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Circolare n. 12 - Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore di enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"
Selvazzano Dentro, 26 aprile 2017

Alla c.a. Sig.re Sindache e Sigg. Sindaci

dei Comuni del Veneto

C. 12

Oggetto: Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore di enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017 il D. L. 50/2017.

Fra le disposizioni di interesse per i Comuni, si segnalano in particolare:

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Assunzioni a tempo indeterminato

Tutti i Comuni possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito con il decreto del Ministro dell'interno di cui all’art. 263 del TUEL.

Per i Comuni che conseguono il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 243/2012, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale è innalzata al 90 per cento.

Assunzioni a tempo determinato

I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato a carattere stagionale, in deroga alle limitazioni previste dall’art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei Comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRATORI COMUNALI

Com’è noto, la previsione dell’art. 5, comma 5, del D. L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 ha avuto un’interpretazione molto restrittiva, soprattutto a seguito della deliberazione n. 11/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti del 18 marzo 2016.

In base a tale interpretazione, i titolari di cariche elettive non possono assumere incarichi retribuiti, a qualunque titolo, da parte di pubbliche amministrazioni, fatti salvi soltanto i rimborsi spese o i gettoni di presenza previsti per la partecipazione ad organi collegiali non superiori a 30 euro a seduta.

E’ stato più volte richiesto un intervento normativo volto ad escludere dall’ambito applicativo delineato dal citato art. 5, il caso del consigliere comunale che, in quanto libero professionista, lavoratore autonomo, avvocato o tecnico (ingegnere, geometra, architetto ecc.), fosse destinatario di un appalto di servizi da parte di un’altra pubblica amministrazione, rilevando gli effetti ingiustificabili dell’interpretazione seguita.

L’art. 22 del D. L. 50/2017 interviene adesso precisando che: “Non rientrano tra gli incarichi di cui all’art. 5, comma 5, quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed Enti Locali da parte delle pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l’ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente”.

CONTRIBUTI PER FUSIONI DI COMUNI

L’art. 21 del D. L. 50/2017 dispone un incremento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 del contributo straordinario previsto a favore dei Comuni risultanti dalla fusione di cui all’art. 15 del TUEL o dalla fusione per incorporazione di cui al comma 130 della Legge Delrio.

Cordiali saluti.
Il Direttore
avv. Carlo Rapicavoli

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