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Circolare n. 29 - Legge 12 agosto 2016 n. 164 - Norme in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali
Selvazzano Dentro, 3 settembre 2016

C. 29

Ai Comuni del Veneto

Oggetto: Legge 12 agosto 2016 n. 164 – Norme in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali.

Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2016 la Legge 12 agosto 2016 n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012 n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali

Le principali innovazioni introdotte sono di seguito sintetizzate:

UNICO SALDO DI BILANCIO

La norma prevede un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

Sono soppressi quindi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti.

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, l'eliminazione del vincolo di parte corrente che non incide sui saldi di finanza pubblica, ma sulla composizione della spesa, è giustificato dalla circostanza che tale saldo è disciplinato dall'ordinamento contabile (articolo 162, comma 6, del TUEL e articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011) che prevede l'obbligo di approvare il bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, così come l'equilibrio di cassa per tutti gli enti territoriali.

Il principio della competenza finanziaria "potenziata" costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Pertanto, tale principio avvicina il criterio della competenza a quello della cassa.

Ai fini della determinazione del saldo non negativo così come indicato al comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio

previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Soltanto a partire dal 2020 viene strutturalmente prevista l’inclusione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) tra le entrate e le spese finali che compongono il saldo di finanza pubblica, escluse le quote finanziate con debito.

Per gli anni 2017-2019, invece, la legge demanda, con una soluzione certamente insoddisfacente, la scelta sulla considerazione del FPV alla prossima legge di stabilità, “compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica”, ma in ogni caso “su base triennale”.

Viene così rinviata al 2020 una scelta strutturale che avrebbe dato una soluzione positiva alla coerenza tra il nuovo vincolo di finanza pubblica (il saldo di competenza) e le regole contabili riformate con l’armonizzazione dei bilanci e che avrebbe favorito gli investimenti.

IL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E L’UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI

E’ confermata la regola generale che prevede il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito.

La nuova disciplina stabilisce inoltre che anche le operazioni di investimento realizzate mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti siano subordinate all'acquisizione delle intese concluse in ambito regionale.

Viene così attribuita all’intesa conclusa in ambito regionale una funzione essenziale nella programmazione degli investimenti, affidando alla Regione il ruolo di “cabina di regia” nel territorio di competenza.

Qualora in sede regionale non siano possibili per gli enti locali interessati operazioni di indebitamento o di investimento, viene introdotto un ulteriore livello mediante cui inserire a favore dell'ente locale eventuali spazi finanziari a tal fine, stabilendosi che le operazioni di indebitamento e di investimento non soddisfatte dalle intese regionali sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, dovranno essere disciplinati disciplinati criteri e modalità di attuazione della nuova normativa.

INIZIATIVE DELL’ANCI VENETO

Al fine di consentire al meglio il confronto e gli approfondimenti sulla nuova disciplina normativa, soprattutto in vista della imminente predisposizione, da parte del Governo, della legge di stabilità per il prossimo anno, saranno avviati a breve incontri tecnici con la Regione per esaminare congiuntamente le problematiche che derivano dall’applicazione del testo modificato dell’art. 10 della Legge 243/2012, soprattutto sul tema dell’utilizzo degli avanzi di amministrazione, per consentire quindi di dare adeguata e tempestiva informazione a tutti i Comuni sulle modalità operative e definire tutte le possibili iniziative per ottenere interventi legislativi che possano soddisfare le richieste dei nostri Enti.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Avv. Carlo Rapicavoli

ANCI VENETO

Presidente: Mario Conte
Direttore: Carlo Rapicavoli
Piazzetta V. Bardella 2, Padova (PD)
(4° Piano, sede Provincia di Padova)

Tel. 0498979029
email: anciveneto@anciveneto.org 
pec: anciveneto@pec.it
CF: 80012110245
 

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