A- A A+
Circolare n. 25 - Legge 7 agosto 2016 n. 160 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”

Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2016 la Legge 106/2016 di conversione del D. L. 24 giugno 2016 n. 113 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (*) . La Legge contiene alcune misure in materia di personale e di finanza pubblica.


PERSONALE

SPESE DI PERSONALE

Gli obblighi di riduzione delle spese di personale, previste dal comma 557 della Legge 296/2006 non comprendono più la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, così superando le questioni poste recentemente dalla deliberazione n. 16/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75 per cento (anziché al 25 per cento come oggi previsto dall’art. 1, comma 228, della legge di stabilità 2016) di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Restano ferme le disposizioni di maggior favore per i Comuni che nel 2015 non erano soggetti al Patto di stabilità (sostituzioni in base al numero dei cessati nell’anno precedente), per le Unioni e per i Comuni istituiti a seguito di fusione (turn over al 100% della spesa per il personale cessato nell’anno precedente)

Vengono estese a tutti i Comuni istituiti a seguito di fusione (e non sono quindi più limitate a quelli che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento) le deroghe alle limitazioni assunzionali per i primi cinque anni dalla fusione introdotte dalla legge di stabilità 2015. Di conseguenza ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i Comuni e le Città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità; tale norma si aggiunge a quanto già disposto con nota n.37870 del 18 luglio 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha dato attuazione all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, stabilendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle 4 regioni, tra le quali il Veneto, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province.

La Legge prevede infine che sono in ogni caso escluse dalle limitazioni di spesa previste per le assunzioni a tempo determinato dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO

E’ consentito ai Comuni di definire un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016.

Il piano straordinario può essere attuato negli anni 2016, 2017 e 2018, e non deve pregiudicare il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

Con riferimento al triennio scolastico 2016-2019, è possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1,
comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007, nonché del personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.

Qualora le amministrazioni interessate possano sostenere a regime la spesa di personale riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale da stabilizzare, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, sono utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione del corrispondente valore di spesa dal tetto di spesa per il lavoro flessibile, come definito ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

I Comuni possono altresì avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. In tal caso, le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.

Si prevede la possibilità per gli enti locali e le istituzioni locali di esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. A tal fine è possibile prevedere la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. n. 101, dell'articolo 1, comma 558, della L. n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007.

 

FINANZA PUBBLICA

RIDETERMINAZIONE SANZIONI PATTO DI STABILITÀ

Per le Province e le Città metropolitane che non hanno rispetto i vincoli del Patto di stabilità 2015 viene meno la sanzione di natura finanziaria che avrebbe previsto la riduzione delle risorse in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo assegnato (realizzata tramite riduzione del fondo perequativo sperimentale di riequilibrio ovvero tramite versamento al bilancio dello Stato del relativo importo).

Per i Comuni, la sanzione di natura finanziaria si applica non per l’intero importo previsto dalla norma, ma solo per il 30% dello sforamento. Restano ferme tutte le altre sanzioni, ossia:

a) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dell’ultimo triennio;

b) il divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) il blocco delle assunzioni del personale;

d) la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Per i Comuni che hanno sforato il Patto 2015 per interventi di edilizia scolastica, la sanzione finanziaria si riduce ulteriormente per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel 2015, purché tale importo non sia già stato escluso dal saldo ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. Pertanto, i comuni che non hanno rispettato il Patto e vogliono beneficiare di tale previsione devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web della RGS all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, le spese sostenute nel 2015 per interventi di edilizia scolastica. Il termine per tale comunicazione è fissato in 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (20 settembre 2016).

La sanzione finanziaria non si applica neppure ai Comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che, dando origine a fusione con altri Comuni, risultano estinti. In sostanza, la sanzione finanziaria di un comune “fuso” non viene estesa al nuovo comune risultante da fusione.

 

RIPARTO  DEL  CONTRIBUTO  ALLA  FINANZA  PUBBLICA  DI  PROVINCE  CITTÀ METROPOLITANE

La riduzione delle risorse per l’anno 2016, prevista dalla Legge 190/2016, consistente nel versamento al bilancio dello Stato di 900 milioni di euro a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario è ripartito, per 650 milioni di euro, a carico degli Enti di area vasta e delle Province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle Città metropolitane, che si aggiunge ai 900 milioni già previsti per il 2015.

Negli allegati alla Legge sono indicati per l’anno 2016:

a) l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre  2014, n. 190, per complessivi 1.800 milioni di euro;

b) l’ammontare del contributo di cui al comma 754 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna Provincia, per complessivi 245 milioni di euro finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni
relative alla viabilità e all’edilizia scolastica;

c) l’ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna Provincia, per complessivi 39,6 milioni di euro, destinato alle Province che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016.

 

NORME SUGLI ADEMPIMENTI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI  – MODIFICHE AL TUEL

Viene modificato l’art. 174 TUEL, prevedendo che la presentazione dei documenti di programmazione (bilancio di previsione, finanziario e DUP, corredati dei rispettivi allegati) da parte della Giunta al Consiglio comunale sia disciplinata dal regolamento di contabilità e non necessiti del parere Organo di revisione dei conti.

Tale parere potrà essere presentato dall’organo di revisione prima dell’avvio dell'iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

Viene modificato l’art. 174 TUEL specificando che le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione sono di competenza della Giunta.

Inoltre, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, sono di competenza dirigenziale, fatto salvo l’obbligo di comunicazione trimestrale alla Giunta:

-  le variazioni degli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate;

-  le variazioni relative ai contributi a rendicontazione escluse quelle afferenti al Fondo Pluriennale Vincolato.

La flessibilità del bilancio così introdotta equipara le variazioni di FPV contenenti risorse da indebitamento alle variazioni relative agli stanziamenti correlati a mutui di tipo flessibile, cosi come agli stanziamenti correlati a trasferimenti "a rendicontazione", che prevedono l’erogazione in funzione della spesa. In sostanza, una volta finanziata un'opera e avviato l'iter realizzativo, le variazioni di cronoprogramma, che rappresentano eventi di natura meramente gestionale, hanno il medesimo trattamento e la medesima flessibilità, a prescindere dalle caratteristiche delle fonti di finanziamento.

 

ADEMPIMENTI

Gli enti territoriali e non territoriali non devono comunicare alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le informazioni inerenti le variazioni di bilancio. Per gli enti che non rispettano i termini previsti per l’approvazione e il relativo invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando la procedura di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali prevista dall’art. 141 del TUEL prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti nei termini, viene introdotto anche il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale.

Tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all’approvazione e all’invio dei documenti contabili indicati nel comma.

 

ESTINZIONE ANTICIPATI DEI MUTUI

L’articolo 9-ter introduce una norma volta a favorire l’estinzione anticipata, totale o anche parziale, dei mutui e dei prestiti obbligazionari, a carico dei Comuni, attraversi l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l’anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il termine per l’invio, tramite il sito web del Ministero dell’interno, delle domande è fissato al 31 ottobre per l’anno in corso e dal 31 marzo per il biennio 2017-2018. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Sta città ed autonomie locali, dovranno essere determinati criteri e modalità per l’invio delle domande. Tale decreto dovrà essere emanato entro il 30 settembre 2016.

Non viene specificato alcun termine entro il quale il contributo debba essere assegnato agli enti.

 

SERVIZIO DI RISCOSSIONE

L’art. 18 proroga di ulteriori sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016, il termine di operatività del sistema di gestione della riscossione locale. A far data dal 1° gennaio 2017, Equitalia e le società da essa partecipate cesseranno di effettuare l’accertamento e la riscossione delle entrate comunali e gli enti dovranno necessariamente ricorrere a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di tali attività.

 

 


Il Direttore Anci Veneto
Avv. Carlo Rapicavoli

 

(*) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-20&atto.codiceRedazionale=16A06130&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

ANCI VENETO

Presidente: Mario Conte
Direttore: Carlo Rapicavoli
Piazzetta V. Bardella 2, Padova (PD)
(4° Piano, sede Provincia di Padova)

Tel. 0498979029
email: anciveneto@anciveneto.org 
pec: anciveneto@pec.it
CF: 80012110245
 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informa di quale sia lo politica dei cookie del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della navigazione.

 

A tale proposito se  hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai domande sulla politica della privacy di questo sito ti preghiamo di contattarci via email attraverso l'apposito form nella pagina dei contatti

 

In questa pagina sono descritte le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute e raccolte e come sono utilizzate da www.anciveneto.org

A questo scopo si usano i cookie vale a dire dei file testuali per agevolare la navigazione dell'utente.
 

COOKIE LAW

   1) Che cosa sono i cookie?

I cookie sono dei file di testo che i siti visitati inviano al browser dell'utente e che vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva.
 

   2) A cosa servono i cookie? 

I cookie possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze.

 

   3) Cosa sono i cookie tecnici?

I cookie cosiddetti tecnici servono per la navigazione e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente. I cookie tecnici sono essenziali per esempio per accedere a Google o a Facebook senza doversi loggare a tutte le sessioni. Lo sono anche in operazioni molto delicate quali quelle della home banking o del pagamento tramite carta di credito o per mezzo di altri sistemi.
 

   4) I cookie Analytics sono cookie tecnici? 

In altri termini i cookie che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante Google Analytics o tramite il servizio Statistiche di Blogger o similari sono cookie tecnici?. Il Garante ha affermato che questi cookie possono essere ritenuti tecnici solo se "utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici." 
 

   5) Che cosa sono i cookie di profilazione?

Sono cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente per creare profili sui suoi gusti, sulle sue preferenze, sui suoi interessi e anche sulle sue ricerche. Vi sarà certamente capitato di vedere dei banner pubblicitari relativi a un prodotto che poco prima avete cercato su internet. La ragione sta proprio nella profilazione dei vostri interessi e i server indirizzati opportunamente dai cookie vi hanno mostrato gli annunci ritenuti più pertinenti.
 

   6) È necessario il consenso dell'utente per l'installazione dei cookie sul suo terminale?

Per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto alcun consenso mentre i cookie di profilazione possono essere installati nel terminale dell'utente solo dopo che quest'ultimo abbia dato il consenso e dopo essere stato informato in modo semplificato.
 

   7) In che modo gli webmaster possono richiedere il consenso?

Il Garante per la Privacy ha stabilito che  nel momento in cui l'utente accede a un sito web deve comparire un banner contenente una informativa breve, la richiesta del consenso e un link per l'informativa più estesa come quella visibile in questa pagina su che cosa siano i cookie di profilazione e sull'uso che ne viene fatto nel sito in oggetto.
 

   8) In che modo deve essere realizzato il banner?

Il banner deve essere concepito da nascondere una parte del contenuto della pagina e specificare che il sito utilizza cookie di profilazione anche di terze parti. Il banner deve poter essere eliminato solo con una azione attiva da parte dell'utente come potrebbe essere un click.
 

   9) Che indicazioni deve contenere il banner? 

Il banner deve contenere l'informativa breve, il link alla informativa estesa e il bottone per dare il consenso all'utilizzo dei cookie di profilazione.
 

   10) Come tenere documentazione del consenso all'uso dei cookie?

È consentito che venga usato un cookie tecnico che tenga conto del consenso dell'utente in modo che questi non abbia a dover nuovamente esprimere il consenso in una visita successiva al sito.
 

   11) Il consenso all'uso dei cookie si può avere solo con il banner?

No. Si possono usare altri sistemi purché il sistema individuato abbia gli stessi requisiti. L'uso del banner non è necessario per i siti che utilizzano solo cookie tecnici.

 

   12) Che cosa si deve inserire nella pagina informativa più estesa?

Si devono illustrare le caratteristiche dei cookie installati anche da terze parti. Si devono altresì indicare all'utente le modalità con cui navigare nel sito senza che vengano tracciate le sue preferenze con la possibilità di navigazione in incognito e con la cancellazione di singoli cookie.
 

   13) Chi è tenuto a informare il Garante che usa cookie di profilazione?

Il titolare del sito ha tale onere. Se nel suo sito utilizza solo cokie di profilazione di terze parti non occorre che informi il Garante ma è tenuto a indicare quali siano questi cookie di terze parti e a indicare i link alle informative in merito.
 

   14) Quando entrerà in vigore questa normativa?

Il Garante ha dato un anno di tempo per mettersi in regola e la scadenza è il 2 Giugno 2015.
 

COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO

File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra cioè la cronologia delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di browserInternet Service Provider (ISP)data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente e sono cookie tecnici.
 

COOKIE DI TERZE PARTI PRESENTI NEL SITO 

.....

Amministrazione Trasparente

Vuoi ricevere anche tu la newsletter di ANCI VENETO Formazione?

Iscriviti

Non saranno inviate e-mail di spam, e potrai disdire in ogni momento.