questione, alle Sezioni Unite della Cassazione.
L'Udienza a Sezioni Unite si è svolta lo scorso 25 febbraio e siamo in attesa dell'esito.
Tuttavia, nel frattempo, a pochi giorni dall'udienza dinnanzi alle Sezioni Unite, il Governo ha inserito, nella bozza del decreto legge sul rientro dei capitali dall'estero, DL 4/2014, il comma 4 all'articolo 2, il quale è chiaramente mirato a bypassare il giudizio dei giudici della Cassazione, ritenendo dovuto il tributo ed introducendo una interpretazione che incide direttamente sull'esito dei ricorsi discussi, favorendo l'Esecutivo.
L'intento dell'esecutivo è di intervenire nell'interesse dello Stato (Agenzia delle Entrate) a tutto danno delle Amministrazioni Locali, come risulta chiaramente dalla relazione di presentazione al decreto legge (pag. 10) nella quale si chiarisce che l'unico scopo della norma è superare e vincere tutto il contenzioso pendente, cominciando proprio da quello delle Sezioni Unite, con buona pace del principio di separazione dei poteri. La scelta dell'esecutivo trova ragione nella salvaguardia delle Casse Erariali. Il valore complessivo del tributo calcolato dallo Stato ammonta a circa 3 miliardi di Euro. Ma tale dato non è corretto, poiché la richiesta di rimborso delle Amministrazioni Locali del Veneto ammonta a non più di qualche milione di Euro.
L'intervento del Governo oltre ad essere del tutto inopportuno sotto il profilo giuridico, poiché si limita ad inserire una norma interpretativa che non risolve per nulla il problema, è inaccettabile soprattutto per tutti quei Comuni che da 6 anni vedono riconosciuti i propri diritti; e che proprio pochi giorni prima del giudizio finale delle Sezioni Unite verrebbero cassati da una norma inserita in un testo di legge che non ha nulla a che vedere con il resto delle materie contenute nel provvedimento.
Il Decreto n. 4/2014, infatti, al comma 4 dell'art. 2 estende l'applicazione del Codice delle Telecomunicazioni anche ai telefoni cellulari equiparandoli, al solo fine di garantire l'applicazione della tassa, agli impianti radio elettrici, strumenti evidentemente del tutto diversi dai telefonini.
Ribadisco come tale intervento condizioni, a tutto vantaggio dell'Esecutivo, l'esito dei giudizi di Cassazione pendenti, in violazione dei più elementari principi costituzionali del giusto processo (art. 111 cost.) ed imparzialità della P.A. (art. 97 cost.) oltre ad essere in contrasto con i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che all'art. 6 vieta l'interferenza del corpo legislativo (in questo caso è addirittura l' Esecutivo) nell'amministrazione della Giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (ex multis, CEDU 31.05.2011, Ricorso n. 46286/09 Maggio e altri c/ Italia), come avviene nel caso di specie. Tale intervento viola inoltre, i principi stabiliti dallo statuto del contribuente. Infatti, in materia tributaria, a norma del combinato disposto dell'articolo 1 c. 2 e dell'articolo 3 c. 1 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000 numero 212), la norma interpretativa citata non potrebbe comunque produrre effetti ex tunc, come confermato, anche dalla Corte costituzionale (Cfr. ex multis sent. n. 170/2008).
Osservo infine che, in sede commissione finanze della Camera, il comitato per la legislazione ha espresso numerose osservazioni sulla compatibilità e legittimità della norma suddetta, in particolare sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizione, in palese contrasto con le norme dello statuto del contribuente.
Attualmente la norma è al vaglio del Senato della Repubblica.
Chiedo quindi, a nome dell'Associazione e nell'interesse di tutte le Amministrazioni Locali interessate, che i Vostri Comuni pongano all'attenzione degli On.li Senatori la questione descritta segnalando il grave vulnus dei diritti costituzionali dei contribuenti che si determinerebbe se l'art. 2 co. 4 del D.L. 4/2014 venisse approvato senza modifiche, eventualmente palesando l'opportunità di inserire una norma transitoria che tuteli i diritti di tutte quelle Amministrazioni Locali che sono in attesa del giudizio definitivo della Cassazione e degli altri giudici tributari di primo e secondo grado.
Continueremo nel frattempo, a tutelare le civiche Amministrazioni che ci hanno affidato l'incarico.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE
Giorgio Dal Negro

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