Aggiornato in occasione dell'Assemblea congressuale regionale del 20 novembre 2023
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ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE ED AUTONOMIA REGIONALE
1. E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione Regionale dei Comuni del Veneto denominata ANCI Veneto. Tale associazione non ha scopo di lucro.
2. L’Associazione opera nello spirito ed in conformità del presente Statuto nonché dello Statuto Nazionale di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia – a cui aderisce.
3. L’Associazione ha sede nel comune di Padova o altra sede nel territorio regionale individuata dall’Assemblea.
4. ANCI Veneto ha piena competenza ed autonomia nel territorio della regione veneta nei rapporti con la regione Veneto e nella tutela dei suoi associati nelle materie di competenza regionale.
5. L’associazione svolge le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Veneto.
ART. 2
FINALITA' E COMPITI
1. L’Associazione, senza finalità di lucro, ha per scopo il raggiungimento della piena attuazione del riconoscimento delle autonomie locali sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
A tal fine l’Associazione:
a) tutela l’autonomia dei Comuni nei confronti dello Stato e della Regione;
b) rappresenta le istanze e gli interessi dei Comuni nell’ambito territoriale della Regione Veneto;
c) promuove l’unità nell’iniziativa e nella partecipazione alla gestione dei poteri locali e decentrati delle forze locali autonomistiche e dell’associazionismo ed elabora una politica fondata su un programma di sviluppo economico/sociale/civile e culturale, espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni amministrate. Attua tutte le iniziative necessarie per l’unificazione delle associazioni delle autonomie;
d) promuove il coordinamento delle attività delle amministrazioni associate; studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della regione; mantiene collegamenti operativi di studio con la Regione del Veneto, con le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli organi periferici dello Stato, le Associazioni regionali e nazionali degli enti locali;
e) opera per un decentramento delle funzioni di interesse pubblico ad ogni livello, favorisce la costituzione di strumenti democratici per la più larga partecipazione alla vita degli enti locali;
f) promuove convegni e dibattiti, pubblica studi, atti anche a mezzo di propri organi di stampa.
2. L’Associazione in particolare:
a) rappresenta gli interessi dei Comuni Veneti nei confronti della Regione e, d’intesa con l’Associazione Nazionale, nei confronti dello Stato;
b) promuove e coordina lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di problemi che interessano i Comuni Veneti;
c) interviene, ove necessario con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutono o si amministrano interessi dei Comuni Veneti o che investono anche indirettamente i Comuni stessi;
d) presta consulenza ed assistenza agli associati che lo richiedono;
e) promuove ed incoraggia iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini Veneti e per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali; promuove inoltre la tutela dei diritti civili;
f) individua e propone l’adozione di strumenti per incrementare la partecipazione dei cittadini Veneti alla vita amministrativa del proprio Comune;
g) esamina ogni problema di interesse delle civiche amministrazioni promuovendo, nell’ambito delle proprie competenze, le necessarie iniziative;
h) predispone ed attiva progetti di formazione per amministratori, segretari e dipendenti dei Comuni.
ART. 3
ASSOCIATI ED ADESIONE
1. Sono soci ordinari dell’Associazione i Comuni della Regione Veneto, la Città Metropolitana, le Unioni Comunali e gli altri Enti di derivazione comunale della Regione Veneto, che abbiano formalmente inviato delibera di adesione ed in regola con il pagamento della quota associativa. Le Associazioni e Consorzi di Comuni costituiti su temi o tradizioni territoriali, possono aderire all’ANCI uniformando i propri ordinamenti o regolamenti ai principi e alle norme del presente Statuto.
2. L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
3. Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata a.r. o tramite pec, inviata all’Associazione Nazionale entro il 30 settembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il recesso non libera dall’obbligo del versamento dell’intero contributo associativo per l’anno in cui lo stesso è stato comunicato. In tal caso all’ente che lo esercita non è dovuta restituzione di alcuna quota.
4. L’associato che non versa la quota associativa entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno perde la qualità di socio di ANCI qualora, nel termine di 60 giorni dall’invio della diffida scritta da parte dell’Associazione, non provveda a sanare tale morosità.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale ANCI, previa presa d’atto da parte del Consiglio regionale, alla prima seduta utile ed è portata a conoscenza dell’ente con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r.
6. L’avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione
7. I rappresentanti dell’ente che ha esercitato il recesso decadono immediatamente, con effetto immediato dalla carica nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell’ANCI nazionale o regionale
ART. 4
AUTONOMIA FINANZIARIA
1.ANCI Veneto ha piena autonomia finanziaria e la esercita anche con il reperimento di risorse ulteriori rispetto a quelle assegnate da ANCI Nazionale.
ART.4 Bis
REQUISITI PER L’ELEZIONE
1. Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità di cui all’art. 3 comma 4, coloro che ricoprono le seguenti cariche:
-Sindaco
-Sindaco metropolitano
-Consigliere comunale e metropolitano
-Assessore
-Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle aree metropolitane
-Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato.
2. La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alla lettera e), del successivo art. 5, è incompatibile con quella di componente del Governo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale. Se eletto successivamente, decade. Allo stesso modo, la successiva condizione di morosità dell’ente d’appartenenza, priva l’eletto del diritto di voto.
3. Il presente articolo non trova applicazione per l’elezione del Direttore, cui non sono richiesti i superiori requisiti.
ART. 5
ORGANI
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio
c) il Direttivo
d) l’Ufficio di Presidenza
e) il Presidente
f) un Revisore dei Conti iscritto all’apposito Albo.
2. Sono articolazioni operative le consulte, i coordinamenti ed i gruppi di lavoro.
ART. 6
ASSEMBLEA
1. E' l'organo di indirizzo generale di ANCI Veneto. L’Assemblea è convocata, di regola con cadenza annuale, per affrontare i temi d’interesse generale.
2. E' costituita da tutti gli enti associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
3. In seno all'Assemblea ogni Comune è rappresentato di diritto dal Sindaco quale legale rappresentante o da un suo delegato scelto fra gli assessori ed i consiglieri in carica. Gli altri Enti Associati sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un suo delegato.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di suo impedimento o assenza è convocata da un Vice Presidente. La convocazione avviene mediante raccomandata a.r. o telegramma o telefax o con pec da inviarsi agli enti associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata contenente gli argomenti da affrontare e gli orari della prima e seconda convocazione. Il Direttore o suo delegato è il Segretario dell’Assemblea.
5. L’Assemblea:
a) Può deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno;
1) in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno la metà più uno degli enti associati;
2) in seconda convocazione (da tenersi almeno a due ore di distanza dalla prima) quando sia stata verificata la partecipazione di almeno sessanta Comuni soci;
b) può deliberare anche su argomenti non comunicati qualora sia registrata la partecipazione di tutti della maggioranza assoluta dei i rappresentanti degli enti associati.
6. L'Assemblea delibera ordinariamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. L’Assemblea può, inoltre, deliberare:
a) le modifiche dello statuto, secondo le modalità di cui al successivo art.21.2;
b) lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio a seguito dello scioglimento secondo le modalità di cui al successivo art. 24.
8. Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di due (2) altri associati con delega scritta.
ART. 6 Bis
ASSEMBLEA CONGRESSUALE
1. L’Assemblea convocata in sede congressuale ogni 5 anni. elegge:
a) il Presidente dell’Associazione
b) i componenti del Consiglio
c) il Revisore dei Conti
d) i delegati all’Assemblea Congressuale Nazionale.
2. La convocazione dell’Assemblea Congressuale è fatta mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, inviato ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
3. In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio, il termine è ridotto alla metà.
4. L’Assemblea congressuale è presieduta dal Presidente dell’ANCI Veneto. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente.
5. All’atto dell’insediamento il Presidente Regionale sovrintende all’elezione di un presidente e di uno o più vice presidenti dell’Assemblea, di 5 (cinque) scrutatori, e di una Commissione verifica poteri composta da almeno 5 (cinque) rappresentanti dei comuni. L’Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due ore dalla prima, l’Assemblea Congressuale è valida con la presenza di almeno un terzo dei Soci. L’Assemblea Congressuale, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea Congressuale approva il Regolamento per lo svolgimento dei lavori. Funge da Segretario dell’Assemblea il Direttore dell’Associazione Regionale. Dovrà essere assicurata la presenza di un notaio nelle assemblee chiamate ad approvare o modificare il presente statuto, nonché per rinnovare gli organi associativi.
6. I delegati eletti per l’Assemblea Congressuale ANCI devono essere amministratori in carica degli enti associati, in regola con le quote associative. Ai delegati eletti, si aggiungono di diritto i Sindaci dei Capoluogo di Provincia associati.
7. L’Assemblea approva lo statuto associativo e le sue modifiche, con le modalità di cui al successivo art. 21.3.
8. L’Assemblea dibatte i temi di particolare importanza per gli associati, predispone ed approva documenti e mozioni.
9. Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ogni associato può rappresentare unicamente un altro associato con delega scritta.
ART. 7
IL CONSIGLIO
1. E’ eletto dall’Assemblea Regionale di ANCI Veneto e dura in carica 5 anni.
2. E’ costituito da 50 a 100 componenti eletti dall'Assemblea dai componenti con diritto di voto. Possono essere eletti dall’assemblea a far parte del Consiglio i Sindaci, i Presidenti dei Consigli Comunali, gli
Assessori, i Consiglieri dei Comuni associati, nonché i rappresentanti di altre categorie di associati nel numero fissato dall’Assemblea, tenuto conto del riparto territoriale nonché della classe di ampiezza demografica dei Comuni. Possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza incidenza alcuna sul quorum costitutivo e deliberativo: un rappresentante delle Unioni dei Comuni della Regione; il Presidente della Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica; il Sindaco della città metropolitana, i Sindaci delle città capoluogo di Provincia, gli ex Presidenti e Direttori dell’Associazione.
3.Il Presidente può proporre al Consiglio la designazione a Consigliere onorario fino ad un massimo di cinque nominativi di personalità che, con specifiche iniziative, hanno valorizzato l’autonomia degli enti locali. I Consiglieri onorari hanno voto consultivo.
4. E’ convocato dal Presidente Regionale - a mezzo posta ordinaria o telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima e contenente l’ora di prima e seconda convocazione nonché gli argomenti da affrontare - in seduta ordinaria almeno due volte l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e del programma/bilancio di previsione nonché per la predisposizione degli indirizzi e la verifica del perseguimento degli stessi. Si riunisce in seduta straordinaria quando almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri lo richieda o per trattare argomenti non previsti per le sedute ordinarie.
5. E’ presieduto dal Presidente, coadiuvato da uno o più vice presidenti.
6.Nella sua prima seduta, da convocarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell’Assemblea, viene costituito il Direttivo. Nella stessa seduta il Presidente designa uno o più vice presidenti e comunica i nominativi dei capi area.
7.Il Consiglio definisce i programmi, approva il bilancio, delibera sull’esclusione degli associati, nomina il direttore, propone all’assemblea le modifiche statutarie, approva i regolamenti non meramente esecutivi, verifica l’attuazione delle direttive impartite, surroga i membri decaduti o dimessi. Determina l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli organi associativi, ad esclusione dell’Assemblea, entro i limiti stabiliti dalla legge e nei limiti della disponibilità di bilancio.
8.Per ogni seduta è redatto ed approvato il verbale a firma del Presidente e del Direttore.
9.Il Consiglio delibera in prima convocazione con il voto favorevole di 2/3 dei componenti e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Per l’approvazione del bilancio è necessaria la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei componenti il Consiglio.
ART. 8
DIRETTIVO
1. Il Direttivo è composto da 15 a 40 membri:
a) dal Presidente dell’Associazione;
b) dai vice Presidenti;
c) dai Presidenti delle consulte;
d) dagli altri componenti indicati dal Consiglio.
2. Ha competenza in ordine a designazioni di delegati/rappresentanti dell’Associazione nonché esperti/consulenti e membri delle consulte.
3. E’ l’organo di carattere esecutivo che attua le delibere dell’assemblea e del Consiglio, esercitando ogni altro potere e facoltà su tutte le materie non espressamente riservate ad altro organo dell’Associazione.
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4. E’ convocato dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente la sede, il giorno e l’ora della convocazione.
5. E’ presieduto dal Presidente dell’Associazione.
6. Per ogni seduta deve essere predisposto il verbale sintetico delle decisioni assunte. Su richiesta di un componente deve essere redatto un verbale analitico della seduta
ART. 9
UFFICIO DI PRESIDENZA
COMPOSIZIONE E COMPETENZE
1. L’Ufficio di Presidenza è composto:
_ dal Presidente dell'Associazione;
_ dai Vice Presidenti.
2. Esso ha competenza in ordine al coordinamento dei lavori delle Consulte/Direttivo/Consiglio.
3. E' convocato dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza, contenente la sede, il giorno e l'ora della convocazione.
4. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione.
ART. 10
PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica 5 anni ed è nominato tra i Sindaci, i Consiglieri Comunali e gli Assessori dei Comuni associati.
2. E’ il rappresentante legale dell’Associazione e cura le relazioni ed i rapporti esterni.
3. Convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio e il Direttivo.
4. Partecipa alle sedute degli organi nazionali di cui fa parte nonché agli incontri della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.
5. Designa uno o più vice presidenti tra i componenti del direttivo e, fra questi, il Vice Presidente Vicario che, in caso di sua decadenza, assenza od impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti, i Presidenti delle consulte.
6. Rappresenta l’Associazione nelle Assemblee dei soci delle società partecipate. In tali Assemblee, ordinarie e straordinarie, esprime la volontà dell’Associazione in conformità con le finalità istituzionali proprie dell’Associazione e secondo gli indirizzi del Consiglio. Deve comunicare annualmente al Consiglio il contenuto delle deliberazioni assunte dalle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci delle società partecipate nel corso dell’esercizio, nonché il bilancio di esercizio annuale.
7. Il Presidente decade quando viene a mancare dei requisiti di cui al comma 1 ovvero rassegna le proprie dimissioni in forma scritta al Direttivo. In tal caso è sostituito dal Vice Presidente Vicario di cui al comma 5.
8. La carica di Presidente è incompatibile con quella di componente del Governo, Presidente, Consigliere o Assessore Regionale; se eletto successivamente decade.
9. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente entro 3 (tre) mesi l’Assemblea Regionale provvede alla elezione del Presidente.
ART. 11
GRUPPI DI LAVORO
1. Per la predisposizione di pareri, studi, documenti, il Presidente, sentito il Direttivo, può istituire gruppi di lavoro, i cui componenti devono essere appartenenti ad organi politici dei Comuni ed enti associati.
2. Il coordinatore del gruppo di lavoro designato dal Presidente dell’Associazione, è tenuto a presentare il risultato del lavoro svolto nei termini fissati dal Presidente.
ART. 12
CONSULTE
1. Le consulte, istituite e costituite dal Consiglio, sono composte da Consiglieri dell’Associazione, da appartenenti ad organi politici dei Comuni associati e da esperti indicati dalle Consulte stesse.
2. Sono organismi consultivi con il compito di approfondire e presentare proposte al Consiglio per quanto riguarda temi e problemi di interesse dei Comuni.
3. Il Presidente dell’Associazione designa i Presidenti delle consulte.
4. E’ istituita la Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica ed è composta, nel numero fissato dal Consiglio, da Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti. Il Presidente della stessa è membro di diritto del Consiglio.
5. E’ istituita la Consulta dei Comuni montani ed è composta, nel numero fissato dal Consiglio, da amministratori di Comuni montani. Il Presidente della stessa è membro di diritto del Consiglio.
6. E’ istituito il Comitato Tecnico di Polizia Municipale. Il Comitato è costituito da un numero di componenti definito dal Consiglio. I componenti sono nominati dal Direttivo e sono scelti fra gli appartenenti alla polizia municipale del Veneto. L’attività ed il funzionamento dello stesso è determinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell’Associazione.
ART. 13
REVISORI DEI CONTI
1. L’Assemblea Regionale elegge 1 (uno) revisore effettivo e 1 (uno) revisore supplente, iscritti all’albo dei revisori i quali durano in carica per tre anni.
2. Il Revisore dei conti esamina il bilancio da portare all’approvazione del Consiglio, predisponendo apposita relazione scritta.
3. Il Revisore è invitato alle sedute del Consiglio.
ART. 14
CONFERENZA DEI PRESIDENTI LE ASSOCIAZIONI REGIONALI
1. Per il coordinamento delle iniziative politiche il Presidente dell’Associazione Regionale partecipa alle sedute della conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.
ART. 15
COORDINAMENTI PROVINCIALI
1. Per un maggiore collegamento con i Comuni della Regione sono istituiti i "Coordinamenti Provinciali".
2. I coordinamenti sono costituiti dagli amministratori locali, componenti il Consiglio, di una medesima Provincia e della Città Metropolitana.
3. L’Assemblea dei Sindaci di una medesima Provincia, ad integrazione dei componenti il coordinamento, può designare altri amministratori locali in numero inferiore a quelli provenienti dal Consiglio.
4. Il Coordinamento provinciale elegge nel proprio seno il coordinatore.
5. Il Coordinamento può riunirsi ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o quando un terzo dei componenti lo richieda.
6. Può esaminare i problemi di interesse dei Comuni indirizzando al Consiglio le conclusioni.
7. Il Coordinamento Provinciale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere al Presidente dell’Associazione la convocazione dell’Assemblea Provinciale degli enti aderenti.
ART. 16
INELEGGIBILITA’ SOSPENSIONE E DECADENZA
1. Sono ineleggibili a componenti degli organi della Associazione Regionale gli amministratori che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, e sia stata applicata, nei loro confronti, la sanzione dell’interdizione dai pubblici uffici.
2. Sono sospesi dalla carica di componenti gli organi dell’Associazione gli amministratori sottoposti, con provvedimento giudiziario, a misure cautelari personali.
3. Il Direttivo dell’Associazione può determinare norme di comportamento alle quali ogni amministratore componente gli organi deve attenersi e le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
4. Decadono dalla carica i componenti gli organi che siano risultati assenti senza giustificato motivo per oltre 3 (tre) sedute consecutive. La decadenza, previa diffida comunicata dal Presidente, è dichiarata dal Consiglio.
5. La perdita del requisito minimo di cui all’art. 4bis, del presente Statuto per la partecipazione agli organi dell’Associazione è motivo di decadenza dalla carica.
ART. 17
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
1. ANCI Veneto ha una propria struttura organizzativa ed amministrativa che può essere costituita sia da personale assunto dall'esterno sia da personale distaccato ai sensi della vigente normativa, sia da collaboratori e consulente esterni con apposita convenzione.
2. Ogni documentazione inerente l’attività degli organi è conservata presso la sede dell’Associazione.
3. In particolare dovrà essere assicurata la tenuta:
a) del libro degli associati;
b) dei registri/presenza degli organi;
c) della raccolta dei verbali delle sedute degli organi;
d) delle scritture contabili previste dalla legge e i bilanci;
e) del libro/inventari
4. I verbali delle sedute collegiali degli organi sono predisposti dal Direttore e firmati dal Presidente e dal Direttore e sono proposti all’approvazione dell’organo nella seduta successiva cui si riferiscono.
ART. 18
DIRETTORE
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio.
2. Sovrintende al funzionamento dell’Associazione, cura l’attuazione delle decisioni assunte dagli organi, predispone i verbali degli organi di cui è anche segretario sottoscrivendoli con il Presidente.
3. E’ capo del personale a disposizione dell’Associazione.
4. Partecipa agli incontri del "Coordinamento dei Segretari Regionali" ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell’Associazione ed inoltre agli organi nazionali.
5.Cura l’attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell’Associazione.
ART. 19
PATRIMONIO, FINANZIAMENTO
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili descritti nel libro inventari, dai finanziamenti annuali degli associati e da eventuali somme giacenti presso gli Istituti di Credito a qualsiasi titolo di godimento dell’Associazione.
2.Il finanziamento annuale dell’Associazione è costituito:
a) dalla compartecipazione alla quota associativa annua obbligatoria trasferita in misura percentuale e secondo quanto stabilito dallo statuto di ANCI Nazionale;
b) da una quota regionale definita dal Consiglio per gli associati ordinari e straordinari;
c) da contributi della Regione, definiti dall’apposita legge,
d) da contributi di enti vari,
e) da contributi volontari e straordinari;
f) da proventi provenienti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall’attività svolta dall’Associazione per la realizzazione dell’oggetto sociale
3. In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.
ART. 20
ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’Esercizio Finanziario si apre il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.
2. Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo il Revisore dei Conti esamina il Conto Consuntivo, da redigersi secondo la disciplina del codice civile per le società per azioni, e lo trasmette al Consiglio per l’approvazione.
3. Il Consiglio deve illustrare nel Conto Consuntivo l’attività svolta per il tramite degli enti e società partecipate ed i risultati conseguiti dalla stessa; il Conto Consuntivo deve contenere in allegato l’ultimo bilancio di esercizio approvato dalle società partecipate; ai fini della trasparenza il Conto Consuntivo è pubblicato nel sito internet dell'Associazione e comunque secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti Locali. Il bilancio consuntivo, unitamente alla delibera di approvazione, deve essere trasmesso entro due mesi dall'approvazione all'ANCI Nazionale corredato dalla relazione del revisore dei conti.
4. Il patrimonio di ANCI Veneto è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito da un deposito monetario di euro 15.000,00, di cui il 30% costituisce il “fondo patrimoniale di garanzia” indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l’ente e dalle risultanze nette del conto patrimoniale, comprensivo di mobili ed immobili.
5. L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del Bilancio di Previsione sono disposti dal Direttore; l'impegno delle spese di carattere straordinario o non ricorrenti è disposto dal Presidente, salvo la ratifica del Direttivo nella prima seduta successiva all’impegno di spesa. L'impegno delle spese se non previste o eccedenti i limiti del Bilancio di Previsione sono disposte dal Direttivo che dovrà contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento. La presidenza individuerà le somme da destinare alla formazione degli amministratori, dirigenti e dipendenti dei Comuni montani anche in relazione alle entrate straordinarie assicurate da UNCEM Veneto.
ART. 21
APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
1. Il presente Statuto è approvato con il voto della maggioranza dei presenti all’Assemblea.
2. Le modifiche statutarie possono essere adottate dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei ¾ (tre/quarti) dei propri componenti e il voto favorevole della maggioranza, anche su delega, dei presenti.
3.Ove proposte in occasione dell’Assemblea Congressuale le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l’elezione del Presidente e del Consiglio.
ART. 22
UNIFICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. Gli organi dell’Associazione sono impegnati a varare iniziative volte a promuovere, in ambito regionale, l’unificazione delle Associazioni delle autonomie.
ART. 23
DISPOSIZIONI VARIE
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto di ANCI Nazionale, ove compatibili, e del Codice Civile, della normativa e dei regolamenti.
ART. 24
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’Assemblea ha facoltà di deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale con la maggioranza di almeno ¾ (tre quarti) degli enti associati; in tale caso designa un commissario liquidatore.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, una volta pagati tutti i debiti, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità all'art. 186 TUIR.
ART.25
INTRASMISSIBILITA’ E NON RIVALUTABILITA’ DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
1. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
ART. 26
PARI OPPORTUNITA’
1. ANCI Veneto riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.
2. Esalta l’azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all’interno delle amministrazioni locali anche con l’applicazione di azioni positive nei confronti delle donne.
3. Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni e nelle strutture associative.
ART 27
NORMA TRANSITORIA
1. Rimangono in carica i componenti degli organi dell’associazione non riconosciuta ANCI Veneto fino alla scadenza naturale dell’incarico e, conseguentemente, fino alla scadenza dell’incarico le nomine effettuate nell’ambito di ANCI Veneto valgono anche per l’associazione riconosciuta.
FIRMATO:
MARIO CONTE, Presidente ANCI Veneto
STEFANO BANDIERAMONTE, Notaio
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