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PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
INDIRIZZI APPLICATIVI IN TEMA DI PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL’ART.7 DELLA l. 16 GENNAIO 2003. N.3. In apposito incontro tecnico tenutosi il 6 maggio 03 tra gli Uffici Regionali e Provinciali competenti in materia di collocamento si è ritenuto di aggiornare gli indirizzi applicativi in tema di mobilità nella Pubblica Amministrazione, già oggetto di comunicazione di questo ufficio in data 9 agosto 2000, alla luce di quanto disposto dall’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come introdotto dall’art. 7 della L.16 gennaio 2003 n. 3. La nuova disciplina stabilisce che, prima di esperire le consuete procedure concorsuali, le PA devono procedere a preventiva comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri quando trattasi di amministrazioni statali (escluse le amministrazioni di cui all’art. 3 comma 1 del D. lgs 165/2000 e compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) o di Enti Pubblici non economici nazionali, e alle strutture regionali o provinciali negli altri casi. In senso conforme la nota n. 1440/9/SP in data 17 marzo 2003 del menzionato dipartimento. Per quanto riguarda la Regione veneto la titolarità della procedura in parola è stata assegnata alle Province dall’art. 4, comma VII, della LR 16.12.98, n. 31 ed è pertanto a queste che in base alla competenza territoriale va inviata la predetta comunicazione. In tale comunicazione deve essere precisata l’area per cui si prevede il posto o i posti da coprire con l’assunzione, il livello, la sede di destinazione, nonché, se necessario, le funzioni o le eventuali specifiche idoneità richieste. Tale comunicazione assume un valore estremamente importante, in quanto in assenza della stessa le assunzioni ugualmente effettuate sono nulle di diritto. L’amministrazione provinciale, a cui la documentazione è diretta, se accerta la presenza nell’apposito elenco di figure corrispondenti al profilo professionale richiesto, provvede all’assegnazione entro 15 giorni del personale (secondo i criteri previsti per l’avviamento a selezione nella PA); in caso negativo trasmette entro i 10 giorni successivi la comunicazione ricevuta dall’Amministrazione precedente, al Dipartimento della Funzione Pubblica, che può provvedere all’assegnazione del personale. Solamente nel caso in cui non venga effettuata alcuna assegnazione e siano decorsi 2 mesi dall’invio della comunicazione, l’Amministrazione può avviare le procedure concorsuali per i posti da coprire dichiarati nella comunicazione di avvio della procedura. Si precisa che tale procedimento viene esperito solamente quando il posto che l’Amministrazione vuole mettere a concorso è a tempo indeterminato, in forza dell’art. 33 del D.lgs 165/200 che rinvia, per quanto non disposto nel citato articolo, alla legge 223/1991 e segnatamente agli artt. 8 e 9. Ugualmente, qualora un’Amministrazione Pubblica intenda assumere personale ricorrendo alla mobilità volontaria da altri enti per mezzo di pubblici avvisi di mobilità, la procedura prevista dall’art. 34 bis non va effettuata. Ai fini del buon esito della procedura in parola, e considerata la gravità della sanzione prevista, le singole Amministrazioni provinciali, a decorrere dal 12 maggio p.v. in sostituzione della procedura attualmente osservata, avranno cura di: 1. dar notizia alle altre Province entro 2 giorni dalla avvenuta comunicazione delle eccedenze del personale delle PA sul territorio di competenza in disponibilità ai sensi dell’art.33 del D.lgs 165/2000, ovvero interessato ai processi di mobilità disciplinato da leggi o contratti collettivi; 2. comunicare ogni variazione relativa ai nominativi presenti nel previsto elenco dei collocati in disponibilità entro il medesimo termine prescritto nel precedente punto; 3. provvedere, in caso di esito negativo della ricerca, oltre all’inoltro della comunicazione pervenuta dall’ente procedente al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla trasmissione della stessa, per conoscenza, alle altre Amministrazioni Provinciali. In caso di designazione utile di personale in disponibilità in data successiva alla comunicazione negativa al Dipartimento della Funzione Pubblica, e comunque nei termini di 2 mesi, la Provincia ne informa immediatamente il detto Dipartimento affinché lo stesso possa procedere ad eventuale sospensione del procedimento di segnalazione di proprie disponibilità. Si raccomanda alle Amministrazioni Provinciali di adoperarsi per un’azione di ulteriore diffusione dei contenuti della presente nota presso gli EE.LL: aventi sede nel territorio di rispettiva competenza. Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano distinti saluti F.to il Dirigente Regionale Dr. Vincenzo Rigoletto

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