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Circolare n. 24 - Obbligo aggiornamento cronoprogramma procedurali e finanziari ReGiS - relativi ai Piani Urbani Integrati e agli investimenti di Rigenerazione Urbana
Padova 12 marzo 2024
Prot 957 Sez. 0205
C. 24

Ai Comuni del Veneto

Oggetto: Obbligo aggiornamento cronoprogramma procedurali e finanziari ReGiS - relativi ai Piani Urbani Integrati e agli investimenti di Rigenerazione Urbana

Si richiama l’attenzione sui contenuti del Comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Finanza Locale del Ministero dell’Interno del 6 marzo scorso, al quale si rinvia https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-marzo-2024.

Viene segnalato in particolare che, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’articolo 2 del Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2014, rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR“ ha stabilito che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi dovranno rendere disponibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D. L., quindi entro il 2 aprile 2024, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato sul sistema informatico “ReGiS”.

Il Ministero provvederà, entro i successivi trenta giorni, ad attestare tramite ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti.

La Struttura di Missione PNRR e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvedono d’intesa a verificare i suddetti adempimenti e, in caso di disallineamenti, provvederà a richiedere i necessari chiarimenti, assegnando all’Amministrazione Centrale un termine non superiore a quindici giorni prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. Nel caso di inutile decorso del termine prestabilito ovvero qualora il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema ReGiS, la Struttura di Missione PNRR richiederà al Ministro per gli Affari europei di proporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Inoltre, alla luce dell’articolo 2, comma 3 del citato decreto-legge, si precisa che il mancato rispetto del Target finale comporterà da parte dell’Amministrazione Centrale Titolare della Misura le azioni di recupero del contributo concesso con contestuale recupero degli importi già erogati nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti.

Pertanto, tutti i Soggetti Attuatori delle Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto-legge n.19/2024, sono invitati ad aggiornare in via definitiva i cronoprogrammi procedurali e finanziari presenti su ReGiS, secondo le modalità indicante nel comunicato.

Cordiali saluti
IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli

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