1) Perché in coda al modulo B1, nello stesso file, è presente il modulo B2 relativo ai beni mobili registrati?
R) Il Modulo B2 è un'integrazione al modulo B1 decisa dal Commissario al fine di avere anche una ricognizione relativa ai danni ai beni mobili registrati.
2) I danni ai beni mobili registrati sono inclusi tra quelli che danno diritto al contributo?
R) No, i danni ai beni mobili registrati sono espressamente esclusi come indicato nel modulo B1, sezione 6, lettera g). La compilazione del modulo B2 ha il solo fine ricognitivo.
3) Perché bisogna compilare il modulo B2 se non è previsto un contributo per i danni ai beni mobili registrati?
R) Il modulo B2 va compilato ai fini ricognitivi. Eventuali ulteriori, successivi, stanziamenti a copertura dei danni ai beni mobili registrati potranno essere distribuiti sulla base di tale ricognizione.
4) Sono già previsti stanziamenti a copertura dei danni ai beni mobili, anche da parte di altri Enti?
R) No, ad ora, non è previsto nessun contributo.
5) A chi va presentato il modulo B2?
R) Il modulo B2 va presentato al Comune in cui è avvenuto il danno.
6) E’ possibile avere i moduli B1 e C1 in formato editabile?
R) No, non sono previsti.
7) Il cittadino che ha subito danni ed ha già provveduto a comunicarli/segnalarli al Comune o ad altro Ente in una precedente iniziativa di supporto deve comunque segnalare nuovamente i danni anche attraverso i modelli di questa ricognizione?
R) Si, la presente diventerà la ricognizione ufficiale pertanto è fondamentale che tutti i soggetti che hanno subito danni presentino i modelli.
8) Se un cittadino ha subito danni a beni diversi dall’abitazione principale o dall’attività economica, in generale se quindi ha subito danni che ad oggi risultano inclusi tra le cause di esclusione dal contributo, deve comunque compilare la modulistica?
R) Si, la modulistica va comunque compilata ai fini ricognitivi e per eventuali ulteriori forme di contribuzione.
9) A chi va presentato il modulo B1?
R) Il modulo B1 moduli vanno presentati al Comune di residenza che si occupa della raccolta.
10) Cosa si intende per “integrità funzionale”?
R) Il termine integrità funzionale fa riferimento, in primo luogo, alla possibilità di abitare l’edificio e quindi agli standard minimi di abitabilità. In questo caso viene però esteso il concetto anche alla situazione dell’immobile in caso di nuovi fenomeni ordinari e/o straordinari.
Esemplificativamente: danni al tetto o alle finestre/balconi che, ad oggi, non causano infiltrazioni di acqua, ma la cui struttura appare indebolita e che quindi potrebbe subire deterioramenti più importanti, a seguito di ulteriori fenomeni, che potrebbero portare ad infiltrazioni future.
11) Ai fini ricognitivi, come si compila il modulo B1 per immobili diversi dalle abitazioni principali?
R) Vanno compilate tutte le sezioni ad eccezione della Sezione 2 “Richiesta contributo prime misure di sostegno”.
12) Nel caso in cui un nucleo familiare disponga, oltre all’abitazione principale, di ulteriori immobili (vuoti/ non locati) che hanno subito danni, essendo prevista la possibilità di presentare un’unica domanda per ogni nucleo familiare, come possono segnalarli ai fini ricognitivi nel modulo B1?
R) La segnalazione va effettuata riportando per ogni immobile diverso dalla casa principale, le copie delle sezioni 3-4-5-7-8 e 9 all’interno di un’unica domanda.
13) Nel caso di danni subiti dall’abitazione principale coperti da polizza private, e che quindi riceveranno indennizzi assicurativi, dove bisogna indicare il totale degli indennizzi assicurativi?
R) Il totale degli indennizzi non va indicato nel modulo. Va però allegata al modulo B1 la perizia assicurativa dei danni riportante il totale.
14) Nel caso di un condominio in cui solo uno o una parte dei proprietari risiede come abitazione principale, nel caso di danni alle parti Comuni, è possibile presentare la domanda di contributo (modulo B1)?
R) Si, è da presentare a cura del condomino residente o dal delegato dei condomini residenti.
15) Come si compila la sezione 9 del modello B1?
R) La sezione 9 del modello B1 deve essere compilata in modo diverso a seconda del caso specifico, in particolare:
- quando il modello, non presenta la sezione 2 compilata, e quindi non ci sia una richiesta di contributo (per qualsiasi motivo), va barrata la prima casella (il modulo è prodotto ai fini ricognitivi) della sezione 9 oppure la sezione non va compilata (nella sezione 2 infatti viene precisato che qualora non venga compilata, la domanda vale come ricognizione);
- quando il modello, presenta la sezione 2 compilata, ed il danno (dettagliato nella sezione 7) sia al massimo di 5.000,00 €, va barrata la seconda casella (richiesta contributo di cui all’art. 4, comma 3 dell’Ordinanza) della sezione 9 e va indicato nell’apposito spazio l’importo totale del danno (comunque minore o uguale a 5.000,00 €);
- quando il modello, presenta la sezione 2 compilata, ed il danno (dettagliato nella sezione 7) sia maggiore a 5.000,00 €, vanno barrate entrambe le caselle della sezione 9 e va indicato nell’apposito spazio l’importo totale del danno;
16) Nel caso di moduli compilati in maniera errata, il Comune deve comunque riportarli nell’excel di riepilogo da trasmettere ed eventualmente come compilare?
R) L’indicazione è quella di ricontattare il dichiarante, se possibile, e chiedere le dovute integrazioni necessarie. In ogni caso, nell’impossibilità di avere integrazioni, l’indicazione è di compilare comunque il file excel con i dati disponibili.
17) Relativamente agli indennizzi assicurativi, cosa bisogna indicare nell’excel nei casi in cui viene indicato nei moduli di aver titolo all’indennizzo da compagnie assicurative ma non viene allegata documentazione inerente (perizie o quietanze – che ad oggi sono in forte ritardo a causa dell’ingente mole di lavoro dei periti assicurativi) da cui ricavare l’importo?
R) In assenza di un importo certo, la colonna “S” rimane vuota.
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